Diritto Penale

Decreto di archiviazione non notificato: ricorso in Cassazione ancora possibile?

Utente_chieti_5719 · 0 visualizzazioni

Ho bisogno di un avvocato cassazionista: anni addietro, tramite facebook ho subito due episodi di GRAVE e immotivata diffamazione, e per entrambe le persone implicate ho sporto regolare denuncia. Prima di esporre i fatti ma devo fare una precisazione IMPORTANTE: dopo che mi sono opposta a entrambi i procedimenti riportati di seguito, non sono mai stata avvisata del decreto di archiviazione. Pertanto, non mi sono MAI rivolta al mio legale, perché ero sicura che le azioni giudiziarie stessero procedendo regolarmente. Ho quindi perso di vista l'avvocato che mi aveva assistito per quelle procedure, e solo dopo la consultazione con un altro avvocato. ho appreso della assoluta sproporzione di tempo trascorso senza ricevere aggiornamenti, e che questo silenzio lasciava presagire un archiviazione. Il legale mi ha anche chiesto di andare a ritirare i fascicoli, e nel frattempo mi sono accorta che i vari avvisi di archiviazione erano stati inviati al mio ex legale, come se avessi domicilio presso lo studio di quest'ultimo. Nei fascicoli però non compare nessuna richiesta di domicilio presso il suddetto legale.Dato che sono venuta a conoscenza solo recentemente del decreto di archiviazione, a partire dal giorno in cui ho ritirato i fascicoli ( 03/12/2020) e dato che il ricorso per cassazione avverso i suddetti decreti va proposto entro 15 giorni dalla effettiva conoscenza degli stessi, considerando anche che i decreti sono antecedenti al 2017 anno in cui è stata modificata la legge 409 comma 6 c.p.p, io posso procedere per ricorso in cassazione e non con reclamo presso il tribunale monocratico. Nel primo caso, la persona da me querelata una tale Sara Marciano, il giorno 14/03/2015, viene iscritta al registro degli indagati per il reato relativo all'art. 594 c.p. Successivamente, viene richiesta una proroga per le indagini preliminari fino al 16/11/2015. Il giorno 16/03/2016, il PM ha inviato una richiesta di archiviazione al giudice in quanto l'art. 594 c.p. (All.4) in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Si prega di notare come il fatto stesso che il PM abbia chiesto l'archiviazione per l'art. 594 c.p. , implica già un ammissione da parte del PM, che in qualche modo l'offesa si sia verificata. ) Il giorno 21/ 04/ 2016 mi è stata notificata la richiesta di archiviazione. Tramite il mio avvocato di allora Avv. [persona], mi sono opposta in quanto risultano integrati tutti gli elementi di cui all'art. 595 c.p. e 167 dlgs 196/2003. Il Giudice di Pace di Chieti, il giorno 24/ 04/2016, esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata del mio avvocato dell'epoca Renzo Latorre, il giorno 25 /05/2016, accoglie la opposizione, NON DISPONE L'ARCHIVIAZIONE del procedimento e la restituzione degli atti al PM affinché formuli l'imputazione. Il giorno successivo, invece di formulare l'imputazione con l'annesso procedimento, un nuovo PM, in una nota che ho rivenuto all'interno del fascicolo, scrive testualmente: "fascicolo da riassegnare archiviazione rigettata" il precedente numero di registro, era 287/2015 ed è stato riaperto con il num. 1577/2016. A quel punto, mi viene inviata un'altra richiesta di archiviazione per tutt'altro motivo e all'interno della quale l'agire dell'imputata veniva addirittura giustificato. A questo punto, mi sono OPPOSTA NUOVAMENTE tramite il mio avvocato e citando altresì delle persone in qualità di testimoni. Tuttavia, mi sono resa conto che il Giudice non ha in alcun modo esaminato le doglianze riportate nell'atto di opposizione che avevo presentato, e quindi disposto l'archiviazione. Per quanto riguarda il secondo caso invece, il PM aveva richiesto l'archiviazione perché a suo avviso perché non riusciva a risalire all'autore del reato . Anche in questa circostanza tramite il mio ex legale, mi sono opposta fornendo tutti i dati atti all'identificazione dell'individuo querelato. Il Giudice tuttavia non ha valutato l'opposizione, e ha archiviato illegittimamente con un'altra motivazione , giustificando le umiliazioni che la persona querelata aveva inflitto a mio danno. Da anni sono in attesa di giustizia, e come già accennato non riesco a reperire un legale che mi voglia sostenere nonostante come riportato sopra, sussistano tutti i requisiti per procedere.

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Risposta diretta

La situazione descritta è giuridicamente complessa e presenta un ostacolo critico: il TERMINE DI 15 GIORNI per proporre ricorso in Cassazione avverso il decreto di archiviazione decorre dalla effettiva conoscenza del provvedimento. Se i fascicoli sono stati ritirati il 3 dicembre 2020, quel termine risulterebbe scaduto intorno al 18 dicembre 2020 — oltre cinque anni fa. Questo è il nodo centrale da affrontare con un avvocato cassazionista prima di qualsiasi altra valutazione.

Quadro normativo

L'art. 409 c.p.p. disciplina la procedura di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa. La LEGGE 103/2017 (cosiddetta riforma Orlando) ha modificato il comma 6, sostituendo il ricorso per cassazione con il reclamo al tribunale monocratico. Poiché i decreti impugnati sono antecedenti al 2017, la procedura applicabile è quella previgente, ovvero il RICORSO PER CASSAZIONE, come correttamente indicato nell'esposto. Sul punto del termine, la Cassazione ha più volte ribadito che esso decorre dalla conoscenza effettiva e non presunta del provvedimento — e qui si innesta il problema della notifica presso il domicilio dell'ex legale senza un'elezione di domicilio formale agli atti.

Come funziona in pratica

La questione della notifica è rilevante. Se negli atti del fascicolo non risulta alcuna elezione di domicilio presso lo studio legale precedente, la notifica del decreto di archiviazione a quell'indirizzo potrebbe essere considerata IRRITUALE O NULLA. In tal caso, il termine dei 15 giorni non potrebbe ritenersi decorso dalla data della notifica all'ex legale, ma solo dalla data della effettiva conoscenza personale del provvedimento. Questo è l'argomento difensivo principale su cui impostare un eventuale ricorso.

Un cassazionista dovrà verificare

  • Se nei fascicoli vi è traccia di un'elezione di domicilio presso il precedente studio legale.
  • Se la notifica all'ex avvocato aveva o meno efficacia nei confronti della persona offesa.
  • Se esistono precedenti giurisprudenziali della Cassazione applicabili al caso specifico (vizio di notifica e rimessione in termini).
  • Cosa conviene fare

    La priorità assoluta è rivolgersi con urgenza a un AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO SPECIALE PER LE GIURISDIZIONI SUPERIORI (cassazionista), portando tutti i fascicoli, i decreti di archiviazione, le opposizioni presentate e qualsiasi documento che attesti quando ha avuto conoscenza effettiva dei provvedimenti. Il legale dovrà valutare se sussistono i presupposti per eccepire la nullità delle notifiche e, eventualmente, chiedere la rimessione in termini. Non attendere ulteriormente: ogni giorno conta ai fini della difesa.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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