Perforazione del setto nasale dopo operazione: si può chiedere il risarcimento?
Utente_Milano_4046 · 2 visualizzazioni
Buon giorno. A marzo 2025 sono stato operato per settoturbinoplastica che mi ha provocato però perforazione di 1 cm del setto per cui dovrò essere rioperato (già messo in lista) perché mi provoca difficoltà respiratorie e raffreddore cronico. Ci sarebbero gli estremi per un ricorso per richiesta di risarcimento danni? Ps: sono anche già invalido 100% per disturbo post traumatico cronico e varie patologie ortopediche. Attendo riscontro. Grazie
Risposta diretta
Sì, esistono potenzialmente gli estremi per richiedere un risarcimento danni da responsabilità medica: la perforazione del setto nasale conseguente a una settoturbinoplastica può configurare un errore chirurgico, a condizione che non fosse un rischio espressamente indicato nel consenso informato da lei firmato prima dell'intervento.
Quadro normativo
La materia è disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), che regola la responsabilità delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti. In base a questa legge:
- La struttura ospedaliera risponde sempre in via contrattuale (art. 1218 c.c.), anche per errori del medico dipendente
- Il medico risponde in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.) salvo che abbia agito in base a linee guida accreditate
- Sul piano penale, la condotta potrebbe integrare il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), rilevante soprattutto per azionare l'assicurazione e rafforzare la posizione civile
Come funziona in pratica
- Raccogliere tutta la documentazione sanitaria: cartella clinica dell'intervento di marzo 2025, referti post-operatori, diagnosi della perforazione, documentazione della nuova lista operatoria
- Verificare il consenso informato: se la perforazione del setto non era indicata tra i rischi possibili, la posizione è più solida; se era menzionata, occorre valutare se l'intervento è stato eseguito secondo le linee guida di riferimento
- Perizia medico-legale: è il passaggio fondamentale — un esperto valuta se la perforazione sia conseguenza di imperizia, negligenza o imprudenza, oppure una complicanza fisiologicamente non evitabile
- Mediazione obbligatoria: prima di procedere in tribunale, la legge impone un tentativo di mediazione civile (o ATP — accertamento tecnico preventivo) come condizione di procedibilità
- Azione civile: se la mediazione fallisce, si procede con citazione in giudizio per il risarcimento di danno biologico, danno morale e spese mediche future (la seconda operazione)
Cosa conviene fare
- Non aspettare: i termini di prescrizione per la responsabilità medica sono di 10 anni verso la struttura e 5 anni verso il medico; tuttavia, prima si agisce, prima si conservano le prove
- Affidarsi a un avvocato specializzato in responsabilità medica, preferibilmente con esperienza in ORL o chirurgia plastica
- Non sottoscrivere accordi transattivi proposti dall'ospedale o dall'assicurazione senza consulenza legale preventiva
- Considerare l'ATP (art. 696-bis c.p.c.): è uno strumento molto utile per far accertare giudizialmente il nesso causale prima ancora di iniziare la causa, ed è spesso il punto di partenza per una transazione favorevole
- La sua condizione di invalidità al 100% preesistente non esclude il risarcimento, ma il medico legale dovrà distinguere il danno derivante dall'intervento rispetto alle patologie pregresse
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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