Condanna per art. 73 DPR 309/90: come fare appello e invocare il fatto di lieve entità?
Utente_milano_5019 · 0 visualizzazioni
2° PROCEDIMENTO Violazione: art.73 c. 1 L. 309/90 Grado: Condannato 1° grado il 25 luglio 2018 dal Giudice Mariolina Panasiti 3 anni 6 mesi 11.500 euro + spese processuali Motivazioni da depositarsi entro 90 gg.- 24 ottobre 2018 Stato: Arresti domiciliari dal 28 febbraio 2018 1° PROCEDIMENTO Violazione: art.73 c. 1 L. 309/90 Grado: Condannato 1° grado il 20 giugno 2017 dal Giudice Franco Cantù Rainoldi 3 anni 4 mesi di reclusione 20.000 euro di multa + spese processuali + mantenimento Motivazione depositata 18 giugno 2018 Stato: Libero – disposta scarcerazione immediata Custodia cautelare in carcere dal 30 novembre 2016 al 20 giugno 2017 1° PROCEDIMENTO Violazione: art.73 c. 1 L. 309/90 Grado: Condannato 1° grado il 20 giugno 2017 dal Giudice Franco Cantù Rainoldi 3 anni 4 mesi di reclusione 20.000 euro di multa + spese processuali + mantenimento Motivazione depositata 18 giugno 2018 Stato: Libero - disposto scarcerazione immediata Custodia cautelare in carcere dal 30 novembre 2016 al 20 giugno 2017 Sono stato ricompreso nell’operazione Sex & Drugs effettuata dal Comando dei Carabinieri di Abbiategrasso, coordinata dal PM [professionista]. Sono stato accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacente a titolo oneroso e gratuito dal maggio 2015 a settembre 2016 della sostanza MDPV nell’ambito di festini erotici. La sostanza non è stata sequestrata, non sono stato colto in flagranza, non è stato trovato bilancino, non c’è testimone che dichiari di averla comprata, non sono state trovate somme di denaro di dubbia provenienza. Durante l’interrogatorio ho ammesso di aver acquistato e fatto arrivare tramite posta dall’Olanda un controvalore pari 600,00 euro al mese per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto. Della sostanza che ricevevo, vendevo una parte tale da potermi garantire il pagamento del nuovo ordine del mese successivo e il resto la consumavo personalmente. Quantificando le cessioni, possiamo parlare di n. 45/60 bustine, per una quantità pari a 13,5/18 gr. totale senza trarne profitto ma per mantenere il mio stato di tossicodipendenza. Le motivazioni alla sentenza riportano tutte le intercettazioni indistintamente presenti nell’ordinanza nelle quale in max 6 telefonate dico che avrei portato qualcosa e aggiunge quanto segue: “In ordine ad entrambi i reati di cui ai capi A) e B) di “detenzione e cessione di sostanze stupefacente” (art. 73 DPR 309/90), questo giudice osserva che il compendio probatorio sopra indicato consente di ritenere entrambi i reati in contestazione e la loro rispettiva attribuibilità agli odierni imputati. Gli esiti delle intercettazioni telefoniche danno conto in modo chiaro, reiterato e incontestabile (alcuni scampoli di conversazioni sono di significato incontrovertibile [FF: “è veramente un’esperienza sensoriale farla in un modo o nell’altro …. proprio ti cambia tutto…” – “…con me è 50 … per te quindi 150…” – progressivo n. 1305 di data 31. – “…oggi probabilmente arriva…. 100…. Grammi .... bastano e avanzano eh! … se consideri che la confezione piccola è da 0,3…” – progressivo n. 571 di data 20. – “…ti droghi male… da lunedì poi ho la nuova!” – progressivo n. 285 di data 23. - …. (omissis – relativo ad altri imputati)], nonostante il costante utilizzo di espressioni e locuzioni volutamente criptiche, ma avulse dal contesto e quindi chiaramente riconducibili all’attività illecita di smercio di stupefacente [es. “tessuti,” (omissis – relativo ad altri imputati) – per indicare lo stupefacente oggetto di compravendita], della fiorente e febbrile attività di smercio di MDPV e di cocaina a decorrere dall’aprile 2015 all’agosto 201 6 nel circuito dei “festini” – di chiara connnotazione sessuale – autonomamente organizzati in abitazioni private dalla numerosa comunità omosessuale gravitante su Milano