Diritto Penale

Casa cointestata dopo separazione: vendita forzata e violenza domestica, cosa fare?

Utente_verona_6772 · 2 visualizzazioni

Sono una donna di 66 anni e da anni subisco violenze sia fisiche che psicologiche oltre che economiche. VIvo come una reclusa dopo una separazione ( Ahimè ) consensuale poiché io ed il mio ex marito abitiamo in una casa in comproprietà che, circa due anni fa, stava per essere venduta ma, causa una problematica di ristrutturazione, abbiamo perduto la vendita. Ora la casa è sanata e si potrebbe vendere ma io mi sto opponendo alla vendita perchè l'ultimo avvocato che mi ha patrocinata, mi ha detto che, in questo caso, io dovrei corrispondere la metà dei mutui pagati dopo la separazione. Premetto che ho già denunciato mio marito referti medici e testimonianze delle sue violenze ma le mie denunce sono state archiviate. Ora, non so cosa fare...sono in cura con ansiolitici e non ho più una vita. Io ho lavorato per 40 anni per questa famiglia, accudendo ed amando come madre anche due gemelle, prese in affidamento dalla nascita. Ho lavorato ance se saltuariamente fuori casa, come restauratrice di opere d'arte e tutti i miei soldi li ho spesi per questa famiglia. Ora le ragazze sono adulte ed autonome per cui, vivono da qualche anno fuori casa. Da sentenza giudiziaria, a titolo di mantenimento percepisco 300 euro mensili, più eventuali spese mediche che mio marito e questo, dal 2016. Ho bisogno di supporto legale, vorrei sapere se è possibile e quanto mi costa. Cordiali saluti

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Ha il diritto di opporsi alla vendita, ma l'ex marito può rivolgersi al tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione forzato. Allo stesso tempo, le violenze subite possono essere perseguite penalmente anche se le denunce precedenti sono state archiviate, e la sua situazione economica le dà quasi certamente diritto al patrocinio a spese dello Stato, cioè all'avvocato gratuito.

Quadro normativo

  • Art. 1111 c.c. — ogni comproprietario può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione; se il bene non è divisibile, il giudice ordina la vendita all'asta
  • Art. 1298 c.c. — chi ha pagato più della propria quota di un debito comune (il mutuo) può rivalersi sull'altro per la parte eccedente; questo è il rischio che le ha segnalato il suo avvocato
  • Art. 572 c.p. — maltrattamenti in famiglia, reato procedibile d'ufficio
  • Art. 342-bis c.c. — ordine di protezione contro gli abusi familiari, emesso dal tribunale civile in tempi rapidi
  • D.P.R. 115/2002 — patrocinio a spese dello Stato per chi ha reddito annuo inferiore a € 11.746,68: con 300 € mensili di mantenimento, quasi certamente ne ha diritto

Come funziona in pratica

  • Se lei si oppone alla vendita, l'ex marito può citarla in giudizio per lo scioglimento della comunione: il giudice può assegnare la casa a uno dei due (con conguaglio) oppure disporne la vendita all'asta
  • Sul mutuo: se lui ha pagato rate dopo la separazione che riguardano anche la sua quota, può chiederle il rimborso; questo importo andrebbe però bilanciato con le sue pretese economiche (lavoro domestico, contributi alla famiglia, mantenimento non adeguato)
  • Le denunce archiviate non impediscono nuove denunce per fatti successivi o diversi; un avvocato penalista può valutare un appello avverso l'archiviazione o presentare un esposto al Procuratore Generale
  • L'ordine di protezione civile (art. 342-bis c.c.) è uno strumento più rapido della denuncia penale: può vietare all'ex marito di avvicinarsi o di continuare certi comportamenti

Cosa conviene fare

  • Chiedere subito il patrocinio a spese dello Stato: con 300 €/mese di reddito ne ha quasi certamente diritto; si richiede tramite un avvocato iscritto all'Ordine, presentando domanda al Consiglio dell'Ordine di Verona
  • Contattare un Centro Antiviolenza a Verona (es. Casa delle Donne): offrono supporto legale gratuito e accompagnamento nelle denunce, spesso con avvocate specializzate in violenza di genere
  • Non firmare nulla riguardo alla vendita o a accordi sul mutuo senza prima consultare un avvocato: qualsiasi accordo scritto potrebbe pregiudicare i suoi diritti
  • Raccogliere tutta la documentazione: referti medici, messaggi, testimonianze, estratti conto che provino i suoi contributi economici alla famiglia, per tutelarsi sia in sede civile che penale
  • Valutare con l'avvocato una domanda riconvenzionale nel giudizio di comunione, per far valere i contributi prestati alla famiglia e compensarli con eventuali rimborsi sul mutuo

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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