Sospensione patente per alcoltest: si può annullare l'ordinanza prefettizia dopo anni?
Utente_roma_1512 · 2 visualizzazioni
Nell'agosto del 2012 fui fermato a un posto di blocco e venni sottoposto ad alcoltest. In seguito al riscontro di valori superiori al consentito mi fu elevato un verbale con cui venivo sanzionato al pagamento di un'ammenda e contestualmente mi veniva ritirata la patente di guida. Nei giorni seguenti presentai un ricorso avverso il suddetto verbale, nel quale chiesi l'annullamento della sanzione pecuniaria e quella accessoria. Ovviamente non sarei venuto a conoscenza dell'esito del giudizio relativo al ricorso prima di un determinato tempo, durante il quale mi veniva inviata un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per un periodo di 3 mesi, al termine dei quali avrei dovuto attivarmi presso la 'commissione patenti speciali' per effettuare l'iter volto al rinnovo della patente. Tale iter, come saprete, termina nel momento in cui la patente viene riconsegnata, ma a intervalli crescenti di tempo se ne ripropone la necessità, a ogni scadenza di validità della patente, che durante tutto il tempo acquista la qualifica di 'patente speciale'. Mi sottoposi al primo rinnovo, dopo i 3 mesi di sospensione e restai in attesa di una risposta al mio ricorso. Con lo scadere di un anno dal primo rinnovo, coincideva la prima delle scadenze di validità della patente e tornai a sottopormi alla procedura per il rinnovo della mia 'patente speciale'. Del ricorso nessuna notizia. Sono trascorsi 7 anni dal giorno in cui fui fermato e da quando presentai ricorso. Ad oggi, ancora nessuna risposta. Ho anche controllato se fosse iscritta una causa a ruolo o se fossero presenti cartelle esattoriali relative a quella contravvenzione. Niente. Sta di fatto che non mi fu più richiesto di pagare l'ammenda in alcun modo. Da ciò ne deriva la decadenza di tutte le sanzioni accessorie. Ora, tenuto conto che l'ordinanza con la quale il Prefetto decretava la sospensione della patente per 3 mesi (e il conseguente inizio dell'iter periodico che ho descritto), era un atto successivo e distinto dal verbale avverso il quale ricorsi, la mia domanda è questa: essendo stato accolto (o comunque non rigettato) il ricorso principale in tutte le sue parti, ed essendo stato proposto contro la sanzione che ha generato anche la successiva ordinanza del Prefetto (avverso la quale si poteva proporre ricorso, come da indicazione in essa contenuta; ma che non proposi perché in attesa dell'esito del primo ricorso cui questa ordinanza era strettamente legata per essere dipendente e conseguenza della prima contravvenzione), vi è una possibilità di chiedere che venga annullata la suddetta ordinanza, di ripetere le somme versate in occasione dei rinnovi, e la riconversione della mia patente in 'patente ordinaria' sottoposta a scadenza decennale e senza che in occasione del rinnovo venga sottoposto a visite ulteriori a parte la consueta visita oculistica? Altra domanda: il fatto che sia trascorso un tempo considerevole dall'evento principale, e probabilmente anche dal momento in cui il termine entro il quale il Prefetto era tenuto a rispondere al mio ricorso, comporta una decadenza del diritto di agire? E se cosi fosse, a nulla vale il fatto che, comunque, l'ordinanza prefettizia con cui mi è stata sospesa la patente continui ad avere effetto, per il fatto che debba periodicamente sottopormi all'iter volto al rinnovo della patente? Mi scuso per la lunghezza e articolazione della descrizione dei fatti, ma ho preferito essere dettagliato ed esauriente per meglio consentirvi una piena valutazione della questione.
Risposta diretta
La tua situazione presenta più livelli giuridici distinti: la prescrizione della sanzione pecuniaria (quasi certamente maturata), la validità dell'ordinanza prefettizia di sospensione (atto autonomo che produce ancora effetti) e la possibilità concreta di agire dopo anni di silenzio. Alcune vie dirette di impugnazione sono ormai precluse, ma esistono strumenti residui da valutare con un avvocato specializzato.Quadro normativo
La disciplina si fonda sull'art. 186 del CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. 285/1992), che regola la guida in stato di ebbrezza, e sull'art. 218 C.d.S., che disciplina la sospensione della patente come sanzione accessoria. La prescrizione delle sanzioni amministrative stradali è fissata a 5 anni dall'art. 201 C.d.S. Per il recupero delle somme versate, si applicherebbe l'art. 2946 c.c. (PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE). I ricorsi avverso sanzioni amministrative seguono la L. 689/1981 e, per la fase giurisdizionale, il D.Lgs. 150/2011.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Recupera tutta la documentazione del 2012: il verbale, la ricevuta del ricorso, l'ordinanza prefettizia. Verifica a chi fu presentato il ricorso (Prefetto o Giudice di Pace) e se esiste traccia di un esito, anche parziale.b. Valuta un'ISTANZA IN AUTOTUTELA al Prefetto: non ha termini di decadenza e puoi richiedere la revoca dell'ordinanza argomentando la prescrizione della sanzione principale su cui essa si fondava. Non è garantita, ma è percorribile senza instaurare un contenzioso.
c. Per le somme versate nei rinnovi, l'azione di RIPETIZIONE DELL'INDEBITO ha prescrizione decennale, ma presuppone che tu ottenga prima la revoca dell'ordinanza che ne giustificava il pagamento. È un percorso lungo e incerto.
d. Separatamente dall'aspetto giuridico, è possibile chiedere alla commissione medica competente un riesame dell'attuale necessità del regime di patente speciale, sulla base delle condizioni attuali e del tempo trascorso.
Data la complessità e l'intreccio di profili amministrativi, civili e del Codice della Strada, è indispensabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto della circolazione prima di intraprendere qualsiasi azione formale.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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