Medico rivela dati sanitari in corridoio: si può denunciare per violazione del segreto professionale?
Utente_mansue_2387 · 1 visualizzazioni
Sono una persona sotto terapia al serd di oderzo,prendevo metadone da anni ed ho deciso di smettere di mia iniziativa e passare al subuxone perchè avendo una famiglia e lavoro non ero più io, giovedi 24 mi sono presentato dal dottore che mi segue dopo avergli spiegato,anzi non mi ha neanche lasciato continuare si è messo a urlare come un matto si è alzato aperto la porta e mentre camminava sul corridorio continuava a gridare ad altissima voce tutti i cavoli miei facendo sentire a tutto l'ulss 2 chi ero,il perchè ero li, ecc ecc.Oggi mi sono presentato con un registratore ed dopo avergli detto che non mi stava bene il suo comportamento mi ha risposto che non gli frega e che secondo lui non ci sta la praivasi!!!! Ora avocato chiedo a lei,posso denunciarlo per diffamazione?
Risposta diretta
Quello che ha subito non è tecnicamente solo diffamazione: il comportamento del medico configura potenzialmente la violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) e una grave violazione della normativa sulla privacy dei dati sanitari. Si tratta di infrazioni più specifiche e più gravi rispetto alla diffamazione comune.
Quadro normativo
Le norme applicabili al suo caso sono molteplici
- Art. 622 c.p. — Rivelazione di segreto professionale: punisce chi, avendo conosciuto un segreto per ragione della propria professione, lo rivela senza giusta causa. È reato perseguibile a querela della persona offesa.
- Art. 326 c.p. — Rivelazione di segreti d'ufficio: si applica se il medico è dipendente pubblico (come in un SERD/ULSS), punendo la divulgazione di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete.
- D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento GDPR: i dati sanitari sono dati particolari (ex "sensibili") e godono della massima protezione. La loro divulgazione non autorizzata è illecito sia penale che amministrativo.
- Art. 595 c.p. — Diffamazione: applicabile in via concorrente se le comunicazioni hanno leso la sua reputazione davanti a terzi.
Come funziona in pratica
- Il medico ha rivelato ad alta voce, in un corridoio pubblico, informazioni strettamente riservate sul suo stato di salute e sulla sua terapia
- Il fatto si è svolto davanti a personale e pazienti dell'ULSS, quindi con comunicazione a più persone
- Il registratore che ha usato nella seconda visita costituisce una prova importante, conservi il file
- Anche la sua testimonianza e quella di eventuali testimoni presenti il giorno dell'incidente sono rilevanti
- Il medico ha esplicitamente dichiarato di non ritenere applicabile la privacy: questo aggrava la sua posizione
Cosa conviene fare
- Presentare querela entro 3 mesi dal fatto (termine perentorio) per il reato ex art. 622 c.p. presso il Commissariato o la Procura della Repubblica di Treviso
- Segnalare al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it): la segnalazione è gratuita e può portare a sanzioni amministrative significative contro la struttura ULSS
- Esposto all'Ordine dei Medici della provincia di Treviso: il codice deontologico medico impone il massimo riserbo sui dati del paziente; la violazione può comportare sanzioni disciplinari fino alla radiazione
- Reclamo scritto alla direzione dell'ULSS 2: per via gerarchica interna, con richiesta formale di provvedimenti
- Conservare ogni prova: registrazione audio, eventuali testimonianze, data e orario precisi dell'episodio
- Valutare con un avvocato penalista anche una richiesta di risarcimento danni in sede civile per il danno alla dignità e alla reputazione subito
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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