Truffa bancaria con spoofing del numero: la banca deve rimborsare?
Utente_roncoferra_8991 · 1 visualizzazioni
Dopo essere stato contattato con un SMS dal numero della mia banca (ing [persona]) che mi avvisava di operazioni sospette da stornare, sono stato contattato telefonicamente da un finto operatore che mi chiedeva diversi codici al fine, appunto, di bloccare queste operazioni sospette: codici che ho incautamente fornito, oltre alle autorizzazioni via smartphone, sicuro del fatto che l'interlocutore fosse la banca e non un truffatore (avendo ricevuto le comunicazioni, appunto, dal numero telefonico solito della banca). Dopo essermi reso conto, comunque troppo tardi, della stranezza dell'operazione, ho interrotto la telefonata e chiamato immediatamente il servizio clienti della banca che mi confermava trattarsi di una truffa. Ho presentato immediatamente denuncia e successivamente reclamo finalizzato al rimborso della somma sottratta. La banca rispondeva a stretto giro che non c'è possibilità di rimborso avendo io autorizzato tali operazioni. Vorrei sapere se effettivamente non c'è possibilità di avere la somma rimborsata o se esiste margine di intervento. Ringrazio anticipatamente per la disponibiltà e resto a disposizione.
Risposta diretta
Nonostante la banca abbia rifiutato il rimborso, esistono concreti margini per ottenere la restituzione della somma sottratta: la tecnica utilizzata dai truffatori — il phone spoofing del numero ufficiale della banca — è considerata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) un elemento decisivo per escludere la colpa grave del cliente.
Quadro normativo
La materia è disciplinata dal D.Lgs. 11/2010 (attuazione della Direttiva PSD2), in particolare gli articoli 10 e 12, che pongono sull'istituto bancario l'onere di provare la colpa grave del cliente per sottrarsi all'obbligo di rimborso delle operazioni contestate. La semplice circostanza di aver "autorizzato" un'operazione non è sufficiente a scaricare la responsabilità sul correntista se il consenso è stato ottenuto con l'inganno. Rilevano inoltre le Linee Guida EBA sulla sicurezza dei pagamenti e numerosi precedenti ABF (tra cui le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 3498/2020 e successive).
Come funziona in pratica
- Il phone spoofing — ossia la falsificazione del numero chiamante con quello ufficiale della banca — è ritenuto una tecnica fraudolenta sofisticata che inganna anche un utente mediamente diligente
- L'ABF ha stabilito in più occasioni che in presenza di spoofing del numero, il cliente non può essere considerato gravemente negligente, poiché ha avuto ogni ragione di ritenere legittima la chiamata
- La banca ha invece l'obbligo di dotarsi di sistemi di prevenzione adeguati contro queste frodi
- Il rifiuto della banca al rimborso non è definitivo: è un atto unilaterale impugnabile davanti all'ABF o in sede giudiziaria
- L'ABF è uno strumento gratuito e veloce (decisione in circa 30-60 giorni) con un tasso di accoglimento elevato in casi analoghi
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione: SMS ricevuto dal numero della banca, estratto conto con le operazioni non autorizzate, copia del reclamo inviato e della risposta della banca, copia della denuncia penale
- Presentare ricorso all'ABF entro 12 mesi dalla risposta al reclamo bancario — è gratuito e si può fare online sul sito arbitrobancariofinanziario.it
- Indicare nel ricorso la tecnica del phone spoofing e allegare prove che il numero corrisponde a quello ufficiale della banca (ad es. screenshot della cronologia chiamate)
- Non accettare offerte parziali della banca senza prima valutarle con un legale
- Valutare anche l'azione civile in parallelo o successivamente all'ABF per il risarcimento dei danni ulteriori
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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