Multe ZTL notificate oltre 90 giorni: sono nulle per legge?
Utente_morimondo_2941 · 5 visualizzazioni
In data 20/02/2018 il sottoscritto [Omissis] e mia madre, ci siamo recati presso l’ufficio dell’anagrafe per avviare il procedimento di iscrizione anagrafica, causa cambio residenza dal Comune di Noviglio al Comune di Abbiategrasso, al nuovo indirizzo di Corso Italia. Una volta avviata la procedura, essendo la residenza collocata nel centro di Abbiategrasso, ho chiesto informazioni al dipendente dell’anagrafe a riguardo dei requisiti e delle procedure previste per accedere nella zona a traffico limitato del Comune. Il dipendente mi ha assicurato che una volta conclusa la procedura di iscrizione anagrafica, e quindi accertata la residenza in , avrei potuto circolare nella zona a traffico limitato con qualsiasi veicolo che avesse come proprietario me, mia madre o mia sorella, essendo residenti in questa zona. Nel mese di marzo ho quindi iniziato a circolare in buona fede nella zona a traffico limitato, sicuro di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per farlo, come confermato in precedenza dal dipendente dell’anagrafe. Il 18/07/2018 sono stato convocato negli uffici della Polizia Locale, e gli agenti mi hanno informato del fatto che nei mesi precedenti avevo accumulato 28 multe per accesso abusivo in zona a traffico limitato, per un totale di 2470 euro. Solo in questo momento sono stato informato che oltre alla residenza, era necessaria una registrazione presso il sito istituzionale, diversamente da come mi era stato indicato in precedenza. Lo stesso giorno, il 18/07/2018, gli agenti di polizia locale hanno notificato 23 dei 28 verbali, mentre i restanti 5 verbali sono stati notificati il 19/07/2018. Faccio inoltre presente che il 21 marzo 2018 la Corte di Cassazione, VI sezione civile, ha reso nota la sentenza numero 7066/2018, affermando che in tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del Codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni dalla rilevazione dell’infrazione, fissato dall’articolo 201 del Codice della strada, a nulla rilevando la difficoltà connessa all’attività dell’Amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate. Secondo la sentenza, “l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore”. E’ pertanto diritto del trasgressore ricevere la notifica entro 90 giorni dalla violazione. Essendo le notifiche avvenute 18/07/2017 e il 19/07/2018, i verbali contenenti violazioni avvenute prima del 20/04/2018 possono essere ritenuti nulli.
Risposta diretta
Sì, i verbali notificati oltre 90 giorni dalla data della violazione sono nulli per legge, come confermato dalla Cassazione con la sentenza 7066/2018. Inoltre, l'erronea informazione fornita dal dipendente comunale costituisce un ulteriore motivo di contestazione fondato sulla buona fede del trasgressore.Quadro normativo
L'articolo 201 del CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. 285/1992) stabilisce che, quando non è possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla rilevazione dell'infrazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2018 della VI sezione civile, ha ribadito che tale termine è PERENTORIO: il carico di lavoro dell'amministrazione non giustifica in alcun modo il ritardo nella notifica, in quanto ciò comprimerebbe illegittimamente il diritto di difesa del trasgressore. Sul fronte della buona fede, la giurisprudenza amministrativa riconosce rilevanza all'errore scusabile del cittadino indotto in errore da un atto o da una dichiarazione dell'amministrazione stessa (principio di tutela del legittimo affidamento).Come funziona in pratica
Sono individuabili due distinti motivi di nullità o annullabilità dei verbali
Cosa conviene fare
Il ricorso avverso i verbali può essere presentato in due modi alternativi
a. Al PREFETTO entro 60 giorni dalla notifica del verbale (via gerarchica, senza spese). b. Al GIUDICE DI PACE entro 30 giorni dalla notifica (via giurisdizionale, con possibilità di udienza).Attenzione: poiché le notifiche risalgono al luglio 2018, i termini ordinari per il ricorso sono quasi certamente DECORSI. Occorre verificare se nel frattempo siano stati emessi atti di riscossione (cartelle esattoriali o ingiunzioni di pagamento), contro i quali potrebbero ancora esistere margini di opposizione, eventualmente eccependo la nullità dei verbali presupposti. È fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto della circolazione stradale per valutare la posizione attuale e i rimedi ancora esperibili, inclusa l'opposizione all'esecuzione forzata se i verbali sono stati trasferiti a un agente della riscossione.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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