Sospensione patente dopo mesi dall'incidente: si può fare ricorso?
Utente_verona_6442 · 1 visualizzazioni
Descrizione problema : descrizione problema : Buona sera, Io sono [Omissis], a luglio 2019 ho causato un incidente mentre accompagnavo mio figlio, nell'incidente ho danneggiato un veicolo e il suo conducente, ho chiamato le forze dell'ordine , mi hanno fatto il verbale , sanzione di circa 145,00 euro e decurtati 5 punti , ora mi restano 25 punti disponibili sulla patente, due giorni fa i carabinieri mi consegnano verbale del prefetto con ordine sospensione patente per 75 giorni .Domanda :dal momento che è una sanzione accessoria e cautelativa, perchè non l'anno ritirata subito e ora posso fare ricorso per fami togliere la sospensione visto che sono passati diversi mesi? Sin d'ora ringrazio. ||ip: 178.255.74.106 || referral: || Privacy: YESP || casistica: altro || ||ip: 178.255.74.106 || referral: || Privacy: YESP || casistica: altro || city: PROVINCIA DI VERONA ||
Risposta diretta
La sospensione della patente notificata mesi dopo l'incidente è perfettamente legale: il Prefetto ha facoltà di emetterla in un secondo momento, indipendentemente dal fatto che non sia stata ritirata immediatamente sul posto. Il semplice decorso del tempo non è di per sé motivo sufficiente per annullarla, ma è possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
Quadro normativo
La materia è disciplinata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)
- Art. 223 CdS: prevede il ritiro immediato della patente da parte degli agenti in caso di incidente con feriti, ma tale potere è discrezionale, non obbligatorio. Gli agenti possono non procedere al ritiro sul posto e trasmettere gli atti al Prefetto.
- Art. 218 CdS: attribuisce al Prefetto il potere di disporre la sospensione della patente come sanzione accessoria, anche in un momento successivo all'incidente.
- Art. 222 CdS: prevede la sospensione della patente da 1 a 3 mesi per chi causa un incidente con danni a persone. 75 giorni rientra in questo range.
- Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative è di 5 anni dall'accertamento (Legge 689/1981, art. 28).
Come funziona in pratica
- Il ritiro immediato sul posto è una facoltà, non un obbligo: gli agenti possono limitarsi al verbale e trasmettere al Prefetto
- Il Prefetto emette il provvedimento di sospensione separatamente dalla multa già pagata
- La multa da €145 e la decurtazione di 5 punti erano la sanzione principale; la sospensione è la sanzione accessoria, che segue un iter autonomo
- Il tempo trascorso non invalida automaticamente il provvedimento, purché rientri nel termine di prescrizione quinquennale
- Il provvedimento prefettizio va consegnato fisicamente alla Motorizzazione o ai Carabinieri, che rilasciano ricevuta
Cosa conviene fare
- Verificare la data di notifica del verbale prefettizio: da quel giorno decorrono 30 giorni per proporre opposizione al Giudice di Pace competente per territorio (Verona)
- Controllare eventuali vizi formali del provvedimento: notifica irregolare, motivazione assente, errata identificazione del conducente
- Valutare se ci sono stati feriti: se il conducente dell'altro veicolo ha riportato lesioni, la sospensione è quasi sempre confermata in sede di ricorso
- Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto della circolazione per valutare concretamente i margini di opposizione: il solo fatto che siano passati mesi non basta, ma vizi procedurali possono portare all'annullamento
- Se la sospensione è inevitabile, verificare se è possibile richiedere la sospensione condizionale dell'esecuzione nelle more del ricorso
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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