Prestito delega non erogato a Firenze
Utente_Firenze_8675 · 50 visualizzazioni
Il Cliente sta subendo un pignoramento del 1/5 dello stipendio. Per estinguere la posizione debitoria ha chiesto un prestito delega che la società finanziaria avrebbe dovuto erogare direttamente nei confronti del creditore. Dopo aver ottenuto l'accoglimento della pratica la somma non è stata erogata né nei confronti del Cliente né nei confronti del citato creditore, e dal prossimo mese pare che inizieranno le trattenute in busta a saldo di un prestito di fatto mai erogato. Tanto premesso, al Cliente, che lavora, occorre un legale su Firenze che lo assista nella menzionata vicenda. COD (V)
Risposta diretta
Se la finanziaria non ha mai erogato le somme, il contratto di prestito con delega è rimasto inadempiuto dalla parte finanziaria: il datore di lavoro non può essere obbligato a operare trattenute per un prestito di fatto mai concesso. Occorre agire prima che le trattenute partano, con diffida immediata e, se necessario, ricorso d'urgenza al Tribunale di Firenze.
Quadro normativo
- Art. 1453 c.c. — risoluzione del contratto per inadempimento: se la finanziaria non ha erogato, il contratto può essere risolto
- Art. 1460 c.c. — eccezione di inadempimento: il debitore non è tenuto ad adempiere (pagare le rate) se l'altra parte non ha eseguito la propria prestazione (erogare il prestito)
- Art. 2033 c.c. — ripetizione dell'indebito: eventuali somme già trattenute vanno restituite
- D.P.R. 180/1950 — disciplina il prestito con delega di pagamento e i limiti di cumulabilità con altri vincoli sullo stipendio
- Art. 545 c.p.c. — il pignoramento del quinto già in corso concorre con qualsiasi altra trattenuta: il cumulo non può superare i limiti di legge
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) — strumento stragiudiziale gratuito per controversie con intermediari finanziari
Come funziona in pratica
- Raccogliere tutta la documentazione: contratto di prestito con delega, comunicazione di accoglimento, estratti conto o quietanze che dimostrano la mancata erogazione (né al cliente né al creditore)
- Inviare PEC o raccomandata A/R alla finanziaria contestando formalmente l'inadempimento e diffidandola dall'attivare qualsiasi trattenuta sullo stipendio
- Inviare analoga comunicazione al datore di lavoro a Firenze, diffidandolo dall'operare deduzioni in favore della finanziaria in assenza di un contratto regolarmente eseguito
- Se le trattenute dovessero partire ugualmente, presentare ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Firenze per ottenere la sospensione immediata
- In parallelo, depositare esposto all'ABF (gratuito, decisione in 60-90 giorni), che può condannare la finanziaria alla restituzione e al risarcimento
- Verificare che il pignoramento già operante sul quinto non superi, sommato alla delega, i limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. e dal D.P.R. 180/1950
Cosa conviene fare
- Agire subito: il mese prossimo le trattenute potrebbero scattare; bloccarle prima è più semplice e meno costoso che ottenerne la restituzione a posteriori
- Affidarsi a un avvocato con sede a Firenze per la redazione della diffida formale e la valutazione del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Firenze
- Raccogliere ogni prova della mancata erogazione: movimenti di conto corrente, email o PEC con la finanziaria, comunicazioni di accoglimento della pratica
- Presentare contestualmente l'esposto all'ABF come strumento di pressione stragiudiziale parallelo al percorso giudiziale
- Conservare copia di tutta la corrispondenza inviata al datore di lavoro, che non deve essere coinvolto in una trattenuta illegittima
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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