Disdetta contratto locazione uso vacanza dopo 28 anni: come recuperare l'immobile?
Utente_rho_7423 · 7 visualizzazioni
Casa in Sicilia, isola di Stromboli QUASI RUDERE senza impianto elettrico e idrico, necessita URGENTI RIPARAZIONI /ristrutturazioni Affitto registrato da tanti anni sin da mio padre affitto registrato da me, unico erede, per uso abitativo di VACANZA O TURISMO con stessa persona nel 1997 PER UN ANNO poi rinnovo tacito fino oggi, RATE PAGATE REGOLARMENTE fino oggi con BONIFICO BANCARIO mensile. Foro competente per controversie da contratto = Milano. VOGLIO LIBERARE CASA da quell’inquilino per Ristrutturarla, o almeno ripararla, e per adibire l’immobile a propria abitazione o a quella dei miei figli (sembra che da anni l’immobile non venga utilizzato). CHI PUO’ SVOLGERE LE INDAGINI PER RISALIRE ALL’INDIRIZZO DEL CONDUTTORE per comunicare sfratto BONARIO (in tal caso basterebbe lettera raccomandata RR)? tutti gli indirizzi postali e telefonici in mio possesso sono obsoleti … e non mi aggrada la sua condotta! Meglio trovare avvocato con simile esperienza in loco (a Messina)? occorre mia presenza? Gradirei ricevere un preventivo di costo globale per l’operazione. Segue copia del contratto in argomento. ai sensi dell’art. 11,2® comma (legge 8.8.1992 n. 359) Prof [persona] nato a domiciliato in via che accetta, per sé e ì suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in …………. N° 4 vani, oltre cucina e servizi, dotata dei seguenti elementi accessori: forno per cottura pane, n° 2 pozzi per raccolta acqua piovana potabile, giardino ….. In essa si trovano i sotto elencati mobili e attrezzi, che si lasciano alla locatrice in custodia ed eventuale uso…... Il contratto è stipulato per la DURATA di anni 1 (uno), dal 01/05/1997 al 30/04/1998. Il conduttore ha FACOLTÀ DI RECEDERE in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno 6 mesi prima. L'immobile, con l’annesso giardino antistante, dovrà essere destinato esclusivamente ad USO di civile ABITAZIONE del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi a scopo di VACANZA o TURISMO. Il conduttore non potrà SUBLOCARE, dare in comodato, cedere anche temporaneamente - a titolo oneroso o gratuito, adibire a qualunque altra destinazione tutta o in parte, l'unita immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il CANONE ANNUO di locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione, e convenuto in lire 6 000 000 (sei milioni) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in rate eguali anticipate di lire 500,000 (cinquecentomila) ciascuna, scadenti il primo giorno di ogni mese. Il canone sarà AGGIORNATO ogni anno nella misura dei 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall' ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello ut cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore con lettera raccomandata. Il PAGAMENTO del CANONE o di quant’altro dovuto anche per ONERI ACCESSORI non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una soia rata del canone (nonché quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in MORA il conduttore. Il conduttore dovrà consentire l’ACCESSO ALL’UNITA' IMMOBILIARE al locatore, al suo amministratore nonché a loro incaricati ove gli stessi ne abbiano ragione. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il RITIRO DELLE CHIAVI, costituendosi da quel momento della medesima custodia. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore non potrà apportare alcuna MODIFICA, INNOVAZIONE, MIGLIORIA o ADDIZIONE ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle eventuali migliorie o addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora, in caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, della rimessione in pristino, a proprie spese. Il locatore deve provvedere, a sua cura e spese, a riparazioni di ordinaria manutenzione (art 1576 e 1609 del C.C.) e di tutti i danni, guasti e deterioramenti causati da cattivo uso o negligenza. Nel caso in cui il locatore intendesse VENDERE la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare. Il conduttore ha diritto di PRELAZIONE NELLA VENDITA, da esercitarsi secondo l’art 38 legge 27.7.78 n. 392. Le SPESE DI BOLLO per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla REGISTRAZIONE del contratto, ove essa sia dovuta, dandone notizia al conduttore. Questo anticiperà la quota di sua spettanza. Qualunque MODIFICA al presente CONTRATTO non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. T -n- Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile e comunque alle norme vigenti ed agii usi locali Le parti si danno reciprocamente atto, e convengono, che il contratto è stato stipulato in deroga alle disposizioni della L. 27.7.1976 n. 392 ed avvalendosi della disciplina introdotta dall’art 11,2° comma, L. 8.8.1992 n. 359 in particolare, dichiarano e riconoscono l) di essere dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni atto e clausola del contratto. 2) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, che diversamente non sarebbe stato concluso. 3) di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull’intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio nel presupposto, e alla essenziale conduzione, della derogabilità dell’anzidetta normativa. Per eventuali controversie che dovessero insorgere, le parti contraenti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del FORO di MILANO. Letto, approvato e sottoscritto il 01/05/1997 n locatore
Risposta diretta
Il proprietario ha il diritto di recuperare l'immobile, ma dopo quasi trent'anni di rinnovi taciti la situazione contrattuale è giuridicamente complessa e richiede una valutazione professionale prima di procedere. La via più efficace è affidarsi a un avvocato con esperienza in diritto immobiliare, preferibilmente con sede a Messina.Quadro normativo
Il contratto fu stipulato nel 1997 ai sensi dell'art. 11, 2° comma, L. 8.8.1992 n. 359 (cosiddetti PATTI IN DEROGA), con destinazione d'uso vacanza/turismo. Successivamente è entrata in vigore la L. 431/1998 sulle locazioni abitative: gli immobili destinati a uso vacanza per periodi brevi (non superiori a 30 giorni) sono esclusi dal regime ordinario dei 4+4 anni. Tuttavia, dopo quasi trent'anni di rinnovo continuo, la qualificazione del contratto come genuino USO VACANZA potrebbe essere contestata o richiedere una verifica giudiziaria.Attenzione sul foro competente: la clausola contrattuale che indica Milano come foro esclusivo non è opponibile per le controversie locatizie. L'art. 447-bis c.p.c. stabilisce la COMPETENZA INDEROGABILE del Tribunale del luogo dove si trova l'immobile: nel suo caso, il Tribunale di Messina, in quanto competente per l'isola di Stromboli.
Come funziona in pratica
Cosa conviene fare
Si rivolga a un avvocato esperto in diritto delle locazioni con studio a Messina o in Sicilia: avrà familiarità con il Tribunale competente e con i tempi locali. La sua presenza fisica non è necessaria per gran parte degli atti (disdetta, deposito del ricorso), ma potrebbe essere richiesta per l'UDIENZA DI CONVALIDA, oppure può conferire PROCURA SPECIALE all'avvocato. Non tenti di procedere da solo senza aver rintracciato l'indirizzo certo del conduttore: le notifiche andate a vuoto rallentano il procedimento. Non effettui nessuna azione di turbativa del possesso (es. cambiare serrature) senza un provvedimento giudiziario: sarebbe reato.Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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