Incidenti Stradali

Incidente stradale con CAI firmato: si può contestare la colpa al 100%?

Utente_ivrea_5823 · 0 visualizzazioni

Mazzè (TO) 17-03-‘21 Egr. Avvocato, Le scrivo in riferimento all’incidente stradale in oggetto, avvenuto il 9-3-’21 a mio figlio. Riassumendo – durante la sosta ad uno stop – PIETRO HA AVUTO IL TORTO di non vedere un’auto che proveniva da destra, quindi è ripartito e le ha tagliato la strada causando un incidente senza feriti ma con molti danni alle auto. La mia assicurazione - dello stesso gruppo di quella della controparte – dice che quest’ultima ha ragione al 100% , quindi, secondo loro, a me non spetterebbe alcun rimborso per i danni subiti dalla mia auto. il sottoscritto [Omissis], padrone dell’auto che ha causato l’incidente, NON SONO D’ACCORDO CON TALE SCELTA DELLE ASSICURAZIONI PERCHE’ - è evidente dai danni riportati da entrambe le auto - LA CONTROPARTE NON STAVA ASSOLUTAMENTE PROCEDENDO A 20 Km/h, come prescritto in quel punto a causa dei lavori in corso. La cosa, peraltro, può esser testimoniata dai due passeggeri a bordo con Pietro. Per quanto sopra desidero avviare un procedimento civile di richiesta danni alla controparte per una percentuale intorno al 33%, ovvero assegnando la maggior parte della colpa (2/3) a Pietro, ma 1/3 all’evidente alta velocità cui procedeva la controparte. Avrei voluto allegare anche un documento con tutte le foto fatte sul luogo dell’incidente; nell’ultima si vede il cartello col limite dei 20 Km/h che ho citato, nella altre i danni alle auto, che certamente non si sarebbero verificati a 20 Km/h. Chiederei cortesemente un preventivo per prendere in carico la questione e quale ritiene sarebbe la possibilità di ottenere un risarcimento; faccio infine notare che la mia assicurazione non appoggia tale possibilità sostenendo che Pietro ha firmato il C.A.I. prendendosi tutto il torto, ragione per cui mi sono rivolto a Voi. Concludo dicendo che nella mia polizza ho anche la copertura per la tutela giudiziaria. In attesa di riscontro, grazie per l’attenzione. (Cel. )

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

È teoricamente possibile contestare la ripartizione di responsabilità stabilita dall'assicurazione e sostenere il CONCORSO DI COLPA della controparte, anche dopo la firma del CAI. Tuttavia, esiste un problema di PRESCRIZIONE estremamente critico che, visti i tempi descritti, rischia di rendere ogni azione legale inutile.

Quadro normativo

L'art. 2054 del Codice Civile stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume il concorso di colpa di entrambi i conducenti, salvo prova contraria. L'art. 142 del Codice della Strada sanziona il superamento dei limiti di velocità, inclusi quelli ridotti imposti nei cantieri. La firma del CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) costituisce una dichiarazione valutabile dal giudice, ma non è una confessione irrevocabile: può essere contestata con prove contrarie. Quanto alla prescrizione, l'art. 2947 c.c. prevede un termine di 2 anni per i danni da circolazione stradale.

Come funziona in pratica

L'incidente è avvenuto il 9 marzo 2021. Il termine di prescrizione di 2 anni è quindi scaduto intorno al marzo 2023. Se non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione (come una lettera raccomandata di messa in mora alla controparte o alla sua assicurazione, o un atto giudiziario), l'azione civile per il risarcimento danni è con tutta probabilità PRESCRITTA e un giudice la respingerebbe in limine. Questo è il primo e più urgente problema da verificare con un avvocato.

Nel merito, qualora la prescrizione fosse stata interrotta o sospesa in tempo, la strategia del concorso di colpa sarebbe percorribile: le fotografie del luogo (con il cartello del limite a 20 km/h), le testimonianze dei passeggeri e una perizia sui danni alle carrozzerie (per stimare la velocità al momento dell'urto) potrebbero supportare la tesi che la controparte procedesse a velocità superiore al limite imposto dal cantiere. Il giudice valuta liberamente le prove e può rideterminare la percentuale di colpa rispetto a quanto dichiarato nel CAI.

Cosa conviene fare

  • Contattare immediatamente un avvocato per verificare se la prescrizione è già maturata e se esistano atti che l'abbiano interrotta (es. diffide, corrispondenza formale, ricorso al Mediatore).
  • Attivare la polizza di TUTELA GIUDIZIARIA: essendo già in possesso di questa copertura, le spese legali sarebbero coperte dall'assicurazione — verificare i massimali e le eventuali franchigie.
  • Raccogliere e conservare tutta la documentazione: fotografie, perizie, testimonianze scritte dei passeggeri, rapporto delle forze dell'ordine se disponibile.
  • Non agire in autonomia: una causa civile richiede la rappresentanza di un avvocato e una valutazione tecnica approfondita.

  • Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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