Diritto Penale

Diffamazione su Facebook: come ottenere il risarcimento?

Utente_monteroton_6893 · 176 visualizzazioni

Ho fatto un intervento (gentile e verificabile) che ha acceso l'ira di quella persona e ha cominciato a dire testuali, menzionando più volte nome e cognome, pertanto associabile al mio intervento e alla mia foto: che sono una persona ineducata, poco gentile, pretenziosa, ma soprattutto che ho svariati problemi a più livelli (si capisce chiaramente che allude anche a problemi mentali/emotivi) e che tratto male le persone e che avevo trattato male lui, sua moglie, la sua collaboratrice...e insomma tutti. ORA ha detto questo a più riprese mentre le moltissime persone presenti commentavano, sono stata messa alla gogna e mercè di 2500 persone senza possibilità di replica e soprattutto senza aver fatto mai le cose da lui asserite (e lo potrò dimostrare in tutte le sedi competenti perchè ho tenuto tutte le mail e scambi cartecei avuti con questa persona, la moglie e l'assistente). Pertanto io vorrei sapere se ci sono gli estremi per chiedere i danni per ingiurie, diffamazione reiterata falsa e tendenziosa, lesione d'immagine davanti a migliaia di persone, danni morali e con tutte le conseguenze del caso, visto che sinceramente ne ho subito un contraccolpo emotivo non indifferente. Grazie p.s. la mia mail è

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Risposta diretta

Sì, nel caso descritto esistono con ogni probabilità gli estremi per la diffamazione aggravata a mezzo internet, che in Italia è reato penale e fonte di risarcimento civile. Le affermazioni false, reiterate e rivolte a migliaia di persone con nome e cognome espliciti configurano un caso tutelabile sia in sede penale che civile.

Quadro normativo

Il riferimento principale è l'art. 595 del Codice Penale, che punisce la diffamazione — ossia l'offesa alla reputazione altrui comunicata a più persone. La pubblicazione su Facebook, in quanto mezzo di larga diffusione, integra l'aggravante del mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3 c.p.), che aumenta la pena e il disvalore del fatto.

La giurisprudenza italiana consolidata (Cass. Pen., Sez. V) qualifica i social network come "mezzi di pubblicità" a tutti gli effetti, anche quando si tratta di gruppi privati o semi-pubblici. Sul fronte civile, il risarcimento può essere richiesto ex art. 2043 c.c. (danno ingiusto) e comprende danno morale, danno all'immagine e danno esistenziale.

Come funziona in pratica

  • Occorre prima di tutto preservare le prove: effettuare screenshot delle pubblicazioni con data, ora e URL visibili, e farle autenticare con una perizia informatica notarile o tramite un gestore certificato (es. timestamp notarile o servizi come Postecom)
  • Si può sporgere querela entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto presso la Procura della Repubblica competente (Monterotondo ricade nel circondario del Tribunale di Roma)
  • In parallelo o in alternativa, si può agire in sede civile con una domanda di risarcimento danni, anche senza attendere l'esito penale
  • La reiterazione delle offese e la platea di 2.500 persone sono elementi che aggravano la condotta e aumentano il quantum risarcibile
  • Le mail e gli scambi cartacei conservati sono prove fondamentali per dimostrare la falsità delle affermazioni

Cosa conviene fare

  • Agire subito: il termine per la querela è di 3 mesi dall'ultimo episodio diffamatorio; non aspettare
  • Non cancellare nulla e non interagire pubblicamente con l'autore prima di aver consolidato le prove
  • Affidarsi a un avvocato penalista per redigere la querela in modo tecnico e allegare correttamente le prove digitali
  • Valutare con il legale se richiedere anche un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione immediata dei post
  • Quantificare i danni morali e psicologici anche con supporto di documentazione medica o psicologica, se il contraccolpo emotivo ha richiesto assistenza

Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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