Prestito delega non erogato a Firenze
Utente_Firenze_8675 · 0 visualizzazioni
Il Cliente sta subendo un pignoramento del 1/5 dello stipendio. Per estinguere la posizione debitoria ha chiesto un prestito delega che la società finanziaria avrebbe dovuto erogare direttamente nei confronti del creditore. Dopo aver ottenuto l'accoglimento della pratica la somma non è stata erogata né nei confronti del Cliente né nei confronti del citato creditore, e dal prossimo mese pare che inizieranno le trattenute in busta a saldo di un prestito di fatto mai erogato. Tanto premesso, al Cliente, che lavora, occorre un legale su Firenze che lo assista nella menzionata vicenda. COD (V)
Risposta diretta
Se la finanziaria ha approvato il prestito delega ma non ha mai versato la somma — né al cliente né al creditore — e ora avvia le trattenute in busta paga, si configura un grave inadempimento contrattuale (art. 1453 c.c.). Il cliente ha diritto a opporsi alle trattenute e a ottenere la risoluzione del contratto con restituzione di quanto eventualmente già detratto.
Quadro normativo
- Art. 1453 c.c. — inadempimento contrattuale: il cliente può chiedere la risoluzione del contratto o l'adempimento in forma specifica.
- Art. 1460 c.c. — eccezione di inadempimento: finché la finanziaria non ha erogato la somma, il cliente non è tenuto a sopportare le trattenute.
- D.P.R. 180/1950 — disciplina il prestito con delega di pagamento e la cessione del quinto dello stipendio; l'erogazione effettiva è condizione essenziale per l'avvio delle trattenute.
- D.Lgs. 141/2010 — normativa sul credito al consumo applicabile ai contratti di finanziamento.
- Il Tribunale di Firenze è il foro territorialmente competente per l'azione giudiziale, incluso il ricorso cautelare d'urgenza.
Come funziona in pratica
- Raccogliere tutta la documentazione: contratto di finanziamento firmato, lettera di accoglimento della pratica, comunicazioni con la finanziaria, ultime buste paga.
- Inviare diffida formale alla finanziaria (a mezzo PEC o raccomandata A/R) contestando l'inadempimento e intimando la sospensione immediata di qualsiasi trattenuta.
- Informare per iscritto il datore di lavoro del disconoscimento del debito, affinché non dia esecuzione alle istruzioni di trattenuta prima che la vicenda sia chiarita.
- Presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): procedura gratuita, definita in 3-6 mesi, vincolante per la finanziaria se aderisce al sistema.
- In alternativa o in parallelo, proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Firenze per sospendere le trattenute in via d'urgenza prima che inizino.
- Se le detrazioni fossero già avviate, agire per la ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) e il risarcimento del danno.
Cosa conviene fare
- Agire immediatamente: le trattenute partono il mese prossimo e i tempi per bloccarle preventivamente sono strettissimi.
- Inviare diffida formale a finanziaria e datore di lavoro entro pochi giorni, prima dell'elaborazione del cedolino.
- Valutare il ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Firenze se la finanziaria non risponde alla diffida in 48-72 ore: il giudice può sospendere le trattenute in via d'urgenza con provvedimento inaudita altera parte.
- Affiancare all'azione giudiziale il ricorso ABF come strumento alternativo, più rapido e a costo zero, utile soprattutto per ottenere la risoluzione contrattuale e il rimborso.
- Affidarsi a un avvocato esperto in diritto bancario e finanziario a Firenze, in grado di gestire sia la fase stragiudiziale sia l'eventuale ricorso d'urgenza in tempi compatibili con la scadenza del cedolino.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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