Incidenti Stradali

Revoca patente per recidiva guida in stato di ebbrezza: come si calcola il biennio?

Utente_albairate_4935 · 5 visualizzazioni

I casi sono i seguenti : in data 31/5/2013 mi è stata sospesa per un anno la Ia patente per guida in stato d 'ebbrezza. in data 14/4/2016 mi è stata ri sospesa la patente dì guida per la stessa infrazione sempre per un anno (infrazione che era però era stata commessa in data 22/11/2015) In data 11/10/2016, il tribunale di Pavia emette la sentenza per il primo incidente , sospendendomi la pena della revoca della patente. In data 17/6/2017 , mi è stata comunicata l'ordinanza prefettizia di revoca della patente, vista l'avvenuta condanna del primo incidente e ritenendomi recidivo nel biennio. Il prefetto mi ha prima sospeso per un anno la patente e dopo aver ricevuto la condanna per il primo incidente ha emesso l'ordinanza di revoca. Vorrei sapere come viene effettuato il calcolo della recidiva nel biennio , il secondo incidente e avvenuto a 2 anni e mezzo di distanza dal primo, ma la condanna del tribunale per il primo incidente è arrivata dopo il secondo incidente. è possibile fare qualcosa ?

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Il calcolo della recidiva nel biennio previsto dall'art. 186 del Codice della Strada si effettua a partire dalla data di commissione della prima infrazione, non dalla data della condanna penale. Se il tuo secondo incidente è avvenuto oltre 24 mesi dopo il primo, hai elementi concreti per contestare l'ordinanza prefettizia di revoca.

Quadro normativo

L'art. 186, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) prevede la revoca della patente in caso di recidiva nella guida in stato di ebbrezza, qualora la seconda violazione sia commessa entro due anni dalla precedente. La giurisprudenza prevalente — anche del Consiglio di Stato — ha chiarito che il termine del biennio decorre dalla data di commissione del fatto, non dalla data in cui la condanna diventa definitiva. La Prefettura non può sostituire la data dell'infrazione con quella della sentenza del tribunale.

Come funziona in pratica

Analizziamo le tue date rilevanti

  • Prima infrazione: commessa intorno al maggio 2013 (data della sospensione amministrativa)
  • Seconda infrazione: commessa il 22 novembre 2015
  • Distanza tra le due infrazioni: circa 30 mesi, ossia oltre il biennio di legge
Il Prefetto sembra aver calcolato la recidiva facendo decorrere il biennio dalla condanna del tribunale di Pavia (ottobre 2016), ma questo approccio è giuridicamente contestabile:
  • Il biennio parte dall'infrazione, non dalla sentenza
  • La seconda infrazione (novembre 2015) è avvenuta quando la prima condanna non era ancora stata emessa
  • Non si può essere considerati "recidivi" rispetto a una condanna che non esisteva ancora al momento del secondo fatto

Cosa conviene fare

  • Verifica i termini di impugnazione: l'ordinanza prefettizia può essere impugnata davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
  • Calcola esattamente le date: recupera i verbali originali con le date precise delle due infrazioni (non delle sospensioni o condanne) per dimostrare che il biennio era già scaduto
  • Rivolgerti a un avvocato specializzato in diritto della circolazione: la questione è tecnica e richiede un ricorso amministrativo ben motivato, con citazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul calcolo del biennio
  • Non attendere: se l'ordinanza è recente, i termini per il ricorso potrebbero essere ancora aperti — verifica subito la data di notifica

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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