ed hinterland. Va poi aggiunto che il solido compendio probatorio sopra descritto (consistente in positivi esiti di attività tecnica di intercettazioni telefonica, di paralleli servizi di o.c.p., nonché – quanto al reato sub A – del sequestro di n° 2 buste contenenti MDPV e giunte secondo le collaudate e riferite modalità presso il consueto negozio Mail Boxes di Via Col di Lana dopo l’arresto di F.) è rafforzato in modo ultroneo e granitico dalle lineari dichiarazioni confessorie rese da tutti e tre gli imputati nel corso dei rispettivi interrogatori. Ai fini della determinazione della pena, alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., quanto alla gravità del fatto, assumono rilievo i seguenti parametri: il quantitativo di stupefacente di volta in volta acquistato, importato e detenuto a fine di spaccio, o venduto; la pluralità delle condotte realizzate; il tipo e la qualità dello stupefacente; il periodo di protrazione nel tempo dell’attività illecita; il carattere di stabilità e di continuità dell’attività criminosa. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, questo giudice ha ritenuto opportuno riconoscerle ed applicarle solo agli imputati F. (omissis – relativo ad altri imputati) sia per l’onesto comportamento processuale (informato sostanzialmente a canoni di collaborazione e resipiscenza), nonché tenendo conto di un rilevante elemento “attenuante” quale la condizione di personale incensuratezza. Sotto il profilo soggettivo, è emersa la particolare intensità del dolo; non va inoltre sottaciuta la motivazione sostanzialmente e fondamentalmente economica sottesa al compimento di fatti in esame. F.F: Risponde del reato di cui al capo A); pena base congrua: anni 7 mesi 6 di reclusione ed € 45.000,00 di multa; diminuzione per attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.: anni 5 di reclusione ed € 30.000,00 di multa; riduzione per il rito alla pena finale di anni 3 mesi 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa. Alla condanna segue per legge il pagamento delle spese processuali, nonché quelle di mantenimento durante la custodia cautelare patita. Seguono – come da dispositivo e tenuto conto il parere favorevole del PM alla richiesta di revoca – le statuizioni in ordine alla revoca delle misure cautelari in atto quanto alle posizioni degli imputati F. (omissis – relativo ad altri imputati) 2° PROCEDIMENTO Violazione: art.73 c. 1 L. 309/90 Grado: Condannato 1° grado il 25 luglio 2018 dal Giudice Mariolina Panasiti 3 anni 6 mesi 11.500 euro + spese processuali Motivazioni da depositarsi entro 90 gg.- 24 ottobre 2018 Stato: Arresti domiciliari dal 28 febbraio 2018 Arrestato in data 27 febbraio 2018 a seguito di perquisizione domiciliare con sequestro delle sostanze riportate in tabella (le quantità sono quelle indicate nella perizia presentata dal perito nominato dal giudice in quanto la perizia del Gabinetto di Polizia Scientifica risultava incompleta – la valorizzazione è stata da me compilata e presentata all’interno della memoria che ho dato al giudice il giorno dell’udienza). Descrizione Quantità sequestrata Valorizzazione dei reperti sequestrati Prezzo unitario Valore merce sequestrata Note alfa-PHP 5,04 gr. 12,00 €/gr. 60,48 € (1) Metanfetamina 0,83 gr. 150,00 €/gr. 124,50 € (2) Cocaina 0,30 gr. 80,00 €/gr. 24,00 € (2) 3-CMC 0,08 gr. 50,00 €/gr. 4,00 € (2) 3,4-MDPHP 23,732 gr. 11,40 €/gr. 270,55 € (1) GBL 229 ml 79,95 €/L. 18,30 € (3) 501,83 € Note: (1) il prezzo unitario è stato ricavato dall’ordine di acquisto n. 011717522 del 17 gennaio 2018 (allegato A) (2) il prezzo di mercato della piazza di Milano (3) il prezzo unitario è stato ricavato dal listino prezzo della società dalla quale è stato acquistato insieme ad alcuni amici e suddiviso fra gli stessi (allegato B) La perizia ha dato il seguente esito: in base al principio attivo alfa-PHP I n.d. Metanfetamina I 1,6 Cocaina I 0,87 3-CMC I n.d. 3,4-MDPHP I 21 Durante