Demansionamento e concorsi interni aziendali: quali diritti ha il lavoratore?
Utente_bari_9771 · 1 visualizzazioni
Il 18/12/2019, hanno esposto diversi concorsi interni nella bacheca aziendale. In essi si può partecipare solo a quelli di un livello superiore rispetto al proprio, mentre a Fine Giugno del 2018, in coincidenza con le mie ferie, fecero un concorso lampo, per tre addetti nei servizi tecnici, in cui era previsto l'avanzamento dal II al VI livello! Inoltre, in questi concorsi vogliono già una preparazione teorica e pratica che hanno solo coloro che stanno già lavorando in queste posizioni, da anni, quindi si trovano eccessivamente in vantaggio rispetto al sottoscritto, anche perchè, io dal 2008 fui demansionato e costretto a fare l'usciere/centralinista e collocato in una postazione isolata dal contesto dell'azienda. Nel corso degli anni ho fatto diverse domande di avanzamento e assegnazione di nuove mansioni, ma esse sono state sempre ignorate.
Risposta diretta
La situazione descritta configura potenzialmente un DEMANSIONAMENTO ILLEGITTIMO protratto nel tempo, aggravato da procedure di selezione interna discriminatorie. Il lavoratore ha diritto al ripristino delle mansioni originarie e al risarcimento del danno professionale e biologico subito.Quadro normativo
L'articolo 2103 del Codice Civile, come riformato dal D.Lgs. 81/2015, vieta l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, salvo specifici casi di accordo sindacale o situazioni di riorganizzazione aziendale con precisi limiti. Il demansionamento unilaterale e permanente — come quello descritto dal 2008 — è considerato un INADEMPIMENTO CONTRATTUALE del datore di lavoro. Parallelamente, l'articolo 2087 c.c. obbliga il datore a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore: l'isolamento e la stagnazione professionale possono integrare condotte di MOBBING o STRAINING (stress da lavoro correlato imposto deliberatamente).Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
a. Raccogliere tutta la documentazione: buste paga (per verificare il livello retributivo attuale rispetto a quello originario), le domande di avanzamento inviate, i bandi dei concorsi interni e le relative date. b. Verificare se esiste una RSU o sindacato in azienda cui segnalare la situazione — un'azione collettiva è spesso più efficace. c. I termini di prescrizione per azioni di questo tipo sono 5 anni dall'ultimo atto lesivo (o dalla cessazione del rapporto). Poiché la condotta è continuata, il termine decorre ancora, ma è fondamentale agire senza ulteriori ritardi. d. Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro (il foro competente è quello di Bari, sede della prestazione lavorativa) per valutare un RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO ai sensi dell'art. 414 c.p.c., eventualmente preceduto da un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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