Diritto Societario

Cessione quote s.r.l. non pagata: decreto ingiuntivo e sequestro conservativo

Utente_torino_9520 · 0 visualizzazioni

Causa che riguarda il diritto societario con aspetti che implicano una rilevanza penale per comportamenti perpetrati dall'amministratore. La vicenda riguarda una controversia societaria in una s.r.l. fra l'Amministratore Unico imputabile di condotte distrattive e lesive del patrimonio societario, nonché socio di minoranza di quote del 20% del capitale sociale, ed il sottoscritto di quote all'80% del capitale sociale. Le condotte illecite imputabile all' AU distinguibili in illeciti commessi con sottrazioni di fondi dal c/c societario della s.r.l in questione in favore di un'altra s.r.l. di cui era in precedenza amministratore ed attuale liquidatore da oltre tre anni, circoscrivibili come reati di appropriazione indebita, oltre all'impedimento a svolgere l'attività di controllo sulla gestione societaria da parte del socio di maggioranza, senza provvedere all'iter di approvazione del bilancio con la regolare convocazione delle Assemblee dei soci e verbali di approvazione dei bilanci non firmati da me, e mai fornendomi comunicazioni in merito bilanci societari, fino al 2018 dietro mia richiesta, a seguito delle precedenti ingorate, quando è stata finalmente convocata una regolare assemblea dallo stesso amministratore. A seguito di una diffida personale mediante raccomandata r.r. del 18/10/19 con richiesta di spiegazioni sulle operazioni di "fuoriuscita" di fondi tramite bonifici dal c/c societario, lo stesso A.U. rispondeva il 7/11/19 mediante raccomandata r.r. riproducendo documentazione contabile già in mio possesso, senza fornire delucidazioni in merito alle operazioni da lui svolte. Il 5 Dicembre 2019 conferisco mandato ad un studio legale per rappresentarmi, essendoci una clausola compromissoria nello Statuto della società che in caso di controversia societaria prevede che il giudizio sulla materia sia devoluta ad un arbitro unico, con un tentativo di mediazione i legali incaricati inviano una diffida mediante lettera raccomandata r.r. all'amministratore il 24 Dicembre 2019 con richiesta di spiegazioni in merito alle condotte illecite a lui impoutabili, e con la richiesta risultavano rifondere i fondi sottratti che ammontavano ad un importo di €181.892. La lettera da parte di un legale che non aveva prodotto nessun effetto, se non una risposta molto vaga dal legale di controparte nei primi di Gennaio 2020. Per evitare di proseguire una controversia che prevedeva esosi costi legali sommati a quelli di mediazione legati ad una camera arbitraria, ho raggiunto un accordo diretto con la controparte il 23 Gennaio 2020, con la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita per la cessione delle mie quote nella s.r.l alla controparte (specifico che tale contratto non sembra sia valido perché non risulta registrato all'agenzia delle entrate). Nel documento sottoscritto io mi impegnavo alla vendita delle mie quote dietro il corrispettivo di € 50.000 ad una data prevista per il trasferimento mediante atto pubblico, ed a rinunciare ad un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Il 29/02 è stato concluso l'atto di trasferimento con firma digitale presso lo studio di Commercialisti che si occupa della contabilità della società, registrato alla A.E. e depositato al registro delle imprese della Camera di Commercio di Torino lo stesso giorno, tramite il quale il socio amministratore mi ha versato la cifra di €20.000 mediante a/c impegnandosi a versare i restanti €10.000 entro il 30/09/20, e altri €10.000 entro il 31/12/20, e sostituendo a sé un altro acquirente rispetto alla scrittura privata preliminare non registrata (la segretaria della società) per le quote di €10.000 di cap. soc., per € 5.000 versati mediante a/c contestualmente alla firma dell'atto dalla stessa sig.ra , €2.500 da versare mediante bonifico bancario entro il 30/09/20, e gli ultimi €2.500 da versare entro il 31/12/20. Non avendo ricevuto il 30/09 u.s. la cifra promessa, ho inviato un messaggio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo della società, già utilizzato in precedenza per la corrispondenza, con una diffida ad adempiere entro 5 giorni agli obblighi a cui i soci acquirenti si erano impegnati. Oggi, la socia di minoranza ha provveduto al pagamento della rata prevista di sua spettanza, invece il socio di maggioranza nonchè amministratore risulta tutt'ora insolvente. Vorrei capire se si può procedere con un provvedimento cautelare di urgenza nei confronti dell'amministratore essendo l'atto di trasferimento di cessione di partecipazioni in quote di società un contratto giuridico, ed ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo. Con sequestro preventivo del c/c., o di un suo immobile. Evidenzio il fatto che lo stesso soggetto è già stato condannato penalmente con sentenza passata in giudicato nel 2016, che ha portato all''ordinanza da parte del tribunale di Milano per un sequestro conservativo cautelare su un suo immobile sito a Milano per l'importo di €63.603,98, oltre al fatto che non potrebbe sostenere cariche di amministratore in una società perché appunto già condannato.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Sì, puoi agire in via d'urgenza. Hai a disposizione due strumenti principali: il DECRETO INGIUNTIVO per ottenere rapidamente un titolo esecutivo, e il SEQUESTRO CONSERVATIVO cautelare per bloccare preventivamente i beni del debitore in attesa di recuperare il credito.

