Multa per mancata comunicazione dati conducente: come contestare il sollecito?
Utente_lugo_3051 · 1 visualizzazioni
Al Cliente nel 2018 sono stati notificati 3 verbali per violazione del CdS da due diversi comuni, tutti saldati regolarmente, per come da bollettini postali in suo possesso. In data 18 u.s. al Cliente è stato notificato un sollecito di pagamento 585 € dal comune di Ravenna, per mancata comunicazione dei dati del conducente. Il Cliente in realtà ricorda di aver comunicato i dati tramite fax, e insospettito ha contattato altro comune che gli ha comunicato essere presente una morosità di 1300 €, sempre per mancata comunicazione dei dati del conducente. Tanto premesso, a questo occorre un Legale su Ravenna che lo assista nella menzionata vicenda. COD (V)
Risposta diretta
Se i verbali originari risalgono al 2018 e i solleciti arrivano solo ora, nel 2026, è molto probabile che le sanzioni siano prescritte. La legge italiana prevede un termine di 5 anni per riscuotere le sanzioni amministrative, decorso il quale il debito si estingue.
Quadro normativo
La violazione contestata rientra nell'art. 126-bis del Codice della Strada, che obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento della violazione, su richiesta dell'ente accertatore. La sanzione per omessa comunicazione è autonoma rispetto alla multa originaria e comporta anche la decurtazione di punti.
La prescrizione delle sanzioni amministrative è disciplinata dall'art. 28 della L. 689/1981: il diritto a riscuotere si prescrive in 5 anni dalla data di notifica del verbale. Tale termine può essere interrotto solo da atti notificati formalmente al trasgressore (es. atti di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento).
Come funziona in pratica
- I verbali risalgono al 2018: se non vi sono stati atti interruttivi notificati nei 5 anni successivi, il credito dei Comuni era già prescritto entro il 2023
- Il sollecito ricevuto il 18 u.s. non è di per sé un atto interruttivo della prescrizione, a meno che non sia una formale ingiunzione di pagamento notificata a mezzo ufficiale giudiziario o raccomandata A/R
- Il fax inviato dal cliente costituisce potenziale prova della comunicazione avvenuta, ma occorre verificare di avere la ricevuta di trasmissione (conferma fax con numero destinatario e data)
- In assenza di ricevuta fax, il cliente può comunque sollevare l'eccezione di prescrizione come difesa principale
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione: bollettini postali dei pagamenti del 2018, ricevute fax, eventuali raccomandate ricevute nei 5 anni successivi
- Verificare la natura giuridica del sollecito: un semplice avviso bonario non interrompe la prescrizione; solo un atto formale notificato lo fa
- Presentare istanza in autotutela ai Comuni di Ravenna e dell'altro Comune, eccependo la prescrizione quinquennale e allegando le prove dei pagamenti già effettuati
- Rivolgersi a un avvocato a Ravenna per valutare l'opposizione formale dinanzi al Giudice di Pace, competente per le sanzioni del Codice della Strada, entro 30 giorni dalla notifica di un eventuale atto esecutivo
- Non ignorare i solleciti: agire tempestivamente evita che i Comuni emettano atti esecutivi più difficili da contestare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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