Ricorso multa mancata precedenza: si può?
Utente_olgiate_8461 · 819 visualizzazioni
Io uscendo da una strada laterale con obbligo di dare precendenza, svoltavo a sinistra ero già dritta e in marcia sulla corsia quando vengo superata a destra e tagliandomi la strada vengo urtata sulla parte anteriore dx mentre l'altro veicolo riportava danni centrali tra portiera giudatore e portiera posteriore. Al momento dell'urto mi sono immediatamente fermata come da foto che potrei allegare. Il conducente dell'altro veicolo dice che non gli ho dato la precedenza mentre gli faccio presente che io ero già in marcia sulla corsia, avevo disimpegnato l'incrocio e che lui ha torto perché ha superato a dx e mi ha tagliato la strada. Non trovando accordo, intervengono i CC i quali senza rilevare il sinistro ci impongono di spostare i veicoli. Hanno verbalizzato entrambi per intralcio alla circolazione più a me per non aver rispettato il dara la precedenza. Visto che non hanno fatto i rilievi del sinistro, visto che sono intervenuti successivamente come fanno a sanzionarmi per non aver rispettato lo stop ?
Risposta diretta
Sì, puoi fare ricorso contro il verbale: la contestazione della sanzione per mancata precedenza è fondata, perché i Carabinieri l'hanno elevata senza aver effettuato i rilievi del sinistro, e quindi senza prove oggettive a supporto. Anche la posizione dei danni sui due veicoli può giocare a tuo favore.
Quadro normativo
La tua situazione coinvolge più norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992):
- Art. 145 CdS — obbligo di dare precedenza all'uscita da strade secondarie
- Art. 148 CdS — il sorpasso a destra è vietato salvo casi specifici (es. traffico lento su più corsie): il comportamento dell'altro conducente potrebbe integrare una violazione autonoma
- Art. 203 e 204-bis CdS — termini e modalità per il ricorso contro le sanzioni amministrative
- Principio generale: una sanzione deve essere supportata da elementi di prova raccolti da chi la eleva; senza rilievi, il verbale si regge solo sulle dichiarazioni dei conducenti, che sono contrastanti
Come funziona in pratica
- I Carabinieri sono intervenuti dopo il sinistro e hanno imposto lo spostamento dei veicoli senza documentare la scena
- Senza rilievi planimetrici, fotografici o tracce sull'asfalto, non possono ricostruire con certezza la dinamica
- La posizione dei danni (anteriore destra sulla tua auto, fiancata centrale sull'altra) è compatibile con la tua versione: eri già in carreggiata e sei stata sorpassata a destra con taglio di strada
- Hai fotografie scattate al momento dell'urto: sono una prova fondamentale e vanno allegate al ricorso
- Il verbale che ti attribuisce la violazione dell'obbligo di precedenza si basa unicamente sulle dichiarazioni dell'altro conducente — non su accertamenti tecnici
Cosa conviene fare
- Conserva tutte le foto scattate dopo l'urto: mostrano posizione dei veicoli e danni
- Identifica eventuali testimoni presenti al momento dell'incidente
- Hai 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace (via più garantista, con udienza) oppure 60 giorni per il ricorso al Prefetto (procedura amministrativa, più rapida ma meno approfondita)
- Nel ricorso, evidenzia: assenza di rilievi, dinamica incompatibile con la tua colpa, violazione dell'art. 148 da parte dell'altro conducente (sorpasso a destra che ti ha tagliato la strada)
- Considera di richiedere anche il risarcimento danni all'assicurazione dell'altro veicolo, allegando le foto e il verbale contestato come prova della dinamica
- Rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto della circolazione stradale per valutare insieme le prove e impostare il ricorso nel modo più efficace
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Ti conviene contattare un avvocato?