Quadro normativo

L'atto di trasferimento delle quote firmato digitalmente tramite un dottore commercialista abilitato, registrato all'Agenzia delle Entrate e depositato al Registro delle Imprese, costituisce prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile. Questo è esattamente il presupposto richiesto dall'art. 633 c.p.c. per ottenere un decreto ingiuntivo. Il SEQUESTRO CONSERVATIVO è disciplinato dall'art. 671 c.p.c. e può essere richiesto ogni volta che vi sia il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del credito. Quanto alla clausola compromissoria dello Statuto, l'art. 818 c.p.c. consente comunque di rivolgersi al giudice ordinario per le misure cautelari, anche in presenza di un patto arbitrale.

Nota: il termine corretto in sede civile è SEQUESTRO CONSERVATIVO, non "sequestro preventivo" (che è invece un istituto del diritto penale). Richiedere la misura sbagliata potrebbe compromettere l'istanza.

Come funziona in pratica

  • Ricorso per DECRETO INGIUNTIVO al Tribunale di Torino: presenti il ricorso allegando l'atto di trasferimento delle quote (che dimostra l'obbligo di pagamento di €10.000 scaduto il 30/09/2020 e di €10.000 in scadenza il 31/12/2020) e le PEC di messa in mora. Puoi richiedere la PROVVISORIA ESECUTIVITÀ ai sensi dell'art. 642 c.p.c., che il giudice può concedere se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure se il credito è fondato su scrittura privata.
  • Contestuale istanza di SEQUESTRO CONSERVATIVO ai sensi dell'art. 671 c.p.c.: deve dimostrare il FUMUS BONI IURIS (il credito appare fondato, ed è provato per iscritto) e il PERICULUM IN MORA (il rischio concreto di perdere la garanzia patrimoniale). In questo caso il periculum è particolarmente forte: il debitore ha già subìto un sequestro conservativo a Milano per €63.603,98, ha precedenti penali, e ha già dimostrato condotte distrattive del patrimonio societario. Questi elementi rafforzano significativamente l'istanza.
  • Il sequestro può colpire il c/c bancario intestato al debitore e/o l'immobile a lui intestato, anche quello già oggetto di sequestro nel procedimento milanese (previa verifica del valore residuo capiente).
  • Cosa conviene fare

    a. Agisci subito, senza attendere la scadenza del 31/12/2020: la mora è già in corso per la prima rata e il profilo del debitore rende urgente bloccare i beni prima che li dissipi.

    b. Affida l'incarico a un avvocato specializzato in diritto societario con sede o domicilio a Torino, che è il Tribunale competente per territorio.

    c. Raccogli e consegna all'avvocato: l'atto di trasferimento del 29/02/2020, la PEC di diffida, le ricevute di pagamento di €20.000 e la conferma del pagamento della socia (per dimostrare il residuo dovuto), e tutta la corrispondenza precedente.

    d. Valuta di segnalare i profili penali (appropriazione indebita dei fondi societari) alla Procura di Torino competente: un procedimento penale parallelo rafforza la posizione e può rendere più agevole ottenere misure cautelari.

    e. Non è necessario passare per la mediazione o l'arbitrato per il recupero del corrispettivo della cessione quote: si tratta di un credito contrattuale, non di una controversia societaria in senso stretto.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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