Incidente in parcheggio privato: il proprietario è responsabile?
Utente_fiumicino_4128 · 0 visualizzazioni
E' successo che ho avuto un incidente con la mia auto in un parcheggio di un centro commerciale e vorrei capire se ci sono gli estremi per fare causa al proprietario. L'incidente è avvenuto il giorno 24 Febbraio 2018 tra le 19 e le 20 all'interno del parcheggio posto al piano -1 del centro commerciale Parco Leonardo sito nel comune di Fiumicino alla . (Il parcheggio suppongo sia di proprietà di una qualche società del gruppo Caltagirone). All'interno di tale parcheggio, in prossimità di una svolta a sinistra in salita per accedere ai posti auto effettuo una frenata per rallentare prima di svoltare, l'auto però scivola inevitabilmente su un fondo stradale bagnato e vado ad urtare contro un muro nel punto dove è posizionato il faro anteriore destro dell'auto (Fiat Bravo del 2010). In definitiva mi preme capire se ci sono delle responsabilità da parte del proprietario del parcheggio in quanto: 1) Il piano al -1 è completamente bagnato, ed unito al materiale in resina utilizzato per la pavimentazione risulta di fatto estremamente scivoloso (nessuna indicazione di tale pericolo) 2) Sia il muro dove ho urtato (Scritta sul muro "BENVENUTO") ma anche la parete scorrevole lato destro, hanno evidenti segni di passati incidenti in quel punto, sempre perchè la zona non è messa in sicurezza. 3) L'area è stata nei giorni seguenti interdetta proprio a conferma del fatto che in caso di pioggia risulta estremamente pericolosa.
Risposta diretta
Sì, i fatti descritti configurano potenzialmente una responsabilità del gestore/proprietario del parcheggio ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. Tuttavia, esiste un problema urgente e decisivo: i termini di prescrizione potrebbero essere già scaduti.Quadro normativo
L'art. 2051 c.c. disciplina la RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE: chi ha in custodia una cosa (come un parcheggio privato) è responsabile dei danni che essa causa, a meno che non provi il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità oggettiva: non è necessario dimostrare la colpa del proprietario, ma solo che il bene era in condizioni pericolose e che tale pericolosità ha causato il danno. Per i danni derivanti da fatto illecito, l'art. 2947 c.c. stabilisce un TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIO DI 5 ANNI dalla data dell'evento.Come funziona in pratica
Nel suo caso, i tre elementi che cita sono particolarmente rilevanti
Tutti e tre questi elementi supporterebbero una domanda risarcitoria per danni al veicolo e, se presenti, anche per danni alla persona.
Cosa conviene fare
ATTENZIONE CRITICA: l'incidente è avvenuto il 24 febbraio 2018. Il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. è scaduto il 24 febbraio 2023. Se non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione (diffida formale, messa in mora con raccomandata, ricorso al giudice), il diritto al risarcimento potrebbe essere definitivamente prescritto.Va verificato immediatamente se
a. Fu inviata una diffida o messa in mora scritta al proprietario del parcheggio prima del febbraio 2023. b. Fu sporta denuncia o inoltrato un qualsiasi atto giuridico formale che interrompa la prescrizione. c. Vi fu un riconoscimento del debito da parte del gestore (es. comunicazioni scritte, proposte di rimborso).Se nessun atto interruttivo è stato compiuto, la strada giudiziaria è oggi molto difficile. Consulti comunque un avvocato per una valutazione precisa: solo l'esame dei documenti può escludere con certezza ogni residua possibilità.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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