Guida in stato di ebbrezza con incidente senza danni a terzi: si può fare ricorso?
Utente_chieve_9115 · 2 visualizzazioni
Mi è stata revocata la patente per guida in stato d ebbrezza(tasso alcolico 1.7)..in seguito ad un incidente stradale dove non ho procurato nessun danno a terzi...ne problemi alla circolazione stradale..sono semplicemente uscito di strada finendo in un campo.mi è stata data una sanzione amministrativa di 9mila euro piu probabilmente la revoca x 3anni della patente...mi si contesta il fatto che abbia procurato un incidente...ma l incidente che ho fatto...non ha coinvolto o procurato nessun danno a terzi...l avvocato attuale mi dice che la pena amministrativa di 9mila euro viene sospesa ma la revoca sarà confermata...chiedevo se sussistano i presupposti x un ricorso (in quanto sono uscito solo di strada senza procurare danni a terzi)'...e inoltre quale sia la tendenza del tribunali su ricorsi del genere .grz.
Risposta diretta
Con un tasso alcolemico di 1,7 g/l e una fuoriuscita di strada, la revoca della patente è prevista espressamente dall'art. 186 del Codice della Strada: purtroppo il fatto che non ci siano stati danni a terzi non esclude l'applicazione della sanzione più grave. Le probabilità di successo di un ricorso sono limitate, ma esistono margini tecnici da valutare.
Quadro normativo
L'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada (modificato dalla Legge 120/2010) prevede, per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, pena detentiva da 6 mesi a 1 anno e multa da 1.500 a 6.000 euro. Quando il reato è commesso in occasione di un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate (art. 186, comma 2-bis), il che spiega la sanzione vicina ai 9.000 euro. La revoca (non semplice sospensione) scatta obbligatoriamente in presenza di incidente con questo livello di tasso: la norma non richiede che vi siano danni a terzi, basta che si sia verificato un sinistro stradale.
Come funziona in pratica
- La fuoriuscita di strada è considerata dalla giurisprudenza un incidente stradale a tutti gli effetti, anche senza altri veicoli coinvolti o feriti
- Il raddoppio delle sanzioni si applica automaticamente alla sola presenza del sinistro, indipendentemente dalla gravità
- La revoca triennale è una conseguenza automatica e vincolata per il giudice, non discrezionale
- I tribunali confermano quasi sempre la revoca in questi casi, considerando l'elevato tasso alcolemico una circostanza aggravante determinante
- Il ricorso può però intervenire su vizi procedurali: modalità di esecuzione dell'etilometro (doppia misurazione a 5 minuti di distanza), taratura dello strumento, rispetto dei tempi previsti dalla procedura
Cosa conviene fare
- Richiedere gli atti del procedimento: verbale di accertamento, certificato di taratura dell'etilometro e verbale delle operazioni di rilevazione — eventuali irregolarità possono portare all'annullamento dell'accertamento
- Valutare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ma solo se emergono vizi formali concreti
- Accettare la linea del tuo avvocato sulla sospensione della sanzione pecuniaria: è realistica, perché la pena detentiva e la multa possono beneficiare della sospensione condizionale per incensurati
- Non alimentare false aspettative sul ricorso ordinario: la giurisprudenza è consolidata nel confermare la revoca con tasso >1,5 g/l + incidente, e impugnarla senza vizi procedurali solidi rischia solo di allungare i tempi e aumentare le spese legali
- Appena possibile, informarsi sui corsi di recupero punti e sui requisiti per la riabilitazione alla richiesta di nuova patente dopo i 3 anni
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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