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💬 Utente_OlgiateComasco_8193
Salve, io percorrevo una strada la quale aveva la segnaletica del dare precedenza, pertanto ho rallentato il mio moto visto dal lato sinistro dato che la strada era a senso unico e ho notato un'auto in lontananza a parer mio a debita distanza per poter transitare, infatti impegno la careggiata andando quasi ad ultimare l'attraversamento quando tale veicolo sopraggiunge, pertanto io decido di frenare e il veicolo al fine di evitare la collisione sterza a sinistra andando ad impattare parte del suo anteriore destro con il mio anteriore sinistro e successivamente l'auto della controparte termina il suo moto andando ad impattare con la parte frontale il fabbricato dove avrei poi terminato l'attraversamento dopo circa 1 mese dall'accaduto la municipale mi comunica di volermi notificare il verbale di mancata precedenza. Quando sono andato a depositare le mie memorie in merito sono saltati all'occhio alcune incongruenze l'orario indicato dalla municipale non combacia con i rilievi fotografici fatti immediatamente dopo, la segnaletica verticale e posta in un punto errato come dimostrabile da segnaletica verticale e la disposizione delle auto al termine della collisione non combacia in quanto riportano la mia auto leggermente dietro rispetto alla Panda mentre il mio anteriore sinistro combacia con il posteriore dell'auto della controparte, inoltre durante la fase dei rilievi il marito della controparte giunto successivamente all'accaduto manteneva la rondella al fine di espletare i relativi rilievi, per ultimo non è stata rilevata da parte della municipale la frenata generata dall'auto della controparte dove si nota perfettamente che se non avesse sterzato a sinistra mi avrebbe preso in pieno nella zona della fiancata lato guidatore. Alla luce di quanto esposto vorrei chiedere se ci sono gli estremi per fare ricorso e come potrei comportarmi.
Risposta diretta
Sì, nel caso che descrivi esistono fondati motivi per presentare ricorso. Le irregolarità rilevate — orario incompatibile con le fotografie, segnaletica verticale mal posizionata, ricostruzione della dinamica incongruente e presenza di un soggetto interessato durante i rilievi — possono costituire vizi formali e sostanziali del verbale idonei ad ottenerne l'annullamento.
Quadro normativo
Il riferimento principale è l'art. 145 del Codice della Strada (obbligo di dare precedenza), ma la validità del verbale dipende anche dal rispetto dell'art. 200 C.d.S., che impone al verbalizzante accuratezza e completezza nella redazione degli atti. Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica (art. 203 C.d.S.) ed è gratuito; in alternativa, il ricorso al Giudice di Pace deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica (art. 204-bis C.d.S.) e prevede spese processuali. La segnaletica verticale deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento: se mal posizionata, l'obbligo che ne deriva può essere contestato.
Come funziona in pratica
Le irregolarità che hai individuato si traducono in questi motivi di ricorso
- Orario errato nel verbale: la discrepanza con i rilievi fotografici scattati immediatamente dopo può configurare un'inesattezza rilevante — in alcuni casi anche un falso ideologico — che mina la credibilità dell'intero atto
- Segnaletica verticale non conforme: se dimostrabile con documentazione fotografica e normativa, la segnaletica mal posizionata può rendere contestabile l'obbligo di precedenza
- Ricostruzione della dinamica incongruente: la posizione finale dei veicoli non coerente con quella riportata nel verbale indebolisce la ricostruzione ufficiale dell'incidente
- Presenza del marito della controparte durante i rilievi: un soggetto chiaramente interessato che partecipa attivamente (tenere la rondella) compromette l'imparzialità delle operazioni di rilievo
- Mancata rilevazione delle tracce di frenata: l'omissione di elementi oggettivi a tuo favore (le tracce di sterzata/frenata dell'altra vettura) configura rilievi incompleti e parziali
Cosa conviene fare
- Richiedere subito copia integrale degli atti al Comando della Polizia Municipale tramite accesso agli atti (L. 241/1990): planimetria, fotografie, annotazioni, relazione di servizio
- Conservare tutta la documentazione in tuo possesso: foto dei danni, foto dell'incrocio con la segnaletica, eventuali testimonianze di presenti
- Far periziare la segnaletica verticale da un tecnico abilitato che certifichi la non conformità rispetto alle norme del Codice della Strada
- Non pagare il verbale in misura ridotta: il pagamento equivale ad accettazione e preclude qualsiasi ricorso
- Consultare un avvocato esperto in diritto della circolazione per valutare la solidità complessiva del ricorso e scegliere la sede più opportuna (Prefetto o Giudice di Pace)
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
💬 Utente_OlgiateComasco_4580
Ho ricevuto il 01.09.2026 una multa con cui mi si contesta che, in data 15.7.2026 percorrendo una determinata via, giravo a sinistra per rimettermi in altra via, senza dare la precedenza a ciclomotore proveniente da senso opposto della stessa via, costringendo quest'ultimo ad energica frenata per evitare l'urto. La violazione viene erroneamente rubricata nella previsione dell' art. 145, comma 2, CdS, che prevede l' obbligo di precedenza a destra, anziché nella previsione dell'art. 154 CdS, con più gravi conseguenze relative all'importo della sanzione, decurtazione punti patente e sospensione patente in caso di recidiva nel termine indicato da esso articolo 145 CdS. Nel verbale viene detto che la contestazione non è stata effettuata immediatamente perché i due agenti verbalizzanti erano impegnati nella rilevazione delle misure di incidente verificatosi precedentemente nella stessa zona, "servizio ritenuto 'prioritario,.". Si aggiunge che il tutto si è verificato in zona 30, da cui pare potersi derivare che, se rispettato, il limite di velocità avrebbe impedito la necessità di energica frenata da parte del conducente del ciclomotore, stante i tempi e spazi di frenata.
