Incidenti Stradali

Ricorso al Prefetto per multa respinto: cosa fare dopo l'ordinanza ingiunzione?

Utente_siena_8538 · 9 visualizzazioni

Vorrei sapere cosa fare al proposito di quanto descrivo di seguito: l'11 luglio 2018 mi veniva comminata contravvenzione per non aver esposto il ticket di un parcheggio a pagamento in Castiglion della Pescaia nel mentre ero in giro a cercare di cambiare la banconota dato che la colonnina accettava solo moneta metallica ricevuta la notifica per posta, avendo appreso che già dal luglio 2016 la legge di stabilità aveva disposto che i Comuni adeguassero le colonnine dei parcheggi a pagamento in modo che accettassero anche i bmat e che quindi il Comune in questione era al proposito inadempiente (e quindi da ben due anni !!!) ho presentato il 31 ottobre 2018 (ritirato da loro in data 6 novembre 2018) ricorso al Prefetto di Grosseto corredato di foto che dimostravano quanto riportavo passati diversi mesi mi ero convinto che il ricorso fosse stato accolto e invece a febbraio 2020 mi arriva un sollecito di pagamento dalla P.M. del Comune di C. Della Pescaia in cui mi si avvisa che non pagando entro il 31 marzo 2020 si procederà a riscossione coattiva scrivo alla Prefettura di Grosseto per chiedere informazioni e rispondono che il ricorso è stato rigettato perchè "la legge nulla dispone con riguardo alle sanzioni derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito da parte dei Comuni” e che quindi è stata adottata una ordinanza ingiunzione di pagamento in data 19/04/2019, ordinanza trasmessa alla P. M di Castiglione della Pescaia per la notifica all’interessato, con flusso informatico del 05/05/2019, precisando che dovendo Il Prefetto decidere entro 180 giorni dalla data del ricorso, l’ordinanza è stata adottata al 164° giorno, quindi nei termini chiesto alla P. M di Castiglione della Pescaia notizie della notifica che io non ho mai ricevuto mi rispondono di averla spedita in data 22. e che si è perfezionata in data 04. per compiuta giacenza (ovvero mancato ritiro entro 10 giorni dall'avviso di deposito dell'atto) vorrei quindi chiedere: se sia vero che il Prefetto debba rispondere entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso (io credevo fossero 150) se sia normale che il Prefetto abbia incaricato la P.M. della notifica invece di inviarmela direttamente se la motivazione di rigetto del ricorso sia giuridicamente fondata (io sollevavo una questione di legittimità, chiedendo l'annullamento della multa, non certo l'applicazione di sanzioni, quindi una questione di diritto non di legge) e a quale autorità si possa chiedere di valutare se i Prefetti abbiano eventualmente sbagliato (dalla Prefettura chi mi rispondeva, a mia richiesta specifica, ha confermato che il Prefetto non esamina personalmente tutti i ricorsi ma si avvale di collaboratori, e se questi, magari nel mio caso, non avessero avuto le competenze necessarie?) e se in questo caso si possa richiedere un risarcimento e a chi come si possa avere certezza che il postino abbia realmente lasciato avviso in cassetta (potrebbe capitare che venga emesso e poi buttato senza neanche passare a lasciarlo in cassetta, dato che sono in una zona isolata alla fine del tragitto di consegna della corrispondenza e avrebbe potuto essere problematico arrivare sin lì ? Come si viene protetti da questo rischio ? ricordo che in passato le Poste proprio per evitare che gli avvisi andassero perduti, dopo aver lasciato l'avviso in cassetta inviava anche una lettera dove avvisava della giacenza della raccomandata, non lo fa più ? tra l'altro leggo della crescente abitudine di suonare per consegnare raccomandate e se non si risponde entro due secondi se ne vanno emettendo l'avviso, addirittura è capitato a me personalmente di essere rimasto l'intera mattinata in casa di amici ad attendere una raccomandata e che alle 14 sceso per caso a controllare la consegna della corrispondenza normale abbia trovato in cassetta l'avviso della raccomandata senza che quindi il postino, evidentemente passato, si sia premurato nemmeno di suonare il campanello, forse andava troppo di fretta...) se la P.M. data l'importanza della comunicazione non avesse dovuto tentare una seconda notifica o comunicazione cosa posso fare a questo punto pagare la multa e poi fare causa alle Poste o al Prefetto ? in attesa di riscontro cordiali saluti (SI)

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Il suo caso coinvolge diversi profili giuridici distinti: la regolarità procedurale del ricorso al Prefetto, la validità della notifica per compiuta giacenza e la fondatezza nel merito del rigetto. Le rispondo punto per punto.

Quadro normativo

La materia è disciplinata dagli articoli 203 e 204 del CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. 285/1992) e dal D.Lgs. 150/2011 in tema di opposizione a sanzioni amministrative. La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto l'obbligo per i Comuni di dotarsi di sistemi di pagamento elettronico, ma non ha previsto l'automatica invalidità delle sanzioni elevate in caso di inadempimento del Comune.

Come funziona in pratica

  • Sul termine di 180 giorni: il Prefetto ha 180 giorni (non 150) per emettere l'ordinanza-ingiunzione, come confermato dall'art. 204 CdS. Il 164° giorno è quindi nei termini. Il suo convincimento che fossero 150 giorni era errato.
  • Sulla notifica tramite Polizia Municipale: è prassi del tutto normale e legittima che la Prefettura trasmetta l'ordinanza all'autorità locale per la notifica al destinatario. Non vi è alcuna irregolarità procedurale.
  • Sulla motivazione del rigetto: la Prefettura ha risposto sul piano della sanzione al Comune, ma lei sollevava una questione diversa, ossia l'illegittimità della multa per fatto imputabile all'amministrazione. Questo argomento aveva una sua logica giuridica, ma il Prefetto non è il giudice del merito: la sede propria per far valere tale eccezione era l'OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE, da presentare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
  • Sulla notifica per compiuta giacenza: è giuridicamente valida. Se l'ufficiale postale lascia l'avviso di giacenza nella cassetta, la notifica si perfeziona dopo 10 giorni anche in assenza di ritiro. La prova del deposito dell'avviso è a carico di chi notifica (il talonario postale). Tuttavia, contestarla a distanza di anni è estremamente difficile senza elementi concreti.
  • Sul termine per opporsi: poiché la notifica per compiuta giacenza risale al maggio 2019, i 30 giorni per ricorrere al Giudice di Pace sono scaduti da anni. Questo è il nodo centrale: oggi le opzioni sono molto limitate.
  • Cosa conviene fare

    Lo scenario attuale è sfavorevole. Il termine per l'opposizione è quasi certamente scaduto. L'unica via ancora percorribile è valutare con un avvocato se la notifica per compiuta giacenza sia contestabile, dimostrando di non aver mai ricevuto l'avviso di giacenza in cassetta (ad esempio tramite dichiarazione e documentazione sull'isolamento dell'abitazione). In caso di vizio della notifica, si potrebbe sostenere che il termine dei 30 giorni non sia mai iniziato a decorrere. Quanto alla responsabilità delle Poste, è una strada complessa e dal risultato incerto. Fare causa al Prefetto per errore dei collaboratori è praticamente impossibile in assenza di dolo o colpa grave dimostrabile.

    In sintesi: prima di pagare, faccia verificare da un avvocato la regolarità della notifica per compiuta giacenza. È l'unico appiglio concreto rimasto.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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