Diritto Societario

Corso di formazione cancellato per COVID-19: diritto al rimborso?

Utente_catania_2301 · 0 visualizzazioni

! Sono un utente, vi scrivo poiché ho deciso di fare un corso di formazione in Italia all' istituto Italian Design Institute di Milano nella data dal 30 marzo al 4 aprile ma poiché in emergenza del COVID-19 è stato cancellato e inoltre hanno deciso di spostarle in un altro periodo, inoltre mi avevano riservato la possibilità di frequentare il /16 maggio o Milano 21/26 settembre o Bologna 11/16 gennaio. Ma il sottoscritto altre formazioni non concorda dover spostare le altre date e ragion per cui desidererei un rimborso di euro 5'319,33 l' importo del corso di una settimana. Inoltre vorrei riguardarmi che già questo caso è stato sottoposto al nostro avvocato della mia azienda, poiché avendolo interno, avevo riposto le speranze in quest' ultimo. Inoltre mi è stato risposto tramite l' avvocato: "Gent.mo avv. [persona], la situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese, sta rendendo necessaria la riorganizzazione del calendario didattico, attività alla quale la Direzione sta lavorando. Pertanto, per la massima tutela nei confronti degli alunni, come del nostro personale docente e non, si è reso necessario lo spostamento delle date relative alla fase di formazione in aula. Al momento non siamo in grado di dare conferma in merito alle nuove date, ma il corso verrà svolto e ovviamente il sig. [persona] diretta convocazione al medesimo percorso formativo nelle nuove date, che sarà nostra cura comunicare appena disponibili. P.S. Vorrei porre l' attenzione al contratto che loro dicono a " loro insindacabile giudizio possono modificare le date ..."

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Hai fondamenti giuridici concreti per richiedere il rimborso di €5.319,33. La cancellazione del corso per COVID-19 e la proposta unilaterale di date sostanzialmente diverse configurano una situazione in cui puoi legittimamente rifiutare la nuova prestazione e pretendere la restituzione di quanto pagato.

Quadro normativo

Il riferimento principale è l'articolo 1463 del Codice Civile, che disciplina la cosiddetta IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti (come la pandemia da COVID-19), il contratto si scioglie e ciascuna parte deve restituire quanto ricevuto. Inoltre, la clausola contrattuale che consente all'istituto di modificare le date a loro «insindacabile giudizio» è potenzialmente una CLAUSOLA ABUSIVA ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. d) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che vieta le clausole che permettono modifiche unilaterali del contratto senza giustificato motivo. Rileva anche il D.L. 18/2020 (cosiddetto «Cura Italia»), che per i contratti di servizi cancellati durante la pandemia ha previsto specifiche tutele.

Come funziona in pratica

  • La controparte ha proposto tre date alternative, tutte diverse dall'originale: questo costituisce una modifica sostanziale dell'oggetto del contratto, non una semplice riprogrammazione.
  • Il fatto che tu non possa o non voglia accettare le nuove date per ragioni organizzative legittime è sufficiente per contestare la variazione.
  • La clausola «a loro insindacabile giudizio» non è automaticamente valida: se il contratto è stato stipulato come privato o come lavoratore individuale (non come impresa acquirente), il Codice del Consumo può annullare tale clausola per squilibrio contrattuale.
  • Se invece il contratto è B2B (tra la tua azienda e l'istituto), le tutele del consumatore non si applicano, ma resta valida l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.
  • Cosa conviene fare

    a. Invia una DIFFIDA FORMALE all'istituto tramite raccomandata A/R o PEC, citando l'art. 1463 c.c. e richiedendo il rimborso entro 15 giorni. b. Documenta tutto: la prenotazione originale, il pagamento, le comunicazioni ricevute e il rifiuto delle nuove date. c. Se l'istituto non risponde o rifiuta, valuta l'avvio di un RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (se il pagamento è avvenuto con carta o finanziamento) oppure un decreto ingiuntivo tramite il Tribunale di Milano (foro competente, sede dell'istituto). d. Il tuo avvocato aziendale ha già avviato un contatto: chiedigli di formalizzare la richiesta di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta con restituzione integrale della somma.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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