Diritto del Lavoro

Contratto alta specializzazione con decurtazione stipendio: si può impugnare?

Utente_roma_2524 · 0 visualizzazioni

Invio la nota mandata ai gestori dell' Ente in merito alla decurtazione dallo stipendio ca seguito del contratto di alta specializzazione firmato in buona fede. Come effetto dello stesso a decorrere da maggio dello scorso anno in cui mi è stato affidato l'incarico mi è stata effettuata a giugno (ora) la decurtazione di 2135,41 euro . Il contratto è stato firmato a fine del 2016 con decorrenza retroattiva dal momento dell' assegnazione dell' incarico. Ora per altri due anni avrò una decurtazione sullo stipendio di circa 200 euro mensili che avrà suppongo anche effetti negativi sulla mia pensione. Inserisco la nota inviata ai gestori dell' ente a maggio che non ha avuto alcuna risposta. Al Direttore Generale IFO - Dott. [persona] di Meana Al Direttore Amministrativo IFO - [professionista] scientifico IRE - Prof [persona] epc al Collegio Sindacale IFO epc al Presidente CUG IFO - [professionista]: Sospensione immediata degli effetti economici del contratto individuale per incarico professionale conferitomi (Rep n. 07-10-2016) - Richiesta di revisione della graduazione della funzioni bibliotecarie (688 del 25 luglio 2016) Mi associo alla nota già inviata dalla dott.ssa Taverniti per richiedere l’ intervento degli organi gestori in relazione al contratto individuale (all. 2- Rep. N. 1687) per incarico professionale di alta specializzazione, incarico di fascia AS graduato con punti “13” con riferimento alla delibera 848 del 12 nov 2015 (all. 3), integrata dalla delibera 17 del 13/01/2016 (all. 4) e modificata con delibera 688 del 25 luglio 2016. Espongo di seguito i fatti e le motivazioni. Nel 2016, Il Commissario Straordinario IFO mi ha affidato un incarico professionale di alta specializzazione "Referente Biblioteca Multimediale IFO" per la durata di tre anni a far data dal 5/5/2016 (all.1). Segnalo che in realtà ci si intendeva riferire alla Biblioteca IRE, in quanto la struttura “Biblioteca Multimediale IFO” non esiste allo stato in sede normativa e regolamentare, ma, come mi è stato detto a voce, si intendeva costituirla a breve termine. La procedura di assegnazione è stata effettuata in vacanza del Direttore Scientifico da cui dipendo in qualità di dirigente quindi suppongo con la valutazione solo della parte amministrativa su compiti e funzioni strettamente di rilevanza scientifica. Né mi risulta si sia proceduto all’ assegnazione a seguito di un avviso interno, necessario ai fini di valutare le competenze e la professionalità per la copertura degli incarichi che si intendevano affidare. Nè si è data pubblicità sul sito aziendale relativamente ai curricula dei candidati agli incarichi e alla relativa valutazione, nell’ ottica di trasparenza che dovrebbe informare ogni atto della PA. Si segnala che la delibera 688 è l’unica delibera dove compaiono le Biblioteche insieme ad altre strutture amministrative, di cui viene, invece, migliorato il punteggio di graduazione, già modificato in meglio con la delibera n. 17 (rilevo anche che solo nella delibera 688 compare il valore del singolo punto reso pari a 468,48 che non compare nelle altre due delibere). Né emergono dalle delibere citate i parametri obiettivi su cui dovrebbe essere basata la “pesatura” delle funzioni se non frasi generiche relativamente alla “rilevanza delle incombenze assegnate” o ad “attività connesse all’ avvio del nuovo protocollo informatico”, funzioni che sembrano attestate solo dagli stessi organismi che firmano le delibere. Va, altresi’ denunciata la modalita seguita per la firma del contratto. Essendo stata convocata presso la segreteria del Commissario Straordinario ho anch’io – come la dott.ssa Taverniti – espressamente chiesto di estrarre copia del contratto per poterlo fare visionare, ma la Segreteria mi ha comunicato che ciò non era possibile. Ho deciso di firmare, in quanto oltre che essere un riconoscimento delle funzioni professionali fin qui svolte negli istituti, ho ricevuto su mia richiesta (non essendo io competente in materia di buste paga) assicurazioni verbali dai competenti uffici amministrativi che si trattava di un contratto conveniente, anche dal punto di vista economico. Ho, del resto, potuto finalmente ricevere in copia il contratto firmato anche dalla dott.ssa Branca solo molto tempo dopo dai competenti uffici. Di recente ho richiesto al personale amministrativo competente quando sarebbero stati liquidate i compensi economici “aggiuntivi” previsti dal contratto di alta specializzazione e non mi è stato comunicato, anche in quella occasione, che avrei invece avuto una trattenuta sullo stipendio finora percepito. Solo qualche giorno fà ricevevo notizia dalla dott.ssa Taverniti, cui era stato effettuato il conteggio, che il compenso del contratto di alta specializzazione è di euro 6090,24, più basso dei 7709,13 finora percepiti senza l’ incarico. Pertanto, come la dott.ssa Taverniti e suppongo anche la dott.ssa Dimiziani, io non solo non dovrei percepire un compenso aggiuntivo ma sarò tenuta a restituire la differenza di trattamento a far data dal 5/5/2016, data dell’ affidamento dell’ incarico. Sono sicura che quanto avvenuto non possa essere frutto di una concertazione a danno dei dipendenti di questa amministrazione ma solo di un errore, supportato da una certa mancanza di trasparenza nella gestione del processo di affidamento degli incarichi e della relativa graduazione. Certo non è possibile che, a fronte di una maggiore responsabilità che comporta l' incarico affidatomi, vi sia una perdita nel trattamento economico senza neppure, una valutazione delle attività finora svolte come dirigente, né una graduazione delle funzioni, eseguita, con parametri obiettivi, relativamente al ruolo svolto dalle biblioteche scientifiche, strutture la cui presenza e i cui servizi sono essenziali anche ai fini del riconoscimento a carattere scientifico degli istituti di ricerca. Al di là di questa penalizzazione arbitraria che è stata fatta nei confronti delle biblioteche, anche in riferimento alla delibera 712 del 30 settembre 2015, che disciplina i criteri aggiuntivi di graduazione, il contratto va considerato illegittimo poiché contiene in sé una evidente contraddizione: se la struttura ha una pesatura così bassa da essere penalizzata con una retribuzione inferiore non si capisce il perchè dell’affidamento di un incarico di alta professionalità. Oltre a ciò, un contratto che conferisce un incarico di alta professionalità non puo’ avere una retribuzione inferiore a quella percepita senza alcun incarico o responsabilità. Chiedo quindi che vengano sospesi immediatamente gli effetti del trattamento economico stabilito dal contratto individuale, per evitare il danno per l’ imminente decurtazione dello stipendio nelle more di una nuova definizione dell' incarico e di un punteggio di graduazione basato su parametri obiettivi che tengano conto delle reali e fondamentali funzioni svolte dalle biblioteche scientifiche nei nostri istituti di ricerca con modifica della delibera 688. Invio il presente documento anche al Cug IFO per la verifica delle procedura seguite, ai fini di intervenire nel caso si sia in presenza di un’ azione di carattere discriminatorio nei confronti di alcune categorie professionali operanti all’interno dei nostri istituti. Occorrebbe valutare se altri contratti individuali sono stati gestiti con le modalità suddescritte e quanti e quale tipologia di personale ha sottoscritto, certo in buona fede, un contratto peggiorativo a seguito del conferimento di incarico. Con la presente mi riservo ogni azione legale a tutela dei miei diritti e della mia professionalità.

