Agenzia immobiliare Bergamo: bloccare provvigione
Utente_Bergamo_6012 · 2 visualizzazioni
Buongiorno, ho bisogno di un avvocato che riesca a risolvere un danno causatomi dall’agenzia immobiliare, arrivando così al risarcimento consono, oltre che a farmi restituire la cauzione della proposta d’acquisto (visto che ormai la casa l’ho comprata) e che riesca a far valere i miei diritti ed il mio diritto di non pagargli la provvigione in quanto ha svolto un lavoro pessimo e scorretto.
Risposta diretta
Se l'agente immobiliare ha operato in modo scorretto od ha omesso informazioni rilevanti sull'affare, puoi contestare la provvigione, ottenere il risarcimento dei danni e recuperare la cauzione davanti al Tribunale di Bergamo.
Quadro normativo
- Art. 1755 c.c.: il mediatore ha diritto alla provvigione solo se l'affare è concluso per effetto del suo intervento e se ha operato correttamente e in buona fede.
- Art. 1759 c.c.: l'agente è obbligato a comunicare tutte le circostanze note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare; la violazione di questo obbligo comporta la perdita del diritto alla provvigione e la responsabilità per i danni causati.
- Art. 1218 c.c.: responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi assunti.
- L. 39/1989: l'agente deve essere iscritto al ruolo dei mediatori; in assenza di iscrizione, la provvigione non è dovuta per legge.
Come funziona in pratica
- Verificare se l'agenzia è regolarmente iscritta al Ruolo dei Mediatori presso la Camera di Commercio di Bergamo: se non lo è, la provvigione è automaticamente non dovuta.
- Documentare in modo dettagliato i comportamenti scorretti: omissioni informative, false dichiarazioni sull'immobile, documenti non forniti o irregolari.
- Verificare lo stato della cauzione versata sulla proposta d'acquisto: se non è stata imputata al prezzo di rogito, va restituita.
- Inviare una diffida stragiudiziale all'agenzia, tramite raccomandata A/R o PEC, con richiesta di non pagare (o restituzione di) provvigione, restituzione della cauzione e risarcimento danni.
- In assenza di risposta, procedere in sede giudiziaria: Giudice di Pace di Bergamo per importi fino a 10.000 €; Tribunale di Bergamo per importi superiori.
Cosa conviene fare
- Raccogliere tutta la documentazione: proposta d'acquisto, incarico di mediazione, compromesso, rogito, email, messaggi e qualsiasi comunicazione con l'agenzia.
- Quantificare con precisione i danni subiti (vizi non comunicati, spese extra sostenute, differenza di valore dell'immobile).
- Affidarsi a un avvocato per redigere la diffida formale: una lettera professionale aumenta significativamente le probabilità di accordo stragiudiziale.
- Non pagare la provvigione finché la questione non è risolta, oppure pagare con riserva espressa scritta, per non rinunciare implicitamente al diritto di contestazione.
- Valutare la mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) come passaggio preliminare, utile per ridurre tempi e costi prima di un eventuale giudizio.
Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.
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