Diritto Condominiale

Assemblea condominiale convocata irregolarmente: si può impugnare in tribunale?

Utente_napoli_1128 · 0 visualizzazioni

Nello scorso ottobre, nel mio condominio di Acerra (in provincia di Napoli) un condomino ha convocato DA SOLO un’assemblea per cambiare l’Amministratore. Il 30-12-2019 ho ricevuto l’avviso della raccomandata con il verbale dell’assemblea (ero stato assente) e il 10-1-2020 ho depositato la richiesta di mediazione, che si è conclusa negativamente il 28-5 scorso. Nella mia richiesta di mediazione avevo specificato anche che - al verbale dell'assemblea non è allegato il preventivo del nuovo amministratore. - sembra che il nuovo amministratore non abbia un attestato di aggiornamento per il 2019. Siete disposto ad assistermi in un’azione in Tribunale? Segnalo anche che - il 20-5-2020 il nuovo Amministratore mi ha inviato una PEC con il sollecito a pagare quanto dovuto (non riconoscendo il nuovo amministratore, fino ad allora non gli avevo pagato alcunché): su consiglio dell’avvocato che mi seguiva, ho aspettato l’esito della mediazione e il 29 u.s. ho pagato quanto richiesto, per non inasprire gli animi. Riporto di seguito la trascrizione del verbale della mediazione del 28 maggio scorso TRASCRIZIONE DEL VERBALE DEL 28- Procedura n. 3/2020 Alle ore 16.15 si aprono le operazioni di mediazione che vede la partecipazione dell’avv.to Valerio Di Mauro rappresentante legale del dott. [persona] (amministratore del condominio e l’avv.to Luigi Esposito rappresentante del proponente Sig. [persona]. Le parti espongono le diverse valutazioni dove l’avv.to Esposito per il suo assistito (Romano Felice) contesta l’assemblea condominiale del 20 novembre 2019 in quanto costituita liberamente con la presenza di 6 condomini su 8 totali. L’avv.to Valerio Di Mauro e il dott. [persona] ritengono la convocazione regolare e su questa differenza valutativa la discussione va avanti. L’avv.to Luigi Esposito ribadisce la non regolarità della convocazione inoltre rileva la mancanza di un preventivo nonché la mancanza dell’aggiornamento dell’amministratore nominato. L’avv.to Di Mauro impugna e contesta tutto quanto sostenuto e richiesto dalla controparte e conferma la valutazione di parte in merito alla piena leggittimità di tutte le operazioni assembleari ivi incluse quelle preliminari e successive. A questo punto, vista la distanza evidente delle parti entrambe ritengono chiudere le operazioni di mediazione con esito “NEGATIVO”. Del che è verbale alle ore 17.10 si chiudono definitivamente le operazioni di mediazione. (seguono le firme) ---------------------------------------- N.B. Il verbale è stato scritto con grafia non sempre del tutto chiara e, nella sua TRASCRIZIONE ho lasciato qualche inesattezza che vi compariva: 1) la mediazione che avevo intentato era contrassegnata con il numero 01/2020 e non, come è indicato, 03/2020 2) una parentesi tonda non è stata chiusa 3) "leggittimità" è stata scritta con 2 "g".

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Risposta diretta

Sì, la delibera assembleare che ha nominato il nuovo amministratore può essere impugnata davanti al Tribunale. Avendo già espletato la mediazione obbligatoria con esito negativo, il presupposto procedurale è soddisfatto. Tuttavia, esistono rischi importanti legati ai tempi che è fondamentale valutare con urgenza.

Quadro normativo

Le norme applicabili al suo caso sono molteplici. L'articolo 1137 del Codice Civile stabilisce che le delibere assembleari possono essere IMPUGNATE entro 30 giorni: per i condomini assenti, il termine decorre dalla data di ricezione del verbale. L'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile regola la convocazione dell'assemblea, stabilendo che quella straordinaria deve essere richiesta da almeno 2 condomini rappresentanti 1/6 dei millesimi — non da un singolo proprietario. L'articolo 71-bis delle stesse Disposizioni impone precisi requisiti professionali all'amministratore, tra cui il corso di aggiornamento annuale. Il Decreto Legislativo 28/2010 (art. 5) rende la mediazione condizione di procedibilità per le controversie condominiali e sospende i termini di decadenza per tutta la sua durata.

Come funziona in pratica

Sono presenti almeno due solidi motivi di impugnazione

  • Convocazione irregolare: se un solo condomino ha convocato l'assemblea senza averne il potere (che spetta all'amministratore o ad almeno 2 condomini per 1/6 dei millesimi), la delibera è potenzialmente annullabile per vizio procedurale.
  • Requisiti mancanti dell'amministratore: l'assenza dell'attestato di aggiornamento per il 2019, imposto dall'art. 71-bis, è un motivo autonomo per contestare la nomina.
  • Riguardo ai termini: lei ha ricevuto il verbale il 30 dicembre 2019 e ha depositato la domanda di mediazione il 10 gennaio 2020, quindi entro i 30 giorni previsti. La mediazione ha sospeso il TERMINE DI DECADENZA: al momento della presentazione aveva già consumato 11 giorni su 30, restando 19 giorni disponibili. Conclusa la mediazione il 28 maggio 2020, quei 19 giorni hanno ripreso a decorrere, con scadenza intorno al 16 giugno 2020.

    Cosa conviene fare

    Il punto più critico riguarda proprio la scadenza del termine. Verifichi con assoluta urgenza se i 19 giorni residui siano già trascorsi: se così fosse, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per DECADENZA, indipendentemente dai vizi della delibera.

    Un secondo rischio riguarda il pagamento effettuato il 29 maggio 2020: un giudice potrebbe interpretarlo come riconoscimento implicito della legittimità del nuovo amministratore, indebolendo la sua posizione. Sarà necessario documentare chiaramente che il pagamento avvenne su consiglio dell'avvocato e in attesa dell'esito della mediazione, non come accettazione della situazione.

    Se i termini sono ancora aperti, dovrà rivolgersi immediatamente a un avvocato specializzato in diritto condominiale per depositare il ricorso al Tribunale competente per Acerra (Tribunale di Nola). Il foro è quello del luogo in cui si trova il condominio.


    Questa risposta è generata da intelligenza artificiale e ha scopo puramente informativo. Non costituisce consulenza legale professionale.

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