Pignoramento divulgato dall'amministratore in assemblea: è violazione della privacy?
Utente_varedo_7178 · 0 visualizzazioni
Avevo una piccola impresa di pulizia e prestavo servizio presso qualche condominio. agli inizi giugno 2017 viene notificato sia a me sia ad un amministratore il pignoramento dell'importo mensile ( equitalia) del mese di maggio, comunico disdetta del servizio all'amministratore. lo stesso amministratore comunica ad altro amministratore della notifica ricevuta, questo secondo mi chiede la disdetta del servizio,in quanto non compatibile. durante l'assemblea condominiale del condominio presso cui prestavo servizio, alcuni condomini chiedono delucidazioni per la sostituzione dell'impresa.alterato dalla richiesta,comunica all'assemblea il contenzioso che ho in essere con equitalia,per salvaguardare la reputazione del condominio. desidero precisare che questo secondo amministratore non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di equitalia. volevo chiederle se sussistono le condizioni di legge per violazione della privacy,sia quanto riguarda il primo amministratore che ha trasmesso il documento integrale al secondo amm. e se sussistono le stesse condizioni per la violazione della privacy del secondo amministratore,avendo comunicato in assemblea a voce e ,dopo, comunicato tramite email con allegato l'integrale notifica. ringrazio anticipatamente veraldi carmelo antonino
Risposta diretta
Sì, i comportamenti descritti configurano con ogni probabilità una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte di entrambi gli amministratori, con responsabilità più grave in capo al secondo che ha diffuso le informazioni in assemblea e via email.Quadro normativo
I fatti risalgono al giugno 2017, quando era in vigore il D.LGS. 196/2003 (Codice della Privacy), poi integrato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018). La notifica di pignoramento contiene dati personali di natura finanziaria e giudiziaria, classificabili come dati particolarmente delicati che richiedono un TITOLO GIURIDICO PRECISO per essere trattati e comunicati a terzi. Il semplice fatto di aver ricevuto una copia del documento non autorizzava nessuno dei due amministratori a diffonderne il contenuto.Come funziona in pratica
Per il primo amministratore: ha ricevuto la notifica in qualità di terzo pignorato, ma ha trasmesso integralmente il documento al secondo amministratore senza alcuna base giuridica. Questo costituisce una COMUNICAZIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI, punibile sia in sede civile (risarcimento del danno) sia, in presenza di dolo o colpa grave, in sede penale ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 196/2003.Per il secondo amministratore: la condotta è ancora più grave sotto due profili distinti:
a. Ha divulgato verbalmente il contenuto del pignoramento durante un'assemblea condominiale, cioè davanti a una pluralità di soggetti terzi senza alcuna necessità né legittimazione.
b. Ha successivamente inviato via email l'atto integrale ad altri destinatari, configurando una DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI vietata dalla legge. Si tratta di un'elaborazione senza consenso né altra base giuridica lecita, e la finalità dichiarata (tutela della reputazione del condominio) non è sufficiente a giustificare tale divulgazione.
Cosa conviene fare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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