Violenza e mobbing sul lavoro: come tutelarsi e ottenere risarcimento?
Utente_vazzola_4278 · 1 visualizzazioni
Ho bisogno di un avvocato per i diritti sul lavoro. Violenza al posto di lavoro da parte di un collega noto come violento. Ma azienda non ha mai preso provvedimenti.Anzi colpevole sono passata io e lui ancora lavora li. Titolare di lavore cioè direttore adiritura mi ha umiliata, e tanto altro. Che alla fine sono finita in psichiatria. Non sono unica, tanti sono finiti in psichiatria per colpa di questa azienda ma nessuno non può fermarli. Mi hanno minacciata solo perché ho avissato che ho visto che stesso collega violento picchiava un altro collega, mi hanno detto "non hai visto nulla, non hai sentito nulla, sennò... Mi ha fatto capire che mi licenzia. Ero da diversi avvoccati, sindacato ma nessuno mi ha aiutato, ora prendo psicofarmaci per colpa di violenza e colpa di titolare. Non so se ho spiegato il problema al posto giusto. Ma ho tanto bisogno di aiuto. Comunque ho denunciato azienda e violenza da parte di collega. Cordiali saluti, grazie in anticipo
Risposta diretta
Quello che descrivi configura una situazione gravissima di mobbing e violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro ha precise responsabilità legali per i danni fisici e psicologici che hai subìto, e puoi agire sia in sede civile per il risarcimento sia in sede penale per le minacce e le violenze.
Quadro normativo
La tua situazione coinvolge più norme fondamentali. L'art. 2087 del Codice Civile obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori: non averlo fatto lo espone a risarcimento. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) impone la valutazione e prevenzione dei rischi, inclusi quelli psicosociali come la violenza. Sul fronte penale, le minacce ricevute ("non hai visto nulla, sennò…") integrano il reato di minaccia grave (art. 612 c.p.), e se reiterate possono configurare atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Le lesioni psichiatriche documentate possono supportare un'accusa di lesioni personali (art. 590 c.p.) a carico del collega e, per omissione, del datore di lavoro.
Come funziona in pratica
- Hai già denunciato: è un passo fondamentale. Assicurati che la denuncia includa sia il collega violento sia le minacce del direttore — se non le hai inserite, puoi integrare la denuncia
- Raccogli tutta la documentazione: cartelle cliniche, ricoveri psichiatrici, prescrizioni di psicofarmaci, certificati medici — dimostrano il nesso causale tra i fatti e il danno alla salute
- Cerca testimonianze: altri colleghi finiti in psicoterapia o psichiatria per gli stessi motivi possono essere testimoni cruciali
- Il danno biologico psichiatrico è risarcibile: serve una perizia medico-legale che quantifichi il danno permanente alla salute mentale
- L'INAIL può riconoscere la malattia professionale: se il danno psicologico è collegato al lavoro, puoi presentare domanda di riconoscimento come infortunio/malattia professionale
Cosa conviene fare
- Cerca un avvocato specializzato in diritto del lavoro e danni alla persona — non un generalista: questa causa richiede competenze specifiche su mobbing e responsabilità del datore
- Rivolgiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): puoi presentare un esposto formale sull'azienda — un'ispezione può raccogliere prove che tu non potresti ottenere da sola
- Contatta il medico del lavoro aziendale o l'ASL competente: hanno obbligo di verificare le condizioni di sicurezza
- Non rassegnarti ai precedenti dinieghi: sindacati e avvocati non sempre si specializzano in mobbing — un avvocato giusto cambia l'esito
- I termini di prescrizione variano: per l'azione civile ex art. 2087 c.c. il termine è generalmente 5 anni dall'ultimo atto lesivo — non aspettare
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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