Rimborso non pagato dopo restituzione cucciolo: come recuperare i soldi?
Utente_roma_8562 · 1 visualizzazioni
Vi illustro il mio problema. Il 2 ottobre 2016 mi sono recato presso un allevamento per acquistare un cucciolo di golden retriver che ho pagato con bancomat e possiedo sia la fattura di acquisto che i documenti di proprietà. Due giorni dopo mia moglie principio di shock anafilattico per allergia e, dopo aver concordato la restituzione tramite email con il venditore, ho consegnato il cucciolo in data 05 ottobre 2016 per un rimborso pattuito di 800 euro a fronte di una spesa di 1200. Nel restituire il cucciolo ho donato anche tutto quello che avevamo acquistato per un valore di circa 150 euro. Avevamo pattuito che il rimborso avvenisse dopo la rivendita del cane: quindi ho atteso invano senza una risposta. Ho inviato una raccomandata con tutti i dati al venditore esortandolo nel restituire quanto pattuito, senza alcun esito. Successivamente mi sono recato da un avvocato che ha reinoltrato quanto da me scritto, sempre a mezzo raccomandata, senza esito. Non trovando alcuna soluzione mi sono recato dai carabinieri dove, una volta evidenziata la situazione, sono riuscito a sporgere denuncia per appropriazione indebita. Ad oggi che Vi scrivo non ho avuto nessuna risposta neanche per la denuncia. Mi potete aiutare? Grazie e buon 2021
Risposta diretta
Hai diritto a recuperare i 800 euro pattuiti tramite accordo scritto via email, e la strada più efficace è quella civile con un decreto ingiuntivo. La via penale dell'appropriazione indebita, pur percorribile, presenta criticità significative legate ai termini e alla natura della vicenda.
Quadro normativo
Sul fronte civile, l'accordo via email costituisce un contratto vincolante ai sensi degli artt. 1321 e 1325 c.c. La clausola "rimborso dopo la rivendita del cane" è una condizione sospensiva: tuttavia, l'art. 1359 c.c. prevede che la condizione si considera avverata se il debitore ne ha impedito l'avveramento in malafede. Il venditore non può tenersi indefinitamente il cane senza rimborsarti. La prescrizione ordinaria è di 10 anni (art. 2946 c.c.), quindi il credito è ancora azionabile. Sul fronte penale, l'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) richiede che il soggetto abbia il possesso di una cosa altrui e se ne appropri: in questo caso il denaro non ti è mai stato consegnato, il che rende la qualificazione penale più difficile da sostenere. Inoltre la querela doveva essere presentata entro 3 mesi dalla conoscenza del reato (art. 124 c.p.).
Come funziona in pratica
- Accordo via email: costituisce prova scritta dell'obbligazione di rimborso e del suo ammontare (800€)
- Fattura e documenti: dimostrano l'acquisto originario a 1.200€ e la tua buona fede
- Raccomandate inviate: interrompono la prescrizione e rafforzano la tua posizione in giudizio
- Denuncia ai carabinieri: avvia un procedimento penale, ma i tempi sono lunghi e l'esito incerto per le ragioni sopra dette
- Decreto ingiuntivo: è un procedimento civile rapido ed economico, basato sulla prova scritta dell'accordo; il giudice emette un titolo esecutivo senza contraddittorio iniziale
- Esecuzione forzata: se il debitore non paga entro i termini, puoi procedere con pignoramento di beni o conto corrente
Cosa conviene fare
- Attiva subito la procedura civile: non aspettare l'esito penale, le due strade sono parallele
- Chiedi all'avvocato già coinvolto di presentare ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace o al Tribunale competente (importo sotto 5.000€ → Giudice di Pace)
- Raccogli tutta la documentazione: email dell'accordo, fattura, estratto conto con il pagamento bancomat, ricevute delle raccomandate
- Valuta con l'avvocato se la condizione "dopo la rivendita" possa ritenersi già avverata per comportamento scorretto del venditore, citando l'art. 1359 c.c.
- Per i 150€ di accessori donati, purtroppo una donazione volontaria è difficile da recuperare in assenza di una controprestazione pattuita
- Tieni monitorata la denuncia ai carabinieri, ma non farci affidamento come unica strategia
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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