Master passato online per COVID: si può chiedere il rimborso parziale?
Utente_milano_9262 · 0 visualizzazioni
La figlia del Cliente a maggio 2019 ha sottoscritto un contratto per l'erogazione di un master di I livello dal Milano Fashion Institute, pagando a titolo di prezzo € 15.000. Il master avrebbe dovuto comprendere un periodo di lezioni frontali da gennaio a luglio 2020 e successivamente uno stage. Le lezioni sono state erogate regolarmente fino a fine febbraio, quando a causa dell'attuale emergenza sanitaria, l'istituto ha attivato la didattica online. Il Cliente ritiene che tale modalità determini una diminutio della qualità formativa, tanto che il prezzo pagato risulta essere non più congruo. Tanto premesso, a questo occorre un Legale su Milano che lo assista nella menzionata vicenda.
Risposta diretta
Sì, esistono basi giuridiche concrete per richiedere una riduzione del prezzo pagato o un rimborso parziale, poiché il cambiamento unilaterale della modalità di erogazione del master può configurare un'IMPOSSIBILITÀ PARZIALE SOPRAVVENUTA della prestazione, con conseguente diritto alla riduzione del corrispettivo.Quadro normativo
Il riferimento principale è l'articolo 1464 del Codice Civile, che disciplina proprio l'ipotesi in cui una prestazione contrattuale diventi solo parzialmente impossibile: in tal caso, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della propria prestazione (ossia del prezzo), oppure può recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Rilevano inoltre l'articolo 1375 cc (obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto) e l'articolo 1460 cc (eccezione di inadempimento). Va considerata anche la normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e successivi), che ha inciso sui contratti di servizi sospesi o modificati nel periodo pandemico, pur non prevedendo un diritto automatico al rimborso per i master privati.Come funziona in pratica
Il percorso consigliato prevede questi passaggi
Cosa conviene fare
È fondamentale agire tempestivamente: i termini di PRESCRIZIONE per le azioni contrattuali sono ordinariamente di 10 anni, ma eventuali clausole contrattuali o il decorso del tempo possono indebolire la posizione. Occorre evitare di accettare soluzioni parziali (es. voucher o crediti formativi) senza prima valutarne la congruità con un legale. È altamente consigliabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto dei contratti e diritto dei consumatori con sede a Milano, che possa valutare il contratto specifico, quantificare la diminutio della prestazione e impostare correttamente la strategia stragiudiziale o giudiziale.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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