Contratto di procacciamento affari con work-for-equity e SFP: come funziona?
Utente_milano_4205 · 0 visualizzazioni
La società necessita di redigere un contratto di procacciamento affari e consulenza con un collaboratore che svilupperà in autonomia il mercato asiatico. Il contratto prevederà un duplice pagamento: - fisso per le attività di consulenza - variabile (sia in denaro che in strumenti finanziari partecipativi) Pertanto abbiamo la necessità di ricevere un preventivo sulle seguenti attività: • redazione del contratto di consulenza comprensivo del c.d. meccanismo di "work-for-equity" per la conversione dei corrispettivi (fisso e variabile) in quote della società; • predisposizione della documentazione per l'attestazione delle attività di "work-for-equity"; • redazione del contratto di procacciamento d'affari che preveda il pagamento di una provvigione calcolata sul fatturato generato e da pagarsi in parte in denaro e in parte in quote della società mediante la maturazione di strumenti finanziari partecipativi ("SFP") da emettersi a cura della società; • redazione del regolamento degli SFP e della lettera di assegnazione; • revisione del verbale notarile di aumento di capitale a servizio degli SFP; • supporto nell'emissione degli SFP.
Risposta diretta
Una struttura contrattuale che combina consulenza, procacciamento d'affari, work-for-equity e strumenti finanziari partecipativi (SFP) è pienamente realizzabile in Italia, ma richiede una documentazione articolata e un'attenta gestione societaria e fiscale. Si tratta di un'operazione complessa che coinvolge più rami del diritto: contrattuale, societario e tributario.Quadro normativo
Il contratto di procacciamento d'affari non ha una disciplina codicistica autonoma ma è regolato in via analogica dagli artt. 1742 e ss. del Codice Civile (agenzia), con adattamenti giurisprudenziali consolidati. Il meccanismo di WORK-FOR-EQUITY trova riferimento normativo nell'art. 27 del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) per le startup innovative e nelle successive estensioni alle PMI innovative, che prevedono un regime fiscale agevolato per la conversione di compensi in strumenti finanziari. Gli STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) sono disciplinati dall'art. 2346, comma 6, del Codice Civile per le S.r.l. e dall'art. 2411 c.c. per le S.p.A., e richiedono apposito regolamento approvato dall'assemblea e iscrizione nel registro delle imprese.Come funziona in pratica
L'operazione si struttura tipicamente in questi passaggi
Cosa conviene fare
Data la sede a Milano, conviene rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto societario con esperienza in operazioni di equity compensation, preferibilmente in coordinamento con un commercialista per gli aspetti fiscali. È fondamentale verificare se la società rientra nella categoria di startup o PMI innovativa, poiché ciò determina l'applicabilità del regime fiscale agevolato sul work-for-equity (esenzione IRPEF sul valore degli strumenti assegnati). Evitare di procedere senza il regolamento SFP approvato preventivamente: l'assenza di questo documento rende nulla l'emissione. Prestare attenzione al TERMINE DI ISCRIZIONE nel registro delle imprese post-delibera assembleare (30 giorni).Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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