Pignoramento stipendio: come ridurre la quota o contestare il debito gonfiato?
Utente_roma_7510 · 0 visualizzazioni
Ho bisogno di uscire da un loop legale in cui sono incastrata . In breve : esiste un provvedimento esecutivo di pignoramento verso terzi di 1/5 dello stipendio per un finanziamento personale di 8.000 euro acceso nel 2004 di 8.000 euro, presso una società in liquidazione La Plus Valore, la somma precettata è di 28.000 euro circa, a oggi mi sono state detratte già circa 12.000 euro circa. La cosa assurda è che la sentenza decide per una somma fissa di 304 euro mese da detrarre mensilmente dalla busta paga, e non varia o diminuisce al variare della busta paga ( sono riuscita a fare l equilibrista facendo gli straordinari) ma di fatto senza gli straordinari si eccederebbe alla quota di 1/5. Sono in cassa integrazione per effetto del decreto salva italia Covid19 .Ma la quota rimane sempre di 304 euro. In più sono una mamma sola, con minore a carico, affitto abitazione di 600 euro, finanziamento personale acceso in banca unicredit per poter sopravvivere, e scoperto bancario sempre per poter sopravvivere, poiché di fatto l'importo detratto dalla busta paga non si copre. Ho bisogno di capire cosa può essere fatto o per diminuire la quota o addirittura per contestare la cifra esorbitante a cui il debito è salito. Ovvero dagli 8.000 euro di prestito originario ai 28.000 attualmente precettati. Grazie.
Risposta diretta
La sua situazione presenta almeno due profili concreti su cui agire: la quota di €304 mensili fissi potrebbe essere illegittima durante la cassa integrazione (dove il reddito è ridotto), e il debito gonfiato da €8.000 a €28.000 in vent'anni è contestabile davanti al giudice dell'esecuzione.Quadro normativo
Il pignoramento dello stipendio è regolato dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile, che fissa il limite massimo al QUINTO DEL NETTO MENSILE. Questo limite si applica all'importo effettivamente percepito ogni mese: se in cassa integrazione riceve meno, il quinto si calcola su quella cifra ridotta. Un importo fisso di €304 che non si adegua al variare del reddito viola questa regola quando supera il quinto. Il GIUDICE DELL'ESECUZIONE ha il potere, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di modificare le modalità del pignoramento su istanza del debitore. Sul debito gonfiato, è possibile chiedere la verifica degli interessi applicati: se il tasso ha superato la soglia usura negli anni, si applica la normativa antiusura (Legge 108/1996), che prevede l'azzeramento degli interessi.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. In via urgente: documentare per iscritto all'ufficio paghe che durante la cassa integrazione la quota €304 supera il quinto del netto, chiedendo la sospensione dell'eccedenza in attesa di provvedimento del giudice. b. Richiedere subito al liquidatore di La Plus Valore (o al cessionario del credito, se il credito è stato ceduto) il conteggio dettagliato degli importi maturati. c. Rivolgersi a un avvocato specializzato per depositare l'istanza di riduzione al Tribunale di Roma (sezione esecuzioni immobiliari e mobiliari). d. Valutare con uno studio la procedura di sovraindebitamento, che può bloccare tutte le esecuzioni in corso con un unico piano. e. Non ignorare le buste paga in CIG: conservarle tutte come prova dell'eccedenza rispetto al quinto.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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