Incidenti Stradali

Multa art. 126-bis con auto in car sharing: il conducente può contestarla?

Utente_milano_1725 · 0 visualizzazioni

Non avendo mai ricevuto questa multa, ho chiamato il Comune di Milano per ricevere chiarimenti. Il comune mi ha fornito copia del verbale e copia della cartolina della raccomandata mai ritirata. L’auto apparteneva ad una società di noleggio Car2go “car sharing”, che ho contattato e mi hanno dato prova con fattura dell’avvenuto noleggio al momento dell’infrazione. Date le evidenza ho pagato la multa pari a 188,20 euro. Nel mese di Ottobre 2020 ricevo nuovo avviso bonario di pagamento da parte del Comune di Milano per un importo pari a 931,42 euro per non aver comunicato i dati del conducente. La mia contestazione è su quest’ultima multa, in primis non mi si da evidenza della notifica della multa per mancato invio dati del conducente. Non mi è stato dato il verbale di quest’ultima e neanche la cartolina di invio raccomandata. In secondo luogo contesto proprio l’inosservanza dell’art.126-bis per cui mi è stata emessa la multa. In quanto sul primo verbale (che ho letto 4 anni dopo l’emissione) viene riportato quanto segue: "Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 285/1992 il proprietario del veicolo deve fornire i dati personali e della patente del conducente all'organo di polizia stradale scrivente entro 60 giorni dalla ricezione del presente verbale (si allega modulo dichiarazione). L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invio di un nuovo verbale per l'infrazione di cui all'art. 126-bis comma 2." Io non sono il proprietario del veicolo, ma il conducente, e la società di car sharing (proprietaria del veicolo) mi ha confermato che ha inviato i dati della patente alla polizia (altrimenti non sarebbero comunque arrivati a me per emettere la multa). Di conseguenza i dati erano già in loro possesso in quanto solo io potevo essere alla guida dell'auto dato che si apre tramite app, con accessi personali e il contratto con la società di noleggio non contempla la possibilità di far guidare l'auto ad altra persona e per registrarsi è necessario dare la patente. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, consegna di documenti o altro.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

La multa da 931,42 euro per inosservanza dell'art. 126-bis è concretamente contestabile. L'obbligo di comunicare i dati del conducente spetta per legge al PROPRIETARIO del veicolo, non al conducente. La società di car sharing era la proprietaria, ha adempiuto all'obbligo, e tu non avevi alcun obbligo giuridico da rispettare.

Quadro normativo

L'art. 126-bis, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce espressamente che il PROPRIETARIO del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia stradale i dati del conducente al momento dell'infrazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il comma si rivolge al proprietario, non a chi ha guidato. In caso di veicolo noleggiato o in car sharing, l'obbligo ricade sulla società titolare del mezzo.

Come funziona in pratica

Hai a disposizione almeno tre argomentazioni solide per il ricorso

  • DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA: tu non eri il proprietario del veicolo al momento dell'infrazione, quindi il verbale per art. 126-bis non poteva esserti intestato. Il destinatario dell'obbligo — e della sanzione — è la società Car2go.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO GIÀ AVVENUTO: la stessa società di noleggio ha dichiarato di aver trasmesso i tuoi dati. Il fatto che la multa originaria ti sia stata recapitata dimostra che i dati erano già nelle mani della polizia municipale. Se i dati sono stati comunicati, il presupposto della sanzione (inosservanza) non sussiste.
  • VIZIO DI NOTIFICA: non hai mai ricevuto il verbale per art. 126-bis (nessuna raccomandata, nessun verbale esibito dal Comune). Senza una notifica valida e provabile, la sanzione non è eseguibile. L'avviso bonario non sostituisce la notifica formale del verbale.
  • Cosa conviene fare

    Prima di tutto, richiedi formalmente al Comune di Milano copia del verbale relativo all'art. 126-bis e la prova della sua notifica (cartolina AR o atto giudiziario). Se non riescono a produrla, hai già un motivo dirimente per il ricorso.

    Se e quando ricevi o hai ricevuto il verbale formale, i termini per opporsi sono: 30 giorni per ricorso al PREFETTO oppure 30 giorni (prorogabili a 60 se spedito per posta) per ricorso al GIUDICE DI PACE di Milano. Attenzione: questi termini sono PERENTORI e decorrono dalla notifica, non dall'avviso bonario.

    Conserva e raccoglie tutta la documentazione: fattura del noleggio, comunicazione scritta della società car sharing che attesta l'invio dei dati alla polizia, eventuale protocollo di trasmissione. Questi elementi costituiscono la prova centrale del tuo ricorso.

    Data la complessità procedurale e l'importo elevato della sanzione, è consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato in diritto della circolazione stradale, che possa redigere il ricorso e gestire i rapporti con il Comune.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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