Diritto Societario

Isolamento Covid imposto dall'azienda: posso recuperare ferie e permessi scalati?

Utente_milano_5069 · 1 visualizzazioni

Vivo a Saronno in provincia di Varese e lavoro per una grande azienda del settore della Grande Distribuzione Organizzata, lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato. Sabato 22/08 sono rientrato dalla Croazia e mi sono autosegnalato alla mia ATS di riferimento, l' ATS Insubria, la quale mi ha assegnato un codice in attesa di tampone (che ho poi effettuato giovedì 27/08 il cui esito è arrivato oggi lunedì 31/08). Lunedì 24/08 avrei dovuto riprendere la mia attività lavorativa, cosa che mi è stata vietata dalla mia azienda rappresentata nelle figure del Medico Competente e Direttore del Personale, richiedendomi l'isolamento fiduciario in attesa di tampone, comunicazione aziendale di cui sono in possesso e che potrei inoltrarVi se richiesta. Ciò è palesemente in contrasto con l'ordinanza n. 597 del 15 agosto della Regione Lombardia, la quale ha espressamente chiarito che non vi è obbligo di isolamento fiduciario in attesa di tampone. Luned' 24/08 mi recai dunque dal mio medico di base il quale recependo chiaramente la direttiva regionale che è anche quella di riferimento dell'ATS Insubria, mi negò la malattia per isolamento fiduciario. Due giorni dopo però, ritornato nel suo studio ed esposta la mia frustrazione per la situazione, decise di emettere un certificato di malattia con prognosi dal 26/08 ad oggi 31/08, con diagnosi di cui non sono a conoscenza. Per i primi 2 giorni scoperti, l'azienda presso la quale lavoro intende giustificarmi l'assenza utilizzando le mie ore di permesso o di ferie e non vuole concedermi altre forme di giustificazione, come ad esempio aspettativa retribuita. Visto che questa procedura aziendale arbitraria non solo non mi ha tutelato ma mi ha anche penalizzato andando ad intaccare il mio reddito, intendo rivolgermi tramite Voi al giudice del lavoro. P.S. Ho già esposto segnalazione dell'accaduto con il medico di base, all' ATS Insubria e presso l' UPT (Ufficio di Pubblica Tutela), tramite posta certificata. A questo punto si potrebbe anche chiedere l'annullamento del certificato di malattia perchè la procedura è da ritenersi viziata, rivalendomi così totalmente nei confronti dell'azienda per cui lavoro, dal momento che il problema è stato creato da loro. Chiedo il Vostro aiuto per poter essere tutelato in questa vicenda che mi vede parte lesa. Ringrazio anticipatamente. Paolo Summonte (cell. )

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Se il datore di lavoro ti ha impedito di prestare la tua attività lavorativa con una disposizione contraria alla normativa vigente (l'ordinanza regionale n. 597 del 15 agosto), i giorni di assenza non possono essere imputati a ferie o permessi: quei giorni devono essere retribuiti come giorni lavorativi ordinari, perché l'impossibilità a lavorare è stata causata unilateralmente dall'azienda, non da una tua scelta o da un obbligo di legge.

Quadro normativo

In diritto del lavoro vige il principio per cui, quando è il datore di lavoro a rendere impossibile la prestazione lavorativa con un proprio atto (nel tuo caso una direttiva aziendale illegittima), egli non può sottrarsi all'obbligo retributivo. Tale principio si ricava dagli articoli 2094, 2104 e 2110 del Codice Civile, nonché dall'articolo 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata e sufficiente). La ferie, disciplinate dall'art. 2109 c.c. e dal CCNL del settore GDO, non possono essere imposte unilateralmente dal datore se non nei modi e nei tempi previsti dal contratto collettivo applicabile. Analogamente, i PERMESSI non possono essere detratti per coprire un'assenza imputabile a una direttiva aziendale illegittima. Sul piano COVID-19, l'ordinanza lombarda n. 597/2020 aveva espressamente escluso l'obbligo di isolamento fiduciario in attesa di tampone: la direttiva aziendale era quindi priva di base normativa.

Come funziona in pratica

  • Per i 2 giorni scoperti (24-25 agosto), l'azienda ha imputato l'assenza a ferie o permessi in modo illegittimo: hai diritto a richiederne la restituzione e la retribuzione ordinaria.
  • Per i giorni successivi (26-31 agosto), la malattia certificata dal medico di base è già coperta dall'istituto della malattia e dalla relativa indennità INPS, integrata dal datore secondo il CCNL GDO.
  • Il certificato di malattia emesso dal medico di base, anche se tardivo, è valido: non è necessariamente viziato, a meno che non sia stato rilasciato con una diagnosi falsa o artefatta.
  • Le segnalazioni già inviate ad ATS, UPT e tramite PEC sono un ottimo punto di partenza documentale.
  • Cosa conviene fare

    Prima di procedere in giudizio, è opportuno seguire questi passi nell'ordine

    a. Inviare una DIFFIDA FORMALE SCRITTA al datore di lavoro (via PEC o raccomandata A/R) richiedendo la restituzione dei giorni di ferie/permesso indebitamente scalati e la loro retribuzione ordinaria, richiamando espressamente l'ordinanza regionale n. 597/2020.

    b. Coinvolgere il SINDACATO di categoria (se sei iscritto) o le RSA/RSU aziendali: spesso la sola pressione sindacale risolve la controversia senza ricorrere al giudice.

    c. Presentare un esposto all'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (ITL) di Varese: è gratuito, non richiede un avvocato e può avviare un'ispezione con effetti deflattivi sul comportamento aziendale.

    d. Solo in ultima istanza, valutare il RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO (Tribunale di Varese, sezione lavoro), che per controversie di questo tipo può essere attivato anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. se vi è un pregiudizio imminente e irreparabile.

    Conserva tutta la documentazione: comunicazione aziendale del divieto di accesso, ricevute PEC, certificato medico, estratto dell'ordinanza regionale n. 597/2020 e la busta paga relativa al periodo.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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