Auto in panne con assicurazione: si può chiedere il risarcimento per il servizio non fornito?
Utente_busto_4122 · 1 visualizzazioni
Il problema è sorto nel momento in cui il guasto si è verificato nel sabato,come da contratto sono stato portato all' autorimessa convenzionata più vicina dal carro attrezzi chiamato tramite assicurazione,ma una volta li invece do fare una diagnosi del problema non si è trovato alcun meccanica convenzionato perché di sabato erano tutti chiusi. Il carro attrezzista doveva chiudere la rimessa sempre per lo stesso motivo invitando me mia moglie cancello,quindi scaricata la macchina,bagagli passeggino 2 cani e un bimbo di 1 anno sotto 35 gradi vicino ad una statale abbiamo fatto 2 km a piedi per trovare una stazione e tornare a casa. Ecco il disagio e il motivo per cui vorrei chiedere se è possibile un risarcimento visto che da contratto l auto sostitutiva mi spettava tanto è vero mi è stata concessa ben 2 giorni dopo l inconveniente
Risposta diretta
Sì, hai buone probabilità di ottenere un risarcimento: la compagnia assicurativa ha violato gli obblighi contrattuali non garantendo né il soccorso efficace né l'auto sostitutiva nei tempi previsti, causandoti un danno concreto e documentabile.
Quadro normativo
La situazione rientra nell'inadempimento contrattuale disciplinato dall'art. 1218 del Codice Civile: chi non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento è stato impossibile per cause a lui non imputabili. In aggiunta, il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) tutela il contraente come consumatore nei confronti della compagnia assicurativa. L'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) ha competenza in materia di reclami contro le compagnie e può intervenire in caso di gestione scorretta dei sinistri e dei servizi accessori.
Come funziona in pratica
- Il contratto prevedeva auto sostitutiva e soccorso stradale: entrambi non sono stati forniti correttamente nei tempi stabiliti
- L'assenza di meccanici convenzionati di sabato è un problema organizzativo della compagnia, non una causa di forza maggiore imprevedibile
- Il danno è composto da: disagio fisico (2 km a piedi con 35°C, bimbo piccolo, bagagli, animali), danno da inadempimento contrattuale per il ritardo di 2 giorni nell'auto sostitutiva, possibili spese sostenute per rientrare a casa
- Il danno non patrimoniale (stress, disagio, rischio per il minore) è risarcibile quando l'inadempimento è grave e le conseguenze sono serie
Cosa conviene fare
- Raccogli tutte le prove: foto del luogo, ricevute di spese (taxi, treno, cibo), messaggi con l'assicurazione, documentazione sul ritardo dell'auto sostitutiva
- Presenta un reclamo scritto formale alla compagnia assicurativa entro 60 giorni, via PEC o raccomandata A/R, descrivendo l'inadempimento e quantificando i danni
- Se la compagnia non risponde entro 45 giorni o risponde in modo insoddisfacente, presenta esposto all'IVASS (gratuito, online su ivass.it)
- In alternativa al tribunale, puoi ricorrere all'Arbitro Assicurativo (ANZIA), strumento stragiudiziale gratuito per controversie fino a 15.000 €
- Valuta con un avvocato la quantificazione del danno: il rimborso delle spese vive è certo, il danno morale/non patrimoniale dipende dalla gravità accertata
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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