la perquisizione: - non sono stati rinvenuti presso l’abitazione contenitori tali da poter desumere una qualsiasi attività di spaccio; - non sono state rinvenuti presso l’abitazione sistemi di imbustamento tali da poter desumere una qualsiasi attività di spaccio per ciò che con concerne gli altri reperti; - non sono stati rinvenuti presso l’abitazione sistemi di misurazione per il confezionamento delle sostanze; - non sono state trovate sostanze da taglio; - non sono state sequestrate quantità di denaro di illecita provenienza; - non sono stato colto in flagranza di svolgimento di attività di cessione, a titolo gratuito o oneroso, di sostanze stupefacenti.; - le sostanze sono state spontaneamente da me consegnate agli agenti di Polizia e le stesse non erano occultate, ma contenute in un’apposita scatola adibita all’uso delle stesse, riposte nel mobile del corridoio. - nell’abitazione sono state rinvenute bottiglie di vetro usate con le quali consumavo le sostanze sequestrate. Deve ritenersi smentita la circostanza richiamata nell’annotazione di servizio, secondo la quale gli operanti sarebbero stati a conoscenza che l’imputato fosse “dedito all’attività illecita inerente lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti dalle caratteristiche delle metanfetamine, con la particolarità che presso la sua abitazione era solito ricevere persone di sesso maschile con le quali intratteneva rapporti sessuali rifornendoli di tali sostanze psicotrope”, atteso che ero solo al momento della perquisizione e non emerge alcun elemento nemmeno indiziario attestante l’attività sospettata dagli operanti.
Risposta diretta
Hai ricevuto due condanne in primo grado per violazione dell'art. 73 DPR 309/90. In entrambi i casi esistono margini concreti per proporre APPELLO, in particolare per ottenere il riconoscimento del FATTO DI LIEVE ENTITÀ (art. 73 comma 5 DPR 309/90) e una rivalutazione del compendio probatorio a tuo favore.Quadro normativo
L'art. 73 comma 1 DPR 309/90 punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti con pene da 6 a 20 anni di reclusione. Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo prevede una pena notevolmente ridotta — da 6 mesi a 4 anni — per i FATTI DI LIEVE ENTITÀ, quando per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto risulta di modesta offensività. Questa qualifica è centrale nel tuo caso. Rilevano inoltre l'art. 62-bis c.p. (ATTENUANTI GENERICHE), l'art. 47 ord. pen. (AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI) e le norme sull'ESECUZIONE DELLA PENA per soggetti tossicodipendenti (art. 94 DPR 309/90).Come funziona in pratica
1° Procedimento (condanna 20 giugno 2017 — motivazione depositata 18 giugno 2018): il termine per proporre appello è di 45 giorni dalla notifica della motivazione al tuo difensore. Questo è un TERMINE PERENTORIO: decorso inutilmente, la sentenza diventa irrevocabile. I principali motivi di appello sono: a. il riconoscimento del fatto di lieve entità, stante la quantità modesta (13,5-18 gr totali dichiarati), l'assenza di profitto, la finalità di mantenimento della dipendenza personale e l'assenza assoluta dei tipici indicatori dello spaccio (bilancino, materiale da confezionamento, denaro di dubbia provenienza, testimoni acquirenti); b. la rivalutazione delle intercettazioni, in gran parte riferite ad altri imputati e comunque generiche; c. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la confessione e la collaborazione processuale.2° Procedimento (condanna 25 luglio 2018 — motivazioni da depositare entro il 24 ottobre 2018): il termine per l'appello decorre dalla notifica della motivazione. Gli argomenti sono ancora più solidi: valore totale della merce sequestrata pari a soli €501,83; assenza totale di strumenti da spaccio; consegna spontanea delle sostanze non occultate; condizione documentabile di tossicodipendente.
Cosa conviene fare
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