⚖️ Risposta dell'Avvocato AIAvvocatoFlash · basato su 50.000+ pratiche

Risposta diretta

Sì, il contratto può essere impugnato. Se hai firmato in presenza di informazioni incomplete o fuorvianti fornite dall'amministrazione, il consenso è viziato e sussistono i presupposti per richiedere l'annullamento del contratto o la restituzione delle somme trattenute.

Quadro normativo

La questione si inserisce in un contesto misto: diritto del lavoro pubblico (D.Lgs. 165/2001 - TUPI) e diritto civile applicabile ai contratti. Gli articoli 1427 e 1429 del Codice Civile disciplinano il VIZIO DEL CONSENSO per errore essenziale: se hai firmato confidando in assicurazioni verbali errate sulla convenienza economica del contratto, l'errore riguarda una qualità determinante per la tua scelta. Rileva anche l'art. 1338 c.c. sulla RETICENZA, che sanziona la parte che non ha comunicato cause di invalidità o elementi negativi che era tenuta a conoscere. Nel pubblico impiego, l'amministrazione è inoltre vincolata ai principi di trasparenza e buona fede ex art. 1375 c.c. e alle norme della Legge 241/1990.

Come funziona in pratica

  • IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO per vizio del consenso (errore o dolo incidentale): va proposta con ricorso al Giudice del Lavoro, che per i dipendenti pubblici contrattualizzati è competente ai sensi del D.Lgs. 165/2001.
  • DIFFIDA ALL'AMMINISTRAZIONE: prima del giudizio, è opportuno inviare una raccomandata A/R formale (non solo una nota interna) con richiesta di sospensione degli effetti economici e restituzione delle somme trattenute, indicando un termine di 15-30 giorni.
  • VERIFICA DELLE IRREGOLARITÀ PROCEDURALI: l'assenza di avviso interno, la mancata pubblicazione dei curricula e la firma del contratto senza possibilità di estrarne copia possono costituire vizi del procedimento amministrativo, impugnabili anche davanti al TAR se l'atto conserva natura provvedimentale (delibere di graduazione).
  • DANNO PENSIONISTICO: la riduzione base retributiva ha effetti sulle contribuzioni. Va documentata e inclusa tra le voci di danno nella eventuale domanda risarcitoria.
  • Cosa conviene fare

    a. Non attendere oltre: i termini per l'impugnazione dei contratti sono generalmente 5 anni (prescrizione ordinaria), ma per i vizi del consenso il termine è 5 anni dalla scoperta del vizio — che nel tuo caso coincide con giugno 2017 (momento della decurtazione). Agire prima che trascorra ulteriore tempo è essenziale. b. Conserva tutta la documentazione: buste paga ante e post contratto, le delibere 848/2015, 17/2016 e 688/2016, la nota inviata alla direzione, eventuali email o messaggi con assicurazioni verbali poi smentite. c. Coinvolgi il sindacato di categoria del comparto sanità: può agire in via stragiudiziale e supportare la procedura. d. Valuta con un avvocato giuslavorista specializzato in pubblico impiego se procedere con ricorso al Giudice del Lavoro per l'annullamento del contratto e la restituzione delle trattenute, incluse quelle già operate (€2.135,41) e le future decurtazioni mensili.

    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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