Conversazione privata pubblicata sui social: è diffamazione?
Utente_lecco_4131 · 1 visualizzazioni
Due giorni fa , dopo aver visto l'ennesimo video su un famoso social contro la religione , ho deciso di contattare l'autore nel video , in forma privata , su un'altro social dicendogli che l'avrei denunciato secondo art. 724 del codice penale , per oltraggio , e bestemmie . Dopo varie " botte e risposte " , l'autore del video , ha riportato sui social la nostra conversazione avuta in privato , diffamandomi e instigando in forma leggera , altri utenti contro di me ( alcuni commenti ricevuti sotto al suo video , sono offensivi alla mia persona ) . Tralaltro , postando la nostra conversazione sui altri social , alcuni utenti hanno letto il mio nickname perché l'autore non l'ha censurato , creando anche qui disturbo alla mia persona poiché ho ricevuto messaggi privati da altre persone con tono di scherno . L'autore mi ha comunicato che mi avrebbe denunciato per averlo minacciato di denunciarlo , cosa che non è avvenuta , io ho solo avvisato a cosa andava contro. La conversazione è stata salvata da entrambi le parti , e ovviamente non posso spiegare tutto qui perché è abbastanza lunga , compresi messaggi vocali. Vorrei sapere come mi devo muovere per portare avanti la cosa. Sono ovviamente disponibile per fornire il materiale sopracitato e altro non incluso nello scritto. La lotta del : " ti denuncio io per - no , ti denuncio io per " , è andata avanti e andando avanti ha portato fuori altre motivazioni di denuncia . Come già detto , vorrei sapere come devo muovermi . PS : le offese alla religione , alla divinità o ai credenti , sono contenute in VARI video dell'autore , le offese o scherni alla mia persona su vari social . Disponibile per ogni eventualità o altro inerente al discorso . Ringrazio per la vostra disponibilità e porgo i miei più cordiali saluti.
Risposta diretta
La pubblicazione della vostra conversazione privata sui social, con il vostro nickname visibile e commenti denigratòri verso di voi, può configurare il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p. La minaccia di denunciarvi per averlo avvisato di una possibile denuncia è, invece, giuridicamente infondata.
Quadro normativo
I riferimenti normativi principali sono
- Art. 595 c.p. — Diffamazione: si commette quando si offende la reputazione di qualcuno comunicando con più persone. Se il fatto avviene tramite internet o social network, la giurisprudenza prevalente applica l'aggravante del mezzo di pubblicità, con pena fino a 3 anni di reclusione o multa.
- Art. 612 c.p. — Minaccia: minacciare di sporgere una denuncia legittima NON costituisce reato. Avvisare qualcuno che si intende denunciarlo per un comportamento illecito è l'esercizio di un diritto, non una minaccia punibile.
- Art. 724 c.p. — Bestemmia: va segnalato che questo reato è stato di fatto depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999, trasformato in illecito amministrativo. Una denuncia penale su questo punto avrebbe scarso esito pratico.
- D.Lgs. 196/2003 e GDPR: la pubblicazione di una conversazione privata con dati identificativi (nickname) può configurare anche una violazione della privacy.
Come funziona in pratica
- La diffamazione online è perseguibile a querela di parte, che va presentata entro 3 mesi da quando si è avuta conoscenza del fatto
- Per procedere è necessario raccogliere e conservare le prove digitali: screenshot con data e URL del post, messaggi privati offensivi ricevuti, eventuali registrazioni vocali
- La querela va presentata presso la Procura della Repubblica o un ufficio di Polizia/Carabinieri competente (nel vostro caso, Lecco)
- La controdenuncia minacciata dall'autore per "minaccia" è molto probabilmente infondata: avvisare qualcuno di un'intenzione lecita non integra il reato ex art. 612 c.p.
- I messaggi offensivi ricevuti da terzi (istigati dall'autore) possono rafforzare l'ipotesi di concorso nel reato o di istigazione
Cosa conviene fare
- Salvare subito tutte le prove: screenshot datati, URL dei post, messaggi privati, vocali — conservateli su più supporti
- Non rispondere ulteriormente all'autore sui social: ogni nuovo scambio può complicare la situazione
- Presentare querela entro 3 mesi per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), allegando tutto il materiale
- Valutare, parallelamente, una segnalazione al Garante della Privacy per la pubblicazione non autorizzata di dati personali (il vostro nickname associato a contenuti offensivi)
- Rivolgersi a un avvocato penalista per valutare se vi siano gli estremi anche per una richiesta di risarcimento danni in sede civile
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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