Citazione a giudizio per diffamazione su Facebook: cosa fare?
Utente_Napoli_4086 · 2 visualizzazioni
Ho ricevuto un Decreto di citazione a giudizio per presunta diffamazione su Facebook (art. 595 c.p.), fatti indicati come “agosto 2019” presso luogo sconosciuto. Udienza 02/07/2026 ore 09:00 presso Tribunale Napoli Nord (Aversa). Non ricordo di aver mai pubblicato commenti offensivi e uso FB solo per lavoro: possibile errore di attribuzione/carenza prove. Ho solo il decreto, non gli atti. Cerco penalista reati informatici e diffamazione online
Risposta diretta
Hai ricevuto un decreto di citazione a giudizio per diffamazione aggravata a mezzo internet (art. 595, comma 3, c.p.): sei formalmente imputato e devi comparire in udienza. Non ignorare la convocazione — è indispensabile nominare un difensore prima del 02/07/2026.
Quadro normativo
L'art. 595 c.p. punisce la diffamazione con reclusione fino a 1 anno o multa; se commessa "col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (inclusi i social network), la pena sale a reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore a 516 €. La giurisprudenza consolidata (Cass. pen., sez. V) equipara i post e i commenti Facebook ai mezzi di pubblicità, rendendo applicabile l'aggravante. Il termine di prescrizione per questi reati è di 6 anni, quindi i fatti dell'agosto 2019 sono ancora perseguibili.
Come funziona in pratica
- Il decreto di citazione diretta a giudizio è emesso dal PM quando ritiene di avere prove sufficienti: significa che il procedimento è già in fase dibattimentale, saltando l'udienza preliminare
- Hai diritto di accedere al fascicolo del PM tramite il tuo difensore: è urgente farlo per capire quali prove sono state raccolte (screenshot, IP, denuncia della persona offesa)
- L'attribuzione del profilo è una questione tecnica cruciale: il PM deve provare che quel commento sia stato pubblicato da te, non semplicemente da un account intestato a te (furto credenziali, accesso di terzi, omonimia)
- Se non ricordi l'episodio, il tuo avvocato può richiedere al PM i log di accesso e i dati forniti da Meta/Facebook tramite rogatoria o richiesta ex art. 132 Codice Privacy
- La carenza di prove sull'attribuzione è un motivo valido per chiedere l'assoluzione con formula "il fatto non sussiste" o "il fatto non è attribuibile all'imputato"
Cosa conviene fare
- Nomina subito un penalista specializzato in reati informatici: l'udienza è il 02/07/2026 e i tempi per studiare gli atti sono stretti
- Chiedi al difensore di depositare la nomina presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord (Aversa) e di richiedere copia degli atti del fascicolo dibattimentale
- Non pubblicare nulla sui social riguardo alla vicenda fino alla conclusione del processo
- Raccogli tutto ciò che può supportare la tua versione: log di accesso a Facebook, eventuali email da Meta, testimoni, dispositivi usati in quel periodo
- Valuta con l'avvocato la possibilità di una remissione di querela da parte della persona offesa: la diffamazione è reato procedibile a querela, quindi un accordo stragiudiziale può estinguere il reato prima del dibattimento
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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