Risposta diretta
Sì, il ricorso è fondato su più motivi distinti e concreti. L'erronea classificazione della violazione sotto l'art. 145 comma 2 CdS invece dell'art. 154 CdS non è un refuso formale: cambia l'importo della sanzione, i punti decurtati e le condizioni di sospensione, rendendo il verbale impugnabile nel merito.
Quadro normativo
- Art. 145 comma 2 CdS — impone la precedenza ai veicoli provenienti da destra in un incrocio dove i veicoli avanzano di pari passo. Il ciclomotore veniva dal senso opposto, non da destra.
- Art. 154 CdS — disciplina le manovre di cambiamento di direzione: chi svolta deve accertarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti, inclusi quelli provenienti in senso contrario.
- Art. 200-201 CdS — regola la contestazione non immediata: la notifica è valida se avviene entro 90 giorni dalla violazione (15 luglio → 15 ottobre 2026). Il verbale ricevuto il 1° settembre rispetta il termine, ma il motivo della mancata contestazione immediata (priorità a un sinistro precedente) deve rientrare nelle ipotesi tassative previste dall'art. 200 CdS.
- Ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni dalla notifica → scadenza indicativa 1° ottobre 2026 (urgente).
- Ricorso al Prefetto: entro 60 giorni → scadenza indicativa 31 ottobre 2026.
Come funziona in pratica
- La svolta a sinistra attraverso il flusso contrario è disciplinata dall'art. 154 CdS, non dall'art. 145 comma 2, che riguarda esclusivamente la precedenza a destra tra veicoli affiancati. La rubrica errata invalida la qualificazione giuridica del fatto.
- Il verbale menziona la zona 30: questo dato può essere usato in senso difensivo, poiché implica che il ciclomotore avrebbe dovuto procedere a non più di 30 km/h, e a quella velocità l'"energica frenata" potrebbe indicare una velocità eccessiva del conducente del mezzo a due ruote, con possibile concorso di colpa.
- La mancata contestazione immediata è legittima solo se il servizio prioritario era incompatibile con l'interruzione: va verificato se le circostanze descritte nel verbale rientrano effettivamente nelle cause esimenti previste dalla legge.
- Dall'incidente emerge che il ciclomotore proveniva frontalmente e che lei aveva già completato la svolta: questo rafforza l'argomento che la norma corretta è l'art. 154 e non la precedenza a destra.
Cosa conviene fare
- Agire subito: la scadenza per il Giudice di Pace è a inizio ottobre. Il ricorso al Giudice di Pace è preferibile perché permette l'istruttoria (testimoni, foto, planimetria del luogo).
- Raccogliere tutta la documentazione disponibile: fotografie del luogo, posizione dei veicoli, eventuale dashcam, mappe con segnaletica della zona.
- Indicare nel ricorso almeno tre motivi: (i) erronea qualificazione normativa (art. 145 vs art. 154), (ii) possibile concorso di colpa del ciclomotore per velocità in zona 30, (iii) verifica della legittimità della mancata contestazione immediata.
- Valutare di nominare un avvocato specializzato in diritto della circolazione stradale: la complessità tecnica del ricorso (più motivi, zona 30, rubrica errata) rende il patrocinio professionale consigliabile per massimizzare le probabilità di successo.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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