Foto e chat private condivise senza consenso: si può denunciare per revenge porn?
Utente_abbiategra_6896 · 3 visualizzazioni
Il mio caso. sono separato e da agosto 2019 ho, o avevo una relazione stabile e importante con una donna. Vivendo in città diverse il lock down ha impedito incontri e frequentazioni continuativi. a fine dicembre vengo contattato da una persona su Facebook con amicizie comuni e con profilo pubblico regolare; una persona apparentemente regolarissima; isolata lei isolato io, pur sentendomi regolarmente con la mia compagna, nel giro di una settimana da blandi convenevoli, mi trascina , facendo leva sulla solitudine in uno scambio di conversazioni erotiche e scambio di foto esplicite; puro sexting. il giorno 11 gennaio, sparisce e mi blocca su ogni social. contemporaneamente la mia compagna mi chiama dicendo che ha ricevuto tutto il materiale scambiato con questa signora, e pone fine alla relazione. Pur ammettendo un comportamento moralmente non consono, senza però nessun incontro fisico, ho visto distruggere un rapporto che avrebbe dovuto essere definitivo essendo già introdotto in famiglia compresi figlia minorenne. Ciò mi ha provocato e mi provoca profonda sofferenza psicologica non potendo neanche far valere le mie verità. Certamente la signora, era in rapporto con una terza persona che era molto interessato a mettermi in pessima luce con la mia compagna(molto probabile un ex compagno mai rassegnato, ma non posso garantire su questo) e ha inviato a esso/essa il materiale privato e confidenziale il quale/la quale ha inviato alla mia compagna. A mio parere sussistono i presupposti per un chiamata in causa ed, eventualmente richiesta danni per danni morali e psicologici, essendo in profonda prostrazione psico fisica. Mi fate sapere vostro parere?
Risposta diretta
Sì, nel caso descritto sussistono elementi concreti per procedere penalmente e civilmente: la condivisione non autorizzata di immagini a contenuto sessualmente esplicito configura il reato di diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti (comunemente detto revenge porn), punito dal Codice Penale italiano.
Quadro normativo
Il riferimento principale è l'art. 612-ter c.p., introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (il cosiddetto Codice Rosso). La norma punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e multa fino a 15.000 euro chiunque diffonda, invii o ceda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito — destinati a restare privati — senza il consenso delle persone raffigurate. La pena è aggravata se il fatto è commesso nell'ambito di una relazione sentimentale o con l'intenzione di causare danno.
Sul piano civile, il danno morale e psicologico subito è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., che tutelano il danno non patrimoniale derivante da fatto illecito altrui.
Rileva inoltre l'art. 167 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) per il trattamento illecito di dati personali sensibili.
Come funziona in pratica
- La donna che ha ricevuto il materiale e lo ha trasmesso a terzi è il soggetto principale sul quale si può agire penalmente
- Il reato è procedibile a querela: occorre presentarla entro 6 mesi da quando si è avuta conoscenza del fatto (art. 612-ter, comma 4)
- La querela va depositata presso la Procura della Repubblica o i Carabinieri/Polizia competenti — in questo caso, il foro di Abbiategrasso o quello del luogo in cui risiede la querelata
- Nella stessa sede penale è possibile costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno morale e psicologico, senza dover instaurare un separato giudizio civile
- La difficoltà principale è identificare il terzo soggetto che ha ricevuto il materiale e lo ha inviato alla compagna: ciò potrà essere accertato in sede investigativa una volta avviato il procedimento penale
Cosa conviene fare
- Conservare immediatamente tutte le prove: screenshot delle conversazioni, data e ora dei messaggi, profilo Facebook della donna (con foto e amicizie comuni), eventuali messaggi ricevuti dalla compagna
- Fare verificare le prove da un avvocato prima di presentarle, per assicurarne la validità probatoria (art. 254-bis c.p.p.)
- Presentare querela entro i 6 mesi dalla data in cui si è venuti a conoscenza della diffusione: non lasciare scadere il termine
- Valutare con il proprio legale se richiedere una perizia informatica per tracciare la catena di invio del materiale
- In caso di danno psicologico documentato, raccogliere documentazione medica o psicologica: sarà utile per quantificare il risarcimento
- Se il terzo soggetto è identificabile, potrà essere denunciato a sua volta per concorso nel reato ex art. 612-ter c.p.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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