Omissione atti d'ufficio INPS: si può sporgere denuncia penale?
Utente_milano_2168 · 1 visualizzazioni
Con decorrenza imminente (auspicabilmente il 06/01/2022 - data di scadenza dei 30 giorni dalla richiesta /12/2021 11:09) intenderei perseguire i Sigg. - Direttore centrale - Dr. Vincenzo Caridi - Dirigente dell'Area Sicurezza ITC, Privacy e Rischio informatico - Dr. Mario Cilla di INPS - Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione per omissione d’atti di ufficio ex art. 328 c. 2 c.p. (sub specie/fatto = omissione di rilascio su mia espressa domanda, da parte di INPS - in persona dei suddetti Direttori - per tutti gli usi consentiti dalla legge, di parere necessario alla realizzazione di diritti informativi e gestionali dell’ utente INPS Vaiarini Angela Delia (mia madre) incapace: • di tutelare direttamente i propri interessi mediante accesso con proprie credenziali di autenticazione all’area personale MyINPS nonché • di tutelare indirettamente i propri interessi a causa dell’inerzia e del disinteresse dell’Amministrazione in riguardo dell’esercizio del diritto di accesso all’area personale MyINPS, con proprie credenziali di autenticazione, per conto di mia madre. Chiedo pertanto al professionista che si occuperà del caso di accertare con apposito studio preliminare se esistano i presupposti per la possibile predisposizione di una denuncia (a mia firma), nei confronti di INPS a causa della sua indisponibilità ad emettere il parere che ho espressamente e motivatamente richiesto come ritenuto da me necessario per mia madre. Tale denuncia dovrebbe altresì essere URGENTEMENTE preceduta da una diffida (a firma dell'avvocato stesso) ad adempiere idealmente entro il 6 p.v.- cosicché eventualmente INPS possa spontaneamente conformarsi, entro tale termine, al proprio dovere di rilascio del parere richiesto. Tutto ciò che occorre sapere è riportato in un carteggio di poche email. Comunque, sono a disposizione per ogni chiarimento che occorresse. Ringrazio e resto in urgente attesa di riscontro. Via Postumia, 30 - MILANO tel. (+39) 02-48.20.23.21 cell. (+39) 328-228.58.20
Risposta diretta
Sì, se decorsi 30 giorni da una richiesta scritta formale il pubblico ufficiale non compie l'atto dovuto né risponde motivando il ritardo, può configurarsi il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.2 c.p. È possibile procedere con denuncia penale, preferibilmente preceduta da una diffida stragiudiziale dell'avvocato.
Quadro normativo
L'art. 328 comma 2 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse, omette di compiere l'atto del proprio ufficio o non espone le ragioni del ritardo. La norma richiede che l'atto sia "dovuto" in base a legge o regolamento: non ogni richiesta genera l'obbligo, ma solo quelle che rientrano nelle competenze specifiche dell'ufficio. Nel caso INPS, occorre verificare se il "parere" richiesto costituisca un atto formalmente esigibile dai dirigenti indicati.
Come funziona in pratica
- La richiesta deve essere scritta e databile con certezza (PEC, raccomandata A/R, protocollo INPS)
- Decorsi i 30 giorni senza risposta né motivazione del ritardo, il reato è astrattamente configurabile
- L'avvocato verifica preliminarmente se l'atto rientri tra quelli "dovuti" — presupposto essenziale e spesso contestato in questi casi
- Si redige una diffida formale via PEC ai dirigenti INPS e alla Direzione Centrale, con termine perentorio per adempiere
- Se INPS rimane inerte, si deposita la denuncia penale presso la Procura della Repubblica di Milano, territorialmente competente
- La denuncia deve indicare i soggetti responsabili, l'atto richiesto, la data della richiesta e la documentazione del silenzio
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutto il carteggio (email, PEC, numeri di protocollo) con date certificate
- Consultare subito un avvocato penalista per valutare la qualificazione giuridica dell'atto richiesto come "dovuto"
- Inviare tramite l'avvocato una diffida urgente via PEC a INPS entro i tempi indicati, così da lasciare traccia formale
- Se la questione riguarda l'accesso ai dati personali di sua madre, valutare parallelamente un esposto al Garante per la protezione dei dati personali — iter più rapido e spesso più efficace
- Considerare anche un ricorso al TAR Lombardia per silenzio-inadempimento, che può essere attivato in parallelo alla via penale
- Tenere presente che il procedimento penale per omissione di atti d'ufficio ha tempi lunghi: la diffida e l'esposto al Garante possono produrre risultati più rapidi
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
Hai un'altra domanda?
Hai bisogno di un avvocato?
Invia il tuo caso — ti assegniamo un avvocato specializzato nella tua zona.