Cambiale domiciliata su polizza vita: come recuperare il credito dagli eredi?
Utente_milano_5795 · 0 visualizzazioni
Mi serve parere per quanto riguarda il recupero di un credito - pagamento delle cambiali firmate da un privato dove come domiciliazione e' stato specificato "Poste Vita SpA Roma- polizza PostaFuturo certo n. XXXXXXXX - CF". Il debitore (ormai defunto) era titolare di un'assicurazione vita a premio unico (che a quanto mi risulta non e' nemmeno pignorabile??) e nei tempi mi ha allegato pure la copia della polizza come "garanzia" (il contratto di polizza indica "beneficiari: eredi legittimi in modo generico" e a mio avviso la polizza non e' ne scaduta/liquidata ne riscossa dagli eredi, anche se adesso sarebbe liquidabile visto il decesso avvenuto). A quanto io sappia l'assicurazione non e' mai stata avvisata che in qualche modo la polizza era messa "in pegno/vincolo" se si può dire cosi in assenza di qualsiasi scrittura di "pegno". Quesito: Era possibile domiciliare una cambiale presso un'assicuratore con riferimento ad una polizza vita al posto del numero di conto bancario? Si tratta di carta stralcio? Come si possa procedere a ricuperare il credito magari direttamente dall'assicuratore? Mi potete illustrare il processo e % di successo? Il preventivo si poi intende per affidamento di tutta la pratica al legale di scelta che la condurrà sino liquidazione. Pero' per scegliere consapevolmente ho bisogno che sia indicate chiara argomentazione e modo di procedure e chance di successo, grazie
Risposta diretta
La domiciliazione della cambiale presso Poste Vita con riferimento alla polizza non crea alcun obbligo di pagamento in capo all'assicuratore. Il credito va recuperato agendo sugli eredi del debitore defunto, non direttamente sull'assicurazione.Quadro normativo
La domiciliazione della cambiale è disciplinata dal Regio Decreto 1669/1933 (Legge Cambiaria): essa indica semplicemente il LUOGO dove deve avvenire il pagamento, ma non trasferisce alcun obbligo di pagamento al soggetto presso cui è domiciliata. Poste Vita non è debitrice cambiaria solo perché citata nella cambiale. Sul fronte assicurativo, l'articolo 1923 del Codice Civile sancisce la cosiddetta IMPIGNORABILITÀ delle somme dovute dall'assicuratore: i creditori del contraente non possono aggredire le somme ancora detenute dall'assicuratore. Questo è un principio consolidato e sostanzialmente invalicabile in assenza di un formale ATTO DI PEGNO sulla polizza, regolarmente notificato all'assicuratore.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Verificare immediatamente chi sono gli eredi e se hanno accettato l'eredità (con o senza beneficio di inventario): l'accettazione con beneficio di inventario limita la responsabilità ai soli beni ereditati.b. Notificare il PRECETTO basato sulle cambiali (che sono già titolo esecutivo, senza bisogno di decreto ingiuntivo) agli eredi identificati.
c. Valutare con l'avvocato un'istanza cautelare o un pignoramento presso terzi nei confronti di Poste Vita nel momento in cui la polizza diventa liquidabile, per intercettare le somme prima che vengano erogate agli eredi.
d. Non presentare istanze dirette all'assicuratore senza assistenza legale: una mossa errata potrebbe allertare gli eredi e accelerare la liquidazione.
Chance di successo: buone se gli eredi hanno accettato l'eredità e la polizza non è ancora stata liquidata; molto ridotte se gli eredi hanno già incassato e i fondi sono stati dispersi, oppure se hanno rinunciato all'eredità.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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