Condanna con non menzione e sospensione condizionale: va dichiarata al concorso pubblico?
Utente_pistoia_2024 · 3 visualizzazioni
Categoria: Altro Testo: Salve, avrei bisogno di un chiarimento. Ho effettuato una visura sul casellario giudiziale (visura n° 5178/2020/R) e dalla visura risulta che in data 9/7/2002 sono stato condannato per violazione sulle norme in materia di obiezione di coscienza con i benefici di non menzione e sospensione condizionale della pena ai sensi degli art. 175 e 163 del C.P. Mi sembra di aver capito che la sospensione condizionale della pena si autoestingue dopo 5 anni. Volevo sapere due cose: - come mai la condanna compare ancora nel mio casellario giudiziale - siccome intendo partecipare ad un concorso pubblico, devo dichiarare di essere stato condannato anche se il reato si è autoestinto ed ho il beneficio della non menzione? Grazie mille per le informazioni Informazioni supplementari:
Risposta diretta
Se sono trascorsi almeno 5 anni dalla condanna senza nuovi reati, la sospensione condizionale della pena produce l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. In questo caso, in linea generale, non è necessario dichiararlo in un'autodichiarazione per concorso pubblico. Tuttavia, la condanna resta visibile nel casellario finché non viene formalmente cancellata.
Quadro normativo
Le norme rilevanti sono
- Art. 163 c.p. — disciplina la sospensione condizionale della pena
- Art. 167 c.p. — prevede che, se nei 5 anni (o 2 anni per le contravvenzioni) il condannato non commette nuovi reati, il reato si estingue automaticamente
- Art. 175 c.p. — il beneficio della non menzione esclude la condanna dai certificati rilasciati ai privati e allo stesso interessato
- D.P.R. 313/2002 — disciplina il casellario giudiziale e le tipologie di certificati rilasciabili
- D.P.R. 445/2000, art. 46 — consente nelle autodichiarazioni di non menzionare i reati estinti
Come funziona in pratica
- La sospensione condizionale non cancella la condanna: sospende l'esecuzione della pena
- Decorsi 5 anni senza nuovi reati, il reato si estingue per legge (art. 167 c.p.) — nel suo caso ciò sarebbe avvenuto intorno al 2007
- La condanna rimane nel casellario fino a quando il giudice non ne ordina formalmente la cancellazione: per questo continua a comparire nella visura
- Il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) impedisce che la condanna compaia nei certificati rilasciati su richiesta del privato o per uso privato
- Attenzione: i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni per concorsi possono mostrare più informazioni rispetto a quelli rilasciati al privato
Cosa conviene fare
- Per l'autodichiarazione al concorso: poiché il reato è estinto, non è in genere obbligatorio dichiararlo — il D.P.R. 445/2000 lo consente espressamente; tuttavia verificare il bando, che può contenere clausole specifiche
- Presentare istanza al giudice dell'esecuzione per la formale dichiarazione di estinzione del reato e la conseguente cancellazione dal casellario: si tratta di un procedimento relativamente semplice tramite ricorso al Tribunale
- Richiedere il certificato del casellario per uso concorso prima di presentare domanda, per verificare cosa effettivamente risulta alla pubblica amministrazione destinataria
- Consultare un avvocato penalista per predisporre il ricorso di estinzione e verificare se il bando specifico preveda obblighi di dichiarazione particolari
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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