Diritto Immobiliare

Divisione ereditaria con cause connesse: come coordinare i giudizi e cambiare avvocato?

Utente_roma_6545 · 0 visualizzazioni

Sono convenuto (procuratore speciale dei miei figli subentrati a mia moglie alla eredità paterna apertasi in Roma il 1992) in una causa di divisione ereditaria del 2010 di due immobili in roma e cannobio (VB) nel corso della quale (2011) controparte ha notificato offerta in prelazione della propria intera quotina (7/9) per euro 250.000 da pagarsi al rogito (quello di cannobio da me posseduto dal 1997 perchè messo in vendita da controparte e da me chiesto in divisione con addebito della eccedenza tramite mutuo non ottenibile perchè abusivo) . Offerta dopo l'accettazione ritirata perchè proveniva da terzo in contanti (che aveva già acquistato due piani della palazzina dal cui frazionamento abusivo del 1983 deriva l'immobile attuale per cui ripristinando l'intera palazzina unifamiliare sanava l'abuso). Quindi ho azionato causa di esecuzione specifica ex art. 2932 cc chiedendone riunione per pregiudizialità dipendenza nel 2013 tal fine facendo sospendere la CTU che non teneva conto dello intervenuto acquisto . L'acquisto da me esplicitato consisteva trattandosi di vendita di quotina subordinata alla definizione della divisione ,nel pagamento dei 250.000 euro al rogito ovvero a definizione divisione , tramite conguaglio in sede di divisione della mia quota sullo immobile in Roma e differenza con mutuo ipotecario . Nel 2015 muore mia suocera coerede la quale con testamento olografo 2009 ha nominato eredi universali solo due figli escludendo mia moglie . Il testamento è stato pubblicato nel 2016 ed impugnato nel 2017 perchè falsa la grafia , perchè riguarda quote immobiliari indivise non disponibili e in parte abusive, per patti successori in quanto il lascito risulta eseguito in cambio del carico da parte dei beneficiati , delle ingenti spese legali delle cause da 20 anni pendenti (in subordine per lesione legittima) . Inuno alla impugnazione del testamento è stata avanzata domanda di usucapione dell'immobile in Cannobio intervenuta a luglio 2016 (mentre lo acquisto in prelazione è stato fatto a titolo transattivo) . Mediazione negativa . A Giugno 2018 il Giudice della divisione ha disposto la trattazione congiunta con quello di acquisto in prelazione disponendo nella CTU rinnovata a Luglio 2018 due ipotesi una senza cannobio e una con cannobio . Nulla ha disposto sulla richiesta di rinvio della CTU in attesa della riunione a stesso giudizio di quello di impugnazione testamento (dopo 8 mesi dalla riserva -ci sono andato a parlare io dato che il mio avvocato non andava)il Giudice rimetteva il fascicolo al Presidente per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva il quale a febbraio lo ha assegnato al giudice della divisione per la eventuale riunione , a stessa udienza 07 marzo 2019 . Il 5 marzo il giudizio rimesso dal Presidente è stato rinviato a 05 giugno 2019 per cui alla udienza del 7 marzo è stato chiesto al giudice della divisione rinvio al 5 giugno , disposto, per tutti e tre i fascicoli . La udienza del 7 marzo tuttavia è quella successiva al deposito della ctu per cui il 4 marzo ho sporto denuncia in procura in quanto il perito ha contrariamente al vero attestato che una vecchia autorizzazione del 1983 per la edificazione di una seconda scala equivale a titolo edilizio di frazionamento (in ns CTP ha attestato che nel 1983 in Cannobio privo di PRG in centro storico lungolago vincolato non potevano eseguirsi lavori di ristrutturazione e frazionamento). Nonostante da me richiesto al mio avvocato di depositare la denuncia e a verbale eccepire la nullità della perizia (anche per altre false valutazioni in favore di controparte che intende mandare all'asta tutti e due gli immobili e senza tener conto della nullità della divisione testamentaria impugnata) , non lo ha fatto , asserendo che potrà essere fatto alla prossima udienza , per cui ritengo che sono decaduto , comunque al di là di questo , essendo le tre cause in una posizione delicata e importante (l'immobile in Cannobio è stato valutato non abusivo e quindi pari ad euro 600.000) , intendo avvalermi di nuovo avvocato per non commettere errori e definire i giudizi che ormai sono al termine e debbono essere solo coordinati al meglio (nel giudizio di acquisto in prelazione mia moglie di mia suocera subentra pro quota nella qualità di venditrice tenuta ad ottemperare alla vendita di quotina) . Aggiungo che mia moglie è costituita come terzo quale legittimaria pretermessa nel giudizio di divisione ove io (su parere cataldi Avv.Zeppilli) ho svolto eccezione ex art. 735 comma 1 cc affinchè d'ufficio il Giudice provvedesse , stante la nullità della divisione testamentaria (il cui esame dal Giudice rinviato al collegio in sede decisoria) . In passato sono stato praticante avvocato e quindi seguo e intendo direttamente seguire il processo . Ci sono molti altri dettagli ma la sostanza è questa . Rimango pertanto in attesa di vs. cortese riscontro .

