Infortunio in itinere mortale: i familiari hanno diritto alla rendita INAIL?
Utente_baceno_2151 · 3 visualizzazioni
Categoria: Altro Testo: mia madre è andata a lavorare il 11.11.2018, dalle 7.00 fino alle 1.30 come infermiera in una casa di cura. alle 14.15 a 10 minuti da arrivare a casa ha avuto un scontro frontale contra un'altra machina, ma devo dire che lei si ha messo nella carreggiata di senso opposto. è finito il tema penale ed è finito in archivio. è deceduta per il cuore e diverse fratture che ha avuto in testa, le gambe e altre parti dal corpo. corrisponde un risarcimento per danno biologico dal INPS?? l'erede e un figlio di 34 anni e aveva a mia nonna a carico suo. fino ora, dopo anno e 4 messi non rispondono nulla. devo dire che lei è peruviana ma aveva la cittadinanza italiana da 10 anni e aveva lavorato 14 anni in quella casa di cura come infermiera professionale. grazie mille. Informazioni supplementari:
Risposta diretta
Non è l'INPS ma l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) l'ente competente in questo caso. Se l'incidente è riconosciuto come infortunio in itinere, i superstiti possono avere diritto alla rendita ai superstiti INAIL, anche in caso di decesso.
Quadro normativo
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 ha esteso la tutela INAIL agli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono nel percorso tra abitazione e luogo di lavoro. In caso di morte del lavoratore, l'art. 85 del D.P.R. 1124/1965 disciplina la rendita ai superstiti. L'elemento critico è la cosiddetta colpa esclusiva del lavoratore: se l'infortunio è causato da un comportamento abnorme o gravemente imprudente, l'INAIL può negare la copertura. Il fatto che la lavoratrice si sia immessa nella corsia opposta è una circostanza che l'INAIL valuterà attentamente.
Come funziona in pratica
- L'incidente avvenuto a 10 minuti da casa, dopo il turno di lavoro, rientra potenzialmente nella definizione di infortunio in itinere
- La colpa del lavoratore non esclude automaticamente la copertura INAIL: conta se si trattava di una condotta "abnorme" o di normale rischio stradale
- I beneficiari della rendita per infortuni mortali sono: coniuge, figli minori di 18 anni (o fino a 21 se studenti, o inabili), e altri familiari a carico conviventi
- Un figlio di 34 anni che non risulti fiscalmente a carico della madre raramente rientra tra i beneficiari della rendita
- La nonna a carico della defunta, se convivente e priva di reddito, potrebbe invece avere diritto alla rendita come familiare a carico
- Il termine di prescrizione per la denuncia INAIL è di 3 anni dal decesso: con 16 mesi trascorsi, c'è ancora tempo ma è urgente agire
Cosa conviene fare
- Verificare immediatamente se il datore di lavoro (la casa di cura) ha già presentato denuncia di infortunio mortale all'INAIL — è un obbligo di legge entro 24 ore
- Se la denuncia non è stata fatta, presentarla subito tramite il patronato INCA, INCA-CGIL, INAS-CISL o CAF, che assistono gratuitamente
- Raccogliere tutta la documentazione: buste paga, contratto di lavoro, cartella clinica, verbale dell'incidente, sentenza penale di archiviazione
- Se l'INAIL non risponde entro 60 giorni da una formale istanza, si può ricorrere al silenzio-rifiuto e impugnarlo davanti al Tribunale del Lavoro
- Considerare una consulenza con un avvocato specializzato in diritto previdenziale per valutare anche un'eventuale azione civile verso gli eredi del conducente dell'altra vettura, se il sinistro ha coinvolto corresponsabilità
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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