Rinuncia all'eredità: i figli dei rinuncianti diventano eredi?
Utente_Anonimo_6434 · 0 visualizzazioni
Successione eredi. 2 rifiutano e una accetta, i figli delle rifiutante diventano eredi?
Risposta diretta
Sì: quando un erede rinuncia all'eredità, i suoi figli subentrano al suo posto grazie al diritto di rappresentazione previsto dall'art. 467 del Codice Civile. Nel tuo caso, i figli dei due eredi rinuncianti diventano eredi e devono decidere se accettare o rinunciare a loro volta.
Quadro normativo
La materia è disciplinata dagli artt. 467–469 del Codice Civile (rappresentazione) e dall'art. 521 c.c. (effetti della rinuncia). La legge prevede che chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, ma i suoi discendenti diretti hanno il diritto di "rappresentarlo" e prenderne il posto nella successione. La rappresentazione opera sia nella successione legittima (senza testamento) che in quella testamentaria (con testamento), salvo diversa volontà del testatore.
Come funziona in pratica
- I due eredi che hanno rinunciato perdono ogni diritto sull'eredità, come se non fossero mai stati chiamati
- I loro figli (nipoti del defunto) subentrano automaticamente nella quota che sarebbe spettata al genitore rinunciante
- Ogni nipote deve però scegliere autonomamente se accettare o rinunciare alla propria quota ereditata per rappresentazione
- L'erede che ha accettato conserva integralmente la propria quota originaria: la rinuncia degli altri non aumenta la sua parte se opera la rappresentazione
- Se anche i nipoti rinunciano, la quota passa ulteriormente ai loro discendenti (pronipoti), seguendo la stessa logica
- Il termine per accettare o rinunciare è in genere di 10 anni dalla morte del defunto (art. 480 c.c.)
Cosa conviene fare
- Verificare se esiste un testamento: la rappresentazione in presenza di testamento può essere esclusa o limitata dalla volontà del defunto
- I nipoti subentrati devono valutare l'attivo e il passivo dell'eredità prima di accettare, per evitare di ereditare anche i debiti
- Valutare l'accettazione con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), che limita la responsabilità per i debiti al valore dei beni ereditati
- Rivolgersi a un notaio per formalizzare le dichiarazioni di accettazione o rinuncia, soprattutto se ci sono immobili nel patrimonio
- In caso di minori tra i nipoti subentrati, l'accettazione avviene sempre con beneficio di inventario e richiede l'autorizzazione del giudice tutelare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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