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Nel contesto descritto, con tre giudizi connessi (divisione ereditaria, esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., impugnazione del testamento olografo) giunti a una fase avanzata, è assolutamente possibile e legittimo sostituire il difensore in corso di causa. La sostituzione non comporta decadenze automatiche, ma richiede un passaggio formale e tempestivo.

Quadro normativo

Le norme principali che governano la situazione sono

  • Art. 2932 c.c. — esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (acquisto in prelazione): il giudice può emettere sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
  • Art. 735 c.c., comma 1 — nullità della divisione testamentaria che non comprende tutti i beni ereditari o tutti i coeredi: il giudice può rilevarla d'ufficio.
  • Art. 713 e ss. c.c. — norme sulla divisione giudiziale dell'eredità.
  • Art. 564 e ss. c.c. — tutela dei legittimari pretermessi (lesione di legittima e riduzione).
  • Art. 1158 c.c. — usucapione ventennale degli immobili.
  • Art. 196 c.p.c. — rinnovazione della CTU: il giudice può disporre nuove indagini o sostituire il consulente in caso di gravi vizi.
  • Come funziona in pratica

  • SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE: si effettua depositando in cancelleria una nuova procura alle liti firmata dal nuovo avvocato. Il vecchio difensore deve essere formalmente revocato. L'atto si deposita nel fascicolo di ciascuna delle cause coinvolte. Il nuovo avvocato può richiedere un rinvio per prendere visione degli atti.
  • RIUNIONE DEI GIUDIZI: il Presidente ha già rimesso il fascicolo al giudice della divisione per valutare la riunione. La trattazione congiunta evita decisioni contraddittorie. È interesse della parte insistere formalmente su questa richiesta a ogni udienza utile.
  • CTU CONTESTATA: le contestazioni alla perizia si depositano con NOTE CRITICHE alla CTU nei termini fissati dal giudice. Se i termini sono scaduti senza deposito, il nuovo avvocato può valutare l'istanza di RINNOVO O SOSTITUZIONE DEL CTU ex art. 196 c.p.c., argomentando i vizi tecnici attestati dal vostro CTP.
  • NULLITÀ DIVISIONE TESTAMENTARIA ex art. 735 c.c.: essendo rilevabile d'ufficio, l'eccezione già formulata resta agli atti e il giudice la esaminerà in sede decisoria — non è necessario riproporla, ma è utile che il nuovo difensore la richiami nelle difese conclusive.
  • Cosa conviene fare

    a. Procedere subito alla sostituzione del difensore, scegliendo un avvocato con specifica esperienza in diritto successorio e contenzioso immobiliare, data la complessità delle cause. b. Richiedere al nuovo avvocato una mappatura aggiornata dello stato di tutti e tre i giudizi, delle scadenze processuali imminenti e dei termini ancora aperti. c. Non attendere ulteriori udienze prima di depositare le contestazioni alla CTU — verificare urgentemente se i termini sono ancora aperti o se è necessaria un'istanza ad hoc. d. Conservare tutta la documentazione relativa alla denuncia in Procura contro il CTU: potrà essere utilizzata sia nel giudizio civile (per screditare la perizia) sia in sede penale. e. Considerare, con il nuovo difensore, se sussistono i presupposti per un'istanza di responsabilità professionale nei confronti del precedente avvocato per le omissioni indicate.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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