Ricorso al prefetto per autovelox: decorrenza 180 giorni e ricorso al giudice di pace
Utente_lecce_5512 · 0 visualizzazioni
In data 03/01/2018 ho fatto ricorso al prefetto di Lecce, con raccomandata R.R. entro i 60 gg. canonici, per verbale di contravvenzione per eccesso di velocità (autovelox fisso) presa nel settembre 2017 nei pressi di Otranto, indirizzandolo al corpo di polizia provinciale di Lecce in qualità di organo accertatore. In pari data inviavo altra raccomandata R.R. allo stesso organo accertatore, con il modello comunicazione dati del conducente. In data 24/07/2018 il Prefetto respingeva il ricorso con ingiunzione al pagamento della sanzione raddoppiata. Poiché erano stati superati i 180 gg. dall' invio della raccomandata, ho presentato ricorso al giudice di pace per decorrenza dei termini. Nel fascicolo dedicato, trovavo solo la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata per la comunicazione dei dati del conducente, ma non quella inviata al prefetto tramite lo stesso organo accertatore. Sono in attesa di notizie da parte del GdP di Lecce. Nel frattempo ho rinvenuto la ricevuta di ritorno della prima raccomandata, e ho scoperto che era stata recapitata direttamente alla prefettura e non alla Polizia Provinciale cui era indirizzata. Errore del postino? Escamotage della Polizia Provinciale di Lecce? Mi conviene mantenere la linea sostenuta dell'assenza della ricevuta di ritorno riguardante il ricorso? Cosa conviene fare? Quanto mi costerà?
Risposta diretta
La sua strategia di fondo è corretta: se il Prefetto ha emesso l'ordinanza-ingiunzione oltre i 180 giorni dalla presentazione del ricorso, scatta il SILENZIO-ACCOGLIMENTO previsto dall'art. 204 del Codice della Strada, e l'obbligo di pagamento si estingue. La ricevuta di ritorno che ha ritrovato, però, lungi dall'essere un problema, potrebbe rappresentare una prova a suo favore.Quadro normativo
L'art. 203 del Codice della Strada consente di presentare ricorso al Prefetto direttamente oppure tramite l'organo accertatore (in questo caso la Polizia Provinciale di Lecce), che è tenuto a trasmetterlo. L'art. 204 c.d.s. stabilisce che il Prefetto deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso: se non lo fa, il ricorso si intende accolto per silenzio e la sanzione decade. L'ingiunzione emessa dopo questo termine è illegittima e impugnabile davanti al GIUDICE DI PACE.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Le consiglio di depositare immediatamente la ricevuta di ritorno ritrovata nel fascicolo del Giudice di Pace, tramite nota integrativa o memoria, avvisando il suo legale (o presentandola direttamente all'udienza se non ne ha uno). Nascondere una prova favorevole non ha senso processuale e potrebbe creare problemi di coerenza nel caso in cui la controparte disponesse di documentazione analoga.In sintesi: la ricevuta conferma che il ricorso è stato ricevuto dalla Prefettura in data certa, facendo decorrere il termine dei 180 giorni, scaduto prima dell'ordinanza del 24 luglio. Questo rafforza, non indebolisce, la sua tesi della DECORRENZA DEI TERMINI.
Riguardo ai costi: il procedimento davanti al Giudice di Pace per opposizione a sanzioni amministrative prevede un CONTRIBUTO UNIFICATO ridotto (generalmente 43 euro). Se assiste da solo, i costi sono minimi. In caso di soccombenza della controparte, può chiedere la rifusione delle spese legali.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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