Protesi di spalla con reinterventi e deficit: è responsabilità medica grave?
Utente_CesanoMaderno_5986 · 2 visualizzazioni
Cerco avvocato esperto in responsabilità medica che collabora con medico legale specialista nella spalla, per valutare un caso di protesi inversa di spalla destra, complicato da due reinterventi per lussazioni dopo il primo e il secondo intervento (quest’ultimo in urgenza).Paziente di 74 anni, senza gravi patologie. Dopo un terzo intervento in altra struttura è rimasto un deficit funzionale. Si può configurare come evento avverso con danno grave?
Risposta diretta
Sì, il caso descritto presenta elementi che possono configurare un evento avverso con danno grave ai sensi della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), con possibile responsabilità civile e penale dei sanitari coinvolti. La valutazione richiede però una perizia medico-legale specialistica.
Quadro normativo
La responsabilità medica in Italia è disciplinata principalmente dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), che distingue tra responsabilità civile della struttura sanitaria (contrattuale, ex art. 1218 c.c.) e responsabilità civile del medico (extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.). Sul piano penale, rileva l'art. 590-sexies c.p. (lesioni colpose gravi in ambito sanitario). Per "danno grave" si intende, secondo la legge, una lesione personale grave o gravissima (art. 583 c.p.), che comprende il deficit funzionale permanente significativo.
Come funziona in pratica
- Il primo passo è una perizia medico-legale affidata a uno specialista ortopedico o in chirurgia della spalla, per accertare se le lussazioni post-operatorie e il deficit residuo siano riconducibili a una condotta non conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche
- Va verificata la corretta indicazione chirurgica alla protesi inversa per un paziente di 74 anni senza gravi comorbidità
- Occorre esaminare la documentazione di tutti e tre gli interventi (consensi informati, cartelle cliniche, referti di sala operatoria, immagini radiografiche)
- Le lussazioni ripetute — specie quella che ha richiesto un reintervento d'urgenza — sono un indicatore critico di possibile errore tecnico o di gestione post-operatoria
- Il deficit funzionale residuo certificato dopo il terzo intervento in altra struttura costituisce il danno biologico permanente quantificabile ai fini risarcitori
- Se la percentuale di invalidità permanente risulta rilevante (tipicamente superiore al 9%), si configura il danno grave ex art. 583 c.p.
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione sanitaria di ogni struttura coinvolta (cartelle cliniche, referti radiologici, verbali di pronto soccorso per il reintervento urgente)
- Rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità medica che collabori stabilmente con un medico legale e un ortopedico specialista nella spalla
- Valutare l'invio di una diffida stragiudiziale alle strutture sanitarie e una richiesta risarcimento alla loro assicurazione (obbligatoria per legge ex Gelli-Bianco)
- Considerare la presentazione di un esposto alle autorità competenti (NAS, ordine dei medici, eventualmente procura) se emergono elementi di colpa grave
- Tenere presente che i termini di prescrizione per la responsabilità civile sono di 10 anni verso la struttura e 5 anni verso il singolo medico, da quando il danno è conoscibile
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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