Recupero Crediti

Titolo esecutivo bloccato all'INPS: come recuperarlo e pignorare il quinto della pensione?

Utente_bari_7695 · 0 visualizzazioni

Vi espongo subito la questione: Mi sono rivolto ad un legale convenzionato con un sindacato di lavoratori per una causa di licenziamento illecito che ho vinto (2015). La controparte è stata condannata al risarcimento di circa 11,000 euro. L'avvocato che mi ha assistito a questo punto ha predisposto il necessario per ottenere solo la parte che riguarda il TFR mediante ricorso al fondo di garanzia INPS. Quindi ha fatto precetto e due pignoramenti mobiliari risultati mancati. Ha consegnato i documenti all'INPS compresa la sentenza esecutiva in originale. Dall'INPS ho ottenuto la parte del TFR (900 euro lordi). Per ottenere la restante parte mi servirebbe ottenere la restituzione del titolo esecutivo in originale che l'Inps non restituisce. L'INPS in passato (adesso le cose sono cambiate) per procedere con il risarcimento del TFR si accontentava che l'interessato dimostrasse di aver proceduto in modo adeguato al recupero di crediti mediante pignoramento mobiliare. Non serviva procedere verso terzi. (Circolare N°74 del 15- punto 3.1.2 lettera c). E' quindi evidente che l'Avvocato non ha agito correttamente rivolgendosi all'INPS quando poteva aggredire il quindo della pensione che risulta essere di 21.000 euro annui. Di fatto ad oggi ho una sentenza esecutiva bloccata negli uffici INPS e non posso ottenerla. Una circolare dell'INPS( N° 2084 del 11- punto 6.3) dice che riguardo l'originale del titolo esecutivo non possono essere accolte istanze di restituzione al fine di recuperare somme non corrisposte in quanto è possibile richiedere una seconda copia in forma esecutiva ai sensi del 476 c.p.c. All'Avvocato che ancora mi assiste ho fatto presente questo poiché la pratica era impantanata da troppo tempo senza evoluzioni ma a suo dire è una pecca del sistema e non si può fare nulla se non causa all'INPS. A suo dire la cancelleria non rilascia altre copie esecutive se non a seguito di denuncia per smarrimento riferendosi al 476 c.p.c. E' vero che con il quindo della pensione che eccede la parte impignorabile mi spetterebbero solo circa 140 euro mese, ma è anche vero che forse la controparte sarebbe interessata a chiudere con un accordo. Comunque dal 2015 ad oggi avrei ottenuto circa un terzo della somma totale. La questione mi appare appannata e non mi è chiaro come procedere. Vi chiedo un parere e un eventuale disponibilità ad assistermi fino alla conclusione della vicenda. Cordiali saluti, Valerio Abbinante. | |ip: 178.255.74.106 | referral: | casistica: altro | email: | telefono: | city: Bari | nome: Valerio Abbinante |

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La situazione è complessa ma non bloccata: esistono strumenti concreti per recuperare la somma residua, a partire dalla richiesta di una seconda copia in forma esecutiva e dal pignoramento del quinto della pensione del debitore.

Quadro normativo

L'articolo 476 del Codice di Procedura Civile consente al creditore di richiedere al cancelliere del tribunale una seconda copia in forma esecutiva della sentenza, qualora la prima sia stata consegnata a terzi (come l'INPS) e non sia recuperabile. Non è necessario presentare denuncia per smarrimento: la norma prevede un'istanza motivata al giudice, che valuterà la sussistenza dei presupposti. La prassi della cancelleria descritta dall'avvocato — secondo cui sarebbe obbligatoria la denuncia — non trova un fondamento univoco nella legge e merita di essere contestata formalmente. La CIRCOLARE INPS N. 2084 citata conferma implicitamente la percorribilità di questa strada, rimandando proprio all'art. 476 c.p.c.

Come funziona in pratica

  • Istanza ex art. 476 c.p.c.: il creditore presenta al cancelliere del tribunale che ha emesso la sentenza una richiesta di seconda copia esecutiva, allegando documentazione che attesti l'impossibilità di recuperare l'originale (es. comunicazione scritta dell'INPS). Il giudice può autorizzarla anche senza denuncia penale.
  • Pignoramento del quinto della pensione: ottenuta la seconda copia esecutiva, è possibile avviare un PIGNORAMENTO PRESSO TERZI nei confronti dell'ente erogatore della pensione (INPS in qualità di terzo debitore), aggredendo il quinto della quota pignorabile. Con una pensione di 21.000 euro annui, la quota mensile sarebbe circa 140 euro, ma in 9-10 anni si recupererebbe l'intero credito residuo.
  • Accordo stragiudiziale: la pendenza di un'esecuzione in corso può indurre il debitore a proporre una transazione. Vale la pena valutarla se l'importo è congruo.
  • Responsabilità professionale dell'avvocato: la scelta di rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS anziché procedere direttamente al pignoramento del quinto della pensione — più efficace e immediato — potrebbe configurare una gestione non ottimale del mandato. Puoi valutare un esposto all'Ordine degli Avvocati o una richiesta di risarcimento per responsabilità professionale.
  • Cosa conviene fare

    Il primo passo concreto è presentare personalmente o tramite un nuovo legale un'istanza formale alla cancelleria del tribunale competente (Bari) ai sensi dell'art. 476 c.p.c., motivando l'impossibilità di ottenere la restituzione dell'originale dall'INPS e allegando la comunicazione scritta dell'ente. Se la cancelleria oppone resistenza, si può ricorrere al giudice dell'esecuzione. Una volta ottenuta la seconda copia esecutiva, il PIGNORAMENTO PRESSO TERZI del quinto della pensione è lo strumento più efficace disponibile. Considera inoltre di rivolgerti a un secondo avvocato per una valutazione indipendente: la pratica è ferma da anni e merita un approccio nuovo.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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