Concorrenza sleale e proprietà intellettuale: come agire contro un concorrente?
Utente_milano_4583 · 0 visualizzazioni
Devo agire nei confronti di un azienda concorrente su diversi fronti, in quanto protagonista di reiterata concorrenza sleale nei nostri confronti. In ultimo per esempio è stato archiviato il caso, a mio carico, di loro denuncia penale per diffamazione (ricevuti gli atti il 20/01/2021). Per intenderci del documento online (dei post) che a loro ardire era diffamatorio nei loro confronti non hanno mai richiesto la cancellazione con una lettera di un legale (neanche con un email o telefonata), ma sono passati direttamente all'azione penale che era sta pure respinta dal PM. Il chiaro intento è solo quello di danneggiarci perchè competiamo nello stesso mercato/clienti che è molto piccolo. Visto che le loro azioni sono continuative (e documentate), mi trovo costretto ad intraprendere una strada di "attacco" che possa suggerire i tal signori a proseguire il loro business senza interferire col nostro. Mi sto muovendo perchè vorrei intraprendere azione civile (atto di citazione per risarcimento del danno da responsabilità civile) e due azioni distinte, una sulla concorrenza sleale e l'altra sulla proprietà intellettuale. Vorrei avere riscontro di due distinti avvocati che possano aiutarmi a gestire il caso della concorrenza sleale e il caso della proprietà intellettuale.
Risposta diretta
Hai strumenti legali concreti per agire su entrambi i fronti: la concorrenza sleale è disciplinata dal Codice Civile e consente di ottenere sia l'inibitoria dei comportamenti scorretti sia il risarcimento del danno. La proprietà intellettuale è tutelata da una normativa specifica che prevede rimedi autonomi e molto incisivi.Quadro normativo
Per la CONCORRENZA SLEALE il riferimento principale è l'articolo 2598 del Codice Civile, che vieta atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività del concorrente, la denigrazione, l'appropriazione di pregi altrui e qualsiasi mezzo contrario ai principi della correttezza professionale. L'articolo 2599 c.c. consente di chiedere l'INIBITORIA (ordine del giudice di cessare il comportamento) e l'articolo 2600 c.c. permette il RISARCIMENTO DEL DANNO se l'atto è compiuto con dolo o colpa. Per la PROPRIETÀ INTELLETTUALE, a seconda dell'oggetto tutelato (marchio, opera creativa, brevetto, design), si applicano il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e la Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), che prevedono tutele d'urgenza anche in via cautelare.Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Data la complessità del caso, che tocca sia il diritto della concorrenza sia la proprietà intellettuale, è opportuno affidarsi a due avvocati specializzati distinti, coordinati tra loro, oppure a uno studio con entrambe le competenze. Il foro competente per le controversie in materia di proprietà industriale è il TRIBUNALE DELLE IMPRESE (sezione specializzata), presente a Milano. È consigliabile agire rapidamente: le azioni di concorrenza sleale si prescrivono in cinque anni dall'ultimo atto illecito, ma il ritardo nell'agire può rendere più difficile quantificare il danno. Conserva tutto: post, screenshot, comunicazioni, dati di clienti persi e fatturato comparativo.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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