Ingiunzione INPS Monza: prescrizione 5 anni
Utente_MonzaedellaBrianza_5241 · 0 visualizzazioni
Buongiorno, ho ricevuto in data odierna ingiunzione di pagamento da Riscossione Agenzia delle Entrate per contributi IVS INPS relativi dell’anno 2017 (da marzo a dicembre di allora ero con partita iva). Da tabella risultano in gran parte notificati a maggio 2018, anche se io non ho mai ricevuto nulla e di questo ho conferma nelle “non ricevute” dall’area personale del sito INPS.
Risposta diretta
I contributi INPS IVS del lavoro autonomo si prescrivono in 5 anni ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995. Con contributi del 2017 e notifiche del 2018 mai ricevute, la prescrizione è quasi certamente già maturata: hai basi solide per opporsi davanti al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro.
Quadro normativo
- Art. 3, commi 9-10, L. 335/1995 (Riforma Dini): fissa in 5 anni la prescrizione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e agli altri fondi INPS
- Art. 2943 c.c.: la prescrizione si interrompe solo con atti notificati validamente — se la notifica del 2018 non è mai giunta a destinazione, non produce alcun effetto interruttivo
- D.L. 78/2010, art. 30: disciplina l'avviso di addebito INPS, titolo esecutivo equiparato alla cartella esattoriale; l'opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica
- Art. 442 c.p.c.: le controversie previdenziali spettano alla sezione lavoro del Tribunale ordinario — nel tuo caso, il Tribunale di Monza
Come funziona in pratica
- I contributi IVS da marzo a dicembre 2017 erano esigibili nel corso del 2017-2018: il termine quinquennale scadeva al più tardi entro dicembre 2022
- Anche ipotizzando valide le notifiche del maggio 2018 (che interromperebbero la prescrizione e farebbero ripartire il quinquennio), il nuovo termine sarebbe comunque scaduto a maggio 2023
- L'ingiunzione ricevuta oggi — giugno 2026 — arriva in ogni scenario dopo la scadenza della prescrizione, a meno che Riscossione non dimostri ulteriori atti interruttivi notificati tra il 2018 e il 2023
- La stampa dell'area personale INPS attestante le "non ricevute" del 2018 è un elemento di prova concreto per contestare la validità di quelle notifiche
Cosa conviene fare
- Verifica subito il tipo di atto ricevuto: avviso di addebito INPS, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale — il termine di opposizione varia (40 giorni per l'avviso di addebito, 60 per la cartella)
- Non ignorare l'atto: il termine decorre dalla notifica odierna; senza opposizione diventa definitivo ed eseguibile
- Scarica e conserva la stampa dell'area personale INPS con le "non ricevute" del 2018 — è la tua prova principale
- Verifica se tra il 2018 e il 2023 hai ricevuto altri atti da INPS o da Riscossione (raccomandate, PEC, comunicazioni nel Cassetto Previdenziale): potrebbero essere stati usati come ulteriori atti interruttivi
- Rivolgiti a un avvocato per depositare il ricorso in opposizione al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro entro i termini: l'eccezione di prescrizione va sollevata formalmente nell'atto introduttivo
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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