Ritiro patente per eccesso di velocità: esiste il permesso per lavorare?
Utente_seriate_4357 · 2 visualizzazioni
Mi hanno fermato i vigili urbani e tramite un dispositivo laser rilevano che la mia velocità la quale era di 120 km . Come da prassi mi ritirano immediatamente la patente e mi dicono che non posso circolare per un mese. Innanzitutto come può essere che non sia prevista una sanzione senza il ritiro poiché a tutti capita di essere sopra pensiero e di non guardare il limite di velocità. oltre al fatto che se un certo numero di veicoli viaggia a 120 km anche tu sei in un certo senso costretto per non intralciare la circolazione; del resto in quella strada 9 su 10 viaggiavano tutti alla mia stessa velocità e difficilmente viene rispettata la regola , seconda cosa, avendomi ritirato la patente, sono impossibilitato nel lavorare essendo agente di commercio. Informandomi mi dicono che si possa ottenere un permesso per lavorare anche in casi di sospensione , è possibile averlo ?
Risposta diretta
In Italia non esiste un permesso di lavoro che consenta di continuare a guidare durante una sospensione amministrativa della patente per eccesso di velocità. Tuttavia, hai il diritto di fare ricorso e chiedere la sospensione del provvedimento in attesa della decisione.
Quadro normativo
Il riferimento normativo è l'art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). In base a questo articolo:
- Superamento del limite tra +40 e +60 km/h: multa + sospensione della patente da 1 a 3 mesi
- Superamento di oltre +60 km/h: multa + sospensione da 6 a 12 mesi (fino a 16 in area urbana)
Riguardo al cosiddetto "permesso per lavorare": tale istituto non è previsto per le sospensioni amministrative della patente in Italia, a differenza di altri paesi europei. Chi ti ha detto che fosse possibile ti ha fornito un'informazione inesatta.
Come funziona in pratica
- Il verbale ti viene notificato contestualmente o per posta nei giorni successivi
- La patente rimane ritirata per la durata stabilita, decorsa la quale ti viene restituita dalla Prefettura
- Entro 30 giorni puoi presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo dell'infrazione
- In alternativa, entro 60 giorni puoi presentare ricorso al Prefetto (gratuito, ma meno efficace)
- In sede di ricorso puoi chiedere la sospensiva del provvedimento, ovvero la restituzione temporanea della patente fino alla decisione
- Il giudice può valutare circostanze attenuanti, incluso il grave pregiudizio lavorativo documentato
Cosa conviene fare
- Raccogli subito documentazione che attesti il tuo lavoro di agente di commercio: P.IVA, contratti, rimborsi chilometrici, zona di competenza
- Fai ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni — è il canale più efficace e permette di chiedere la sospensiva
- Nella richiesta di sospensiva, documenta il danno economico concreto (perdita di clienti, impossibilità a raggiungere la zona di lavoro): il giudice può tenerne conto
- Considera che, se la strada aveva un limite elevato (es. 80 km/h) e stavi facendo 120 km/h (+40 km/h), il margine per contestare la rilevazione laser potrebbe esistere — chiedi all'avvocato di verificare la taratura e l'omologazione del dispositivo
- Non guidare durante la sospensione: farlo costituisce reato penale ai sensi dell'art. 218 CdS e comporta il raddoppio della sospensione e la revoca della patente
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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