Patente sospesa per reato del 2013: si può essere puniti due volte?
Utente_ascoli_8699 · 0 visualizzazioni
Io sono un cittadino rumeno, ho avuto la patente rumena sospesa al 2013 per guida in stato di ebrezza per 1 anno. In seguito a questo io mi sono messo alla guida comunque e ho avuto anche la revoca della patente. Dopo qualche anno al 2017 ho rifatto la scuola guida e al 2018 ho preso la patente italiana L'ho ricevuta con la scadenza dopo 1 mese perché dovevo fare i analisi di sangue e psicologici . Ho fatto tutti i esami necessari e mi hanno dato la patente con la scadenza dopo 6 mesi E avanti così....passati i 6 mesi altri analisi e lho avuta per 1 anno.....alla scadenza di 1 anno altri analisi e lho avuta per 2 anni Questo anno il 4 febbraio sono stato chiamato alla caserma dei carabinieri dove in base a un ordine giudiziario per il reato di guida in stato di ebrezza del 2013 , mi veniva sospesa anche questa patente per un periodo di 2 anni Hanno detto che io avevo un processo in corso (di quale io non ho mai saputo assolutamente niente) Che è rimasto definitivo al 2018 dove ho ricevuto la pena si sospensione della patente per un periodo di 2 anni Pero io non ho mai saputo niente di questo processo.... Sicuramente ho avuto anche un avvocato di ufficio e ne da parte sua non ho saputo niente Io vorrei sapere se e possibile essere puniti due volte per l'ho stesso reato e cosa devo fare per riavere la mia patente di guida
Risposta diretta
La situazione che descrivi solleva due questioni legali distinte e urgenti: la violazione del principio del NE BIS IN IDEM (non essere puniti due volte per lo stesso fatto) e la possibilità di rimettere in discussione una condanna pronunciata senza che tu ne fossi a conoscenza. Esistono strumenti giuridici concreti per difenderti.Quadro normativo
In materia penale, il principio del NE BIS IN IDEM è tutelato dall'articolo 649 del Codice di Procedura Penale italiano, dall'articolo 54 della Convenzione di Schengen (CAAS) e dal Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questi strumenti vietano di essere processati o puniti una seconda volta per un fatto per cui si è già stati giudicati definitivamente in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Poiché sia la Romania che l'Italia sono membri UE e aderenti a Schengen, la condanna rumena del 2013 avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione.Per la condanna pronunciata in tua assenza, l'articolo 629-bis del Codice di Procedura Penale (introdotto dalla Legge 67/2014) prevede la cosiddetta RESCISSIONE DEL GIUDICATO: uno strumento che consente di riaprire un processo definitivo quando l'imputato non è stato messo nelle condizioni di partecipare senza che ciò dipendesse da una sua scelta.
Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Il TERMINE DI 30 GIORNI dalla conoscenza del provvedimento è perentorio: agisci subito. Rivolgiti immediatamente a un avvocato penalista esperto in diritto della circolazione stradale e diritto europeo. Raccogli tutta la documentazione: la sentenza rumena del 2013, la revoca successiva, e il documento che ti è stato consegnato il 4 febbraio dai Carabinieri. Non guidare durante il periodo di sospensione, poiché un'ulteriore violazione aggraverebbe la posizione. Il difensore d'ufficio che non ti ha mai contattato potrebbe essere oggetto di una segnalazione al Consiglio dell'Ordine, ma questa è una questione separata e secondaria rispetto all'urgenza